CASS
Sentenza 21 giugno 2023
Sentenza 21 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/06/2023, n. 27084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27084 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SH XI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/01/2023 del TRIB. LIBERTA di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del PG GIULIO ROMANO che ha chiesto il rigetto del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 2 Num. 27084 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 28/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1.1 Con ordinanza in data 9 gennaio 2023 il Tribunale di Firenze ha parzialmente accolto l'istanza di riesame del decreto di perquisizione e sequestro emesso dal pubblico ministero presso il tribunale fiorentino in data 30 novembre 2022 ed eseguito il 6 dicembre successivo nei confronti di Maxim Shahbazi. Revocato l'impugnato provvedimento, il tribunale ha disposto il dissequestro e la restituzione al ricorrente di quanto in sequestro ad eccezione delle «borse con marchio UC sequestrate presso la Dogana Aeroportuale di Milano Malpensa... nonché degli ulteriori articoli con marchio di note case di moda». 1.2 Avverso l'ordinanza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato con due motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.. Con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione dell'art.606, comma 1, lett. b e/o lett. c) cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art.324 comma 7 cod. proc. pen, e 14 preleggi in relazione agli artt. 240 comma 2 e 474 bis cod. pen.. Con la decisione impugnata il tribunale ha effettuato una interpretazione analogica di una norma a carattere eccezionale, in violazione del disposto dell'art.14 delle preleggi, così riconducendo i casi di confisca di cui all'art.474 bis cod. pen. ai casi di confisca obbligatoria di cui all'art.240 comma 2 cod. pen.. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art.606, comma 1, lett. b e/o lett. c) cod. proc. pen. per erronea applicazione degli artt.324 comma 7 nonché 321 cod. proc. pen, in relazione all'art.240 comma 2; infine violazione della lettera c) per erronea applicazione dell'art.125 cod. proc. pen.. Il tribunale ha equiparato beni oggetto di confisca amministrativa (le quattro borse di UC) la cui autenticità è contestata dal Pubblico Ministero a beni la cui autenticità non è stata contestata. Il tribunale si è limitato a disporre il mantenimento in sequestro degli ulteriori articoli invertendo l'onere della prova. In sostanza il tribunale del riesame ha posto un vincolo su merce che neppure asserisce essere contraffatta ma al più mancante di una attestazione di autenticità, ciò che non rende il bene intrinsecamente illecito. 1.3 Con memoria inviata per mail il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il provvedimento impugnato va annullato con rinvio al tribunale di Firenze per una nuova valutazione del fatto. Le critiche della difesa dell'imputato si concentrano in sostanza sull'ultimo paragrafo dell'ordinanza impugnata ove si dispone il sequestro, "ai sensi del combinato disposto dell'art.324 ultimo comma cpp e 240, secondo comma cp, delle borse con marchio UC nonchè delle ulteriori articoli con marchio di note case di moda ... la cui autenticità ... non ha in alcun modo documentato". Ebbene, rispetto ai due motivi di ricorso, sopra brevemente riportati, il secondo, incentrato sulla mancanza di prova della contraffazione degli "ulteriori articoli con marchio di note case di moda" (di cosa in concreto si tratti, non è dato sapere in questa fase, mancandone una • descrizione negli atti accessibili da questa Corte) risulta fondato, avendo posto il tribunale fiorentino una inversione dell'onere probatorio che non ha base logica e legale. Infatti, l'equiparazione, ai fini del mantenimento del vincolo, tra le borse di cui risulta accertata la contraffazione (apparentemente a marchio UC) ed ulteriori articoli di cui si presume in via astratta la contraffazione è arbitraria, in assenza di specifica valutazione delle ragioni della falsità delle stesse. Il mantenimento del vincolo su tali articoli è possibile solamente all'esito di un accertamento sulla base di eventuale documentazione presente nel fascicolo, attività non esperibile da questa Corte che non ha accesso al fascicolo e che non può operare accertamenti di fatto, al di fuori dell'ambito processuale. È quindi necessario disporre l'annullamento dell'ordinanza ed il rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Firenze per una nuova valutazione secondo i principi sopra delineati.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Firenze competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, 28 aprile 2023 Il Consipliere relatore Il Pre dente
lette le conclusioni del PG GIULIO ROMANO che ha chiesto il rigetto del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 2 Num. 27084 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 28/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1.1 Con ordinanza in data 9 gennaio 2023 il Tribunale di Firenze ha parzialmente accolto l'istanza di riesame del decreto di perquisizione e sequestro emesso dal pubblico ministero presso il tribunale fiorentino in data 30 novembre 2022 ed eseguito il 6 dicembre successivo nei confronti di Maxim Shahbazi. Revocato l'impugnato provvedimento, il tribunale ha disposto il dissequestro e la restituzione al ricorrente di quanto in sequestro ad eccezione delle «borse con marchio UC sequestrate presso la Dogana Aeroportuale di Milano Malpensa... nonché degli ulteriori articoli con marchio di note case di moda». 1.2 Avverso l'ordinanza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato con due motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.. Con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione dell'art.606, comma 1, lett. b e/o lett. c) cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art.324 comma 7 cod. proc. pen, e 14 preleggi in relazione agli artt. 240 comma 2 e 474 bis cod. pen.. Con la decisione impugnata il tribunale ha effettuato una interpretazione analogica di una norma a carattere eccezionale, in violazione del disposto dell'art.14 delle preleggi, così riconducendo i casi di confisca di cui all'art.474 bis cod. pen. ai casi di confisca obbligatoria di cui all'art.240 comma 2 cod. pen.. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art.606, comma 1, lett. b e/o lett. c) cod. proc. pen. per erronea applicazione degli artt.324 comma 7 nonché 321 cod. proc. pen, in relazione all'art.240 comma 2; infine violazione della lettera c) per erronea applicazione dell'art.125 cod. proc. pen.. Il tribunale ha equiparato beni oggetto di confisca amministrativa (le quattro borse di UC) la cui autenticità è contestata dal Pubblico Ministero a beni la cui autenticità non è stata contestata. Il tribunale si è limitato a disporre il mantenimento in sequestro degli ulteriori articoli invertendo l'onere della prova. In sostanza il tribunale del riesame ha posto un vincolo su merce che neppure asserisce essere contraffatta ma al più mancante di una attestazione di autenticità, ciò che non rende il bene intrinsecamente illecito. 1.3 Con memoria inviata per mail il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il provvedimento impugnato va annullato con rinvio al tribunale di Firenze per una nuova valutazione del fatto. Le critiche della difesa dell'imputato si concentrano in sostanza sull'ultimo paragrafo dell'ordinanza impugnata ove si dispone il sequestro, "ai sensi del combinato disposto dell'art.324 ultimo comma cpp e 240, secondo comma cp, delle borse con marchio UC nonchè delle ulteriori articoli con marchio di note case di moda ... la cui autenticità ... non ha in alcun modo documentato". Ebbene, rispetto ai due motivi di ricorso, sopra brevemente riportati, il secondo, incentrato sulla mancanza di prova della contraffazione degli "ulteriori articoli con marchio di note case di moda" (di cosa in concreto si tratti, non è dato sapere in questa fase, mancandone una • descrizione negli atti accessibili da questa Corte) risulta fondato, avendo posto il tribunale fiorentino una inversione dell'onere probatorio che non ha base logica e legale. Infatti, l'equiparazione, ai fini del mantenimento del vincolo, tra le borse di cui risulta accertata la contraffazione (apparentemente a marchio UC) ed ulteriori articoli di cui si presume in via astratta la contraffazione è arbitraria, in assenza di specifica valutazione delle ragioni della falsità delle stesse. Il mantenimento del vincolo su tali articoli è possibile solamente all'esito di un accertamento sulla base di eventuale documentazione presente nel fascicolo, attività non esperibile da questa Corte che non ha accesso al fascicolo e che non può operare accertamenti di fatto, al di fuori dell'ambito processuale. È quindi necessario disporre l'annullamento dell'ordinanza ed il rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Firenze per una nuova valutazione secondo i principi sopra delineati.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Firenze competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, 28 aprile 2023 Il Consipliere relatore Il Pre dente