Sentenza 29 maggio 1998
Massime • 1
L'obbligo del giudice di assolvere per motivi di merito l'imputato ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. presuppone che gli elementi rivelatori della insussistenza del fatto, della sua irrilevanza penale o dell'estraneità dell'imputato risultino dagli atti, nella loro complessità, in modo incontrovertibile e richiede pertanto la "cognitio plena " degli atti stessi. Di conseguenza è nulla la sentenza di proscioglimento nel merito quando si sia fondata sull'esame parziale degli atti. (Fattispecie di assoluzione da parte del pretore dal reato di cui all'art. 677 cod. pen. in sede di atti preliminari al dibattimento, quando non erano ancora stati acquisiti gli atti del fascicolo del pm, sulla sola base di una nota dell'ufficio tecnico comunale che escludeva la precarietà statica dell'edificio prodotta dalla difesa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/1998, n. 8074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8074 |
| Data del deposito : | 29 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 29.5.1998
1. Dott. GIORDANO UMBERTO Consigliere SENTENZA
2. " TARDINO VINCENZO LUIGI " N. 673
3. " HE EL " REGISTRO GENERALE
4. " ZI VA " N. 13335/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso PRETORE di PIEVE DI CADOREnei confronti di: DE GI RM n. il 02.06.1920 avverso sentenza del 09.12.1997 PRETORE di PIEVE DI CADORE Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. G. Febbraro che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento in fatto
Il Pretore di Belluno (Sez. distacc. Di Pieve di Cadore) assolveva Da GI RM dal reato di cui all'art. 677 (. . . perché, quale proprietaria del Palazzo Costantini, aveva omesso di provvedere ai lavori necessari a rimuovere il pericolo di rovina. . ., nonostante ripetute ordinanze sindacali); avendo escluso la "precarietà statica" della porzione immobiliare dell'imputata alla luce di una nota dell'ufficio tecnico comunale di Valle di Cadore, prodotta dal difensore nella fase degli atti preliminari al dibattimento. Avverso la sentenza (9.12.1997) proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Belluno, che eccepiva "l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p.". Si doleva, in sostanza, che il Pretore "avesse fatto prevalere una formula assolutoria nel merito con una sentenza che costituiva la conclusione logico - giuridica dell'esame di un unico atto prodotto alla stessa udienza dalla difesa dell'imputata nel corso degli atti preliminari al dibattimento. . ., senza alcun "riferimento agli atti del pascilo del P.M.".
In diritto
L'obbligo del giudice di assolvere, per motivi di merito, l'imputato a norma dell'art. 129 c.p.p., presuppone che gli elementi rivelatori della insussistenza del fatto, della sua irrilevanza penale o dell'estraneità dell'imputato debbono risultare dagli atti (nella loro complessività) in modo incontrovertibile - così da consentire l'assimilazione della valutazione del giudice ad una "contestazione" piuttosto che ad un "apprezzamento" - :con la conseguenza che non può parlarsi di una corretta applicazione dell'art. 129, 2, c.p.p. quando, nel corso degli atti preliminari al dibattimento, non solo le emergenze presenti sono obiettivamente contrastanti, ma quando addirittura non risentimmo, come nel caso di specie, acquisiti gli atti del fascicolo del P.M., sulla base di qual era stata formante l'imputazione a carico della sig.ra De GI AR. In sostanza, la lettura corretta dell'art. 129, 2, c.p.p. impone una "cognito plana" degli atti: con la inevitabile ingerenza di nullità della sentenza di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, 2, c.p.p., quando questa si sia fondata sull'esame parziale degli atti.
Nullit?', peraltro, argomentabile anche alla stregua dell'art. 546 c.p.p., che prevede, tra l'altro, l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene "non attendibili" le prove contrarie. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti al Pretore di Belluno per il giudizio.
P.T.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Pretore di Belluno per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1998