Cass. pen., sez. V, sentenza 18/10/2002, n. 40484
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Sentenza 18 ottobre 2002

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In tema di archiviazione, e' inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto emesso dal g.i.p., pur in assenza della previa notificazione della richiesta del P.M. alla persona offesa, istante in tal senso, allorche' in capo ad essa sia stata correttamente esclusa tale qualita' e riconosciuta al piu' quella di persona danneggiata dal reato. (Fattispecie in tema di delitto di falso).

In tema di delitti contro la fede pubblica, il denunziante- danneggiato non è legittimato a ricevere l'avviso della richiesta di archiviazione (art.408, comma 2, cod. proc. pen.), in quanto si tratta di reati che offendono direttamente e specificamente l'interesse pubblico - costituito dalla fiducia che la società ripone su oggetti, segni e forme esteriori ai quali l'ordinamento riconosce particolare credito - e solo mediatamente e di riflesso ledono l'interesse del singolo il quale, pertanto, non riveste la qualità di persona offesa dal reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/10/2002, n. 40484
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40484
    Data del deposito : 18 ottobre 2002

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