CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/2023, n. 18833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18833 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MU RY, nato [...] in [...] avverso la sentenza in data 31/05/2022 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria inviata dal difensore del ricorrente. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 31/05/2022 la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato, concedendo il beneficio della non menzione, quella del Tribunale di Bergamo in data 13/05/2021, con cui RY MU è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen., per aver riscosso indebitamente l'indennità AS per un importo complessivo superiore ad euro 6.000,00, tacendo l'inizio di nuova attività lavorativa. Penale Sent. Sez. 6 Num. 18833 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 16/03/2023 /, ,/"/ 2. Ha proposto ricorso RY MU tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 316- ter cod. pen. Indebitamente era stato ritenuto configurabile il reato contestato, a fronte dell'incasso dell'indennità AS, non riconducibile alla nozione di contributo, finanziamento o mutuo agevolato, in quanto erogazione pubblica che l'INPS riconosce in presenza di un preciso evento (perdita involontaria dell'impiego), sulla base di assicurazione sociale. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 316-ter, comma secondo, cod. pen. Erroneamente era stato dato rilievo all'entità della somma complessivamente incassata, dovendosi invece aver riguardo a ciascun singolo rateo e all'entità della somma in ciascuna occasione ricevuta, con la conseguenza che ove la stessa, come nel caso di specie, sia inferiore alla soglia di euro 3.999,96, è configurabile la violazione amministrativa di cui al secondo comma della disposizione. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato una memoria di replica, ribadendo la non configurabilità del reato e comunque la necessità di valutare la soglia di punibilità con riguardo a ciascuna erogazione. 5. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga da ultimo disposta dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come modificato dall'art.
5-duodecies, d.l. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 199 del 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo non può trovare accoglimento, in quanto risulta che il ricorrente ha incassato i ratei dell'indennità, erogatagli a fronte dello stato di disoccupazione, omettendo di dichiarare l'inizio di una nuova attività lavorativa. La c.d. indennità NASPI, a carico dell'INPS, costituisce invero un'indennità di disoccupazione, cioè una provvidenza legata a finalità di assistenza sociale di rilievo pubblicistico, che rientra tra i contributi a carico di enti pubblici, per i quali 2 L ' si applica l'art. 316-ter cod. pen., ove l'erogazione sia propiziata da false dichiarazioni o, come nel caso di specie, dall'omissione di informazioni dovute (per l'applicazione della norma nel caso di indennità di disoccupazione a carico dell'INPS si richiama anche Sez. 6, n. 13151 del 08/03/2022, Oscuro, non mass.). 3. Anche il secondo motivo è infondato. Deve infatti richiamarsi l'orientamento largamente prevalente, in forza del quale è ravvisabile un unico reato a consumazione frazionata, rispetto al quale il momento consumativo coincide con la cessazione delle erogazioni, allorché queste siano distribuite in ratei mensili e conseguano ad un'iniziale e unitaria condotta: ne discende che in presenza di tali presupposti, al fine di stabilire l'entità di quanto indebitamente incassato e di verificare se ricorre l'ipotesi di reato di cui al primo comma o la violazione amministrativa di cui al secondo comma dell'art. 316-ter comma primo, cod. pen., deve aversi riguardo alla complessiva somma e non a ciascuna singola erogazione (sul punto (Sez. 6, n. 9661 del 03/02/2022, Canzi, Rv. 282942; Sez. 6, n. 45917 del 23/09/2021, Prigitano, Rv. 282293, richiamata anche da Sez. 6, n. 13151 del 2022, cit.). Su tali basì l'importo incassato eccede la soglia stabilita dal secondo comma dell'art. 316-ter cod. pen., cosicché deve ritenersi che sia stata correttamente ravvisata la penale responsabilità del ricorrente. 4. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16/03/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria inviata dal difensore del ricorrente. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 31/05/2022 la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato, concedendo il beneficio della non menzione, quella del Tribunale di Bergamo in data 13/05/2021, con cui RY MU è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen., per aver riscosso indebitamente l'indennità AS per un importo complessivo superiore ad euro 6.000,00, tacendo l'inizio di nuova attività lavorativa. Penale Sent. Sez. 6 Num. 18833 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 16/03/2023 /, ,/"/ 2. Ha proposto ricorso RY MU tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 316- ter cod. pen. Indebitamente era stato ritenuto configurabile il reato contestato, a fronte dell'incasso dell'indennità AS, non riconducibile alla nozione di contributo, finanziamento o mutuo agevolato, in quanto erogazione pubblica che l'INPS riconosce in presenza di un preciso evento (perdita involontaria dell'impiego), sulla base di assicurazione sociale. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 316-ter, comma secondo, cod. pen. Erroneamente era stato dato rilievo all'entità della somma complessivamente incassata, dovendosi invece aver riguardo a ciascun singolo rateo e all'entità della somma in ciascuna occasione ricevuta, con la conseguenza che ove la stessa, come nel caso di specie, sia inferiore alla soglia di euro 3.999,96, è configurabile la violazione amministrativa di cui al secondo comma della disposizione. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato una memoria di replica, ribadendo la non configurabilità del reato e comunque la necessità di valutare la soglia di punibilità con riguardo a ciascuna erogazione. 5. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga da ultimo disposta dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come modificato dall'art.
5-duodecies, d.l. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 199 del 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo non può trovare accoglimento, in quanto risulta che il ricorrente ha incassato i ratei dell'indennità, erogatagli a fronte dello stato di disoccupazione, omettendo di dichiarare l'inizio di una nuova attività lavorativa. La c.d. indennità NASPI, a carico dell'INPS, costituisce invero un'indennità di disoccupazione, cioè una provvidenza legata a finalità di assistenza sociale di rilievo pubblicistico, che rientra tra i contributi a carico di enti pubblici, per i quali 2 L ' si applica l'art. 316-ter cod. pen., ove l'erogazione sia propiziata da false dichiarazioni o, come nel caso di specie, dall'omissione di informazioni dovute (per l'applicazione della norma nel caso di indennità di disoccupazione a carico dell'INPS si richiama anche Sez. 6, n. 13151 del 08/03/2022, Oscuro, non mass.). 3. Anche il secondo motivo è infondato. Deve infatti richiamarsi l'orientamento largamente prevalente, in forza del quale è ravvisabile un unico reato a consumazione frazionata, rispetto al quale il momento consumativo coincide con la cessazione delle erogazioni, allorché queste siano distribuite in ratei mensili e conseguano ad un'iniziale e unitaria condotta: ne discende che in presenza di tali presupposti, al fine di stabilire l'entità di quanto indebitamente incassato e di verificare se ricorre l'ipotesi di reato di cui al primo comma o la violazione amministrativa di cui al secondo comma dell'art. 316-ter comma primo, cod. pen., deve aversi riguardo alla complessiva somma e non a ciascuna singola erogazione (sul punto (Sez. 6, n. 9661 del 03/02/2022, Canzi, Rv. 282942; Sez. 6, n. 45917 del 23/09/2021, Prigitano, Rv. 282293, richiamata anche da Sez. 6, n. 13151 del 2022, cit.). Su tali basì l'importo incassato eccede la soglia stabilita dal secondo comma dell'art. 316-ter cod. pen., cosicché deve ritenersi che sia stata correttamente ravvisata la penale responsabilità del ricorrente. 4. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16/03/2023