Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/1998, n. 8074
CASS
Sentenza 29 maggio 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'obbligo del giudice di assolvere per motivi di merito l'imputato ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. presuppone che gli elementi rivelatori della insussistenza del fatto, della sua irrilevanza penale o dell'estraneità dell'imputato risultino dagli atti, nella loro complessità, in modo incontrovertibile e richiede pertanto la "cognitio plena " degli atti stessi. Di conseguenza è nulla la sentenza di proscioglimento nel merito quando si sia fondata sull'esame parziale degli atti. (Fattispecie di assoluzione da parte del pretore dal reato di cui all'art. 677 cod. pen. in sede di atti preliminari al dibattimento, quando non erano ancora stati acquisiti gli atti del fascicolo del pm, sulla sola base di una nota dell'ufficio tecnico comunale che escludeva la precarietà statica dell'edificio prodotta dalla difesa).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/1998, n. 8074
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8074
    Data del deposito : 29 maggio 1998

    Testo completo