Sentenza 23 febbraio 2017
Massime • 1
In tema di incompatibilità dello stato di salute dell'indagato con la detenzione in carcere, l'art. 275, comma 4-bis cod. proc. pen. pone una presunzione "in bonam partem" che, ai sensi del successivo comma 4-ter, può essere superata soltanto in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, risultanti da concreti, specifici ed attuali elementi, altamente indicativi dell'esistenza di un'eccezionale, oggettivo pericolo che deriverebbe alla comunità sociale dallo stato di libertà del soggetto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insufficiente, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza non altrimenti fronteggiabili, il riferimento alle gravità delle condotte per le quali era intervenuta condanna, omettendo di considerare il notevole lasso di tempo trascorso in carcere e le condizioni di salute dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/2017, n. 12754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12754 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2017 |
Testo completo
12754-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 510 Vincenzo Rotundo Maurizio Gianesini Stefano Mogini -C.C. 23/02/2017 R.G.N. 781/2017 Massimo Ricciarelli -relatore- Angelo Capozzi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AT AN, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 23/11/2016 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Clara Veneto, in sostituzione dell'Avv. Armando Veneto, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23/11/2016 il Tribunale di Reggio Calabria, in accoglimento dell'appello del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria avverso ordinanza di tale Corte di appello, ha sostituito nei confronti di AT AN la misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione con quella degli arresti domiciliari presso la casa di cura Villa Anya s.r.l. di Melito di Porto Salvo.
2. Ha presentato ricorso il AT tramite il suo difensore. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 275, comma 4, 4- bis, 4-ter, 125 cod. proc. pen. Il Tribunale aveva disposto la restrizione presso la casa di cura, a fronte della riconosciuta incompatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con la custodia in carcere, senza specificamente motivare in ordine all'eccezionalità delle esigenze cautelari, in particolare dando rilievo al ruolo svolto dal ricorrente nell'organizzazione mafiosa, ma omettendo di valutare la persistenza della pericolosità alla luce delle condizioni soggettive (età del ricorrente e condizioni di salute) e oggettive (anni sei di ininterrotta detenzione carceraria), elementi certamente idonei ad escludere, se non l'attualità, almeno l'eccezionalità delle esigenze. Per contro la Corte di appello, nel disporre la restrizione domiciliare, aveva tenuto conto delle condizioni di salute, reputandolo tali da giustificare quel tipo di restrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Il Tribunale, conformemente a quanto rilevato dalla Corte di appello, è partito dal presupposto dell'incompatibilità delle condizioni di salute del AT con la restrizione in carcere. Nondimeno ha ritenuto che dovesse applicarsi la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura. Evidentemente ha fatto applicazione dell'art. 275, comma 4-ter, cod. proc. pen., che peraltro richiede esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. In tale prospettiva va rimarcato che in tema di incompatibilità delle condizioni di salute con il carcere «l'art. 275, comma quarto-bis cod. proc. pen. pone una presunzione "in bonam partem" che, ai sensi del successivo comma quarto-ter, può essere superata soltanto in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, risultanti da concreti, specifici ed attuali elementi, altamente indicativi dell'esistenza di un eccezionale, oggettivo pericolo che deriverebbe alla comunità sociale dallo stato di libertà del soggetto» (Cass. Sez. 6, n. 14571 del 18/3/2011, Ngedere, rv. 250036). 2 Ciò significa che l'eccezionalità non può essere correlata alla mera circostanza che in astratto possa operare la presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ma deve essere invece asseverata sulla base di elementi effettivamente idonei a corroborarne la ravvisabilità nel caso concreto.
3. Sta di fatto che il Tribunale ha a tal fine valorizzato l'elevatissima pericolosità del AT, facendo riferimento alla sua qualità di soggetto di vertice della 'ndrangheta reggina, al non comune dinamismo, alla costante partecipazione ad incontri di rilievo, come quelli risalenti al 2009 e al 2010, ai contatti con il capo crimine Oppedisano, alla sua capacità di conferire cariche e formare locali, coerente con il suo ruolo di «anziano». A ben guardare, ha finito per valorizzare la condotta tenuta dal AT, sulla cui base è stata pronunciata condanna, ma non ha tenuto conto dell'epoca cui risalivano tali condotte e non si è confrontato con i profili difensivamente invocati, rappresentati dal lungo lasso di tempo trascorso in carcere e dalle stesse condizioni di salute nelle quali il AT versa, a fronte della necessità che, come rilevato, siano in concreto ravvisabili elementi specifici e attuali, altamente indicativi dell'esistenza di un oggettivo ed eccezionale pericolo. Del resto già in altra occasione è stata ravvisata l'insufficienza, ai fini della configurabilità di esigenze di eccezionale rilevanza, del mero riferimento al ruolo svolto dal soggetto all'interno di un'associazione mafiosa (Cass. Sez. 1, n. 15911 del 19/3/2015, Caporrimo, rv. 263088).
4. Ne discende che in mancanza di una verifica puntuale dell'attualità di un eccezionale pericolo, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria. Così deciso il 23/2/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Ricciarelli Vincenzo Rotundo Vincenzo Returns Если [DEPOSITATO IN CANCELLERIA L 16 MAR 2017 E Piera Esposito N H O