Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/04/2026, n. 12315
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Sentenza 1 aprile 2026

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  • Rigettato
    Mancanza di specifico mandato a impugnare e dichiarazione di domicilio

    La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha chiarito che l'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., nella sua formulazione originaria, richiedeva uno specifico mandato ad impugnare contenente la dichiarazione di domicilio a pena di inammissibilità. La modifica introdotta dalla L. 114/2024, in vigore dal 25 agosto 2024, ha eliminato tale requisito per il difensore di fiducia. Tuttavia, l'appello era stato depositato il 30 maggio 2023, data in cui la normativa previgente era ancora applicabile. Pertanto, la Corte d'Appello ha correttamente applicato la legge vigente al momento della proposizione dell'impugnazione, dichiarando l'inammissibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/04/2026, n. 12315
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12315
    Data del deposito : 1 aprile 2026

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