Sentenza 29 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/10/2002, n. 15258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15258 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula "A" REPUBBLICA ITALIANA 7058/20001 5 258 /02 Reg. gen. n. PO LO ITALIANO Ud. 3. 6. 2002 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: previdenza Слои 35527 SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori Vincenzo Trezza 1. Dottor Presidente Consigliere Rel. Paolino Dell'Anno 2. Dottor Raffaele Foglia 3. Dottor Consigliere 4. Dottor Aldo De Matteis Consigliere Raffaele Di Lella 5. Dottor Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NC VI, elettivamente domi- ciliato in Roma in via Baldo degli Ubaldi 66 presso lo stu- dio dell'avvocato Vincenzo Rinaldi, che lo rappresenta e di- fende giusta delega in calce al ricorso;
contro l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortu- ni sul Lavoro, in persona del suo legale rappresentante e- lettivamente domiciliato in Roma in via IV Novembre 144 1 2571 Mi presso gli avvocati Antonino Catania e Rita Raspanti, che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale notarile;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Macerata del 24 marzo 1999, depositata il 3 aprile 1999, numero 154, r.g. 34/96; Udita la relazione svolta nell'udienza del 3 giugno 2002 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito l'avvocato Rita Raspanti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Alberto Cinque, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo: Con la sentenza indicata in epigrafe, il tribunale di Mace- rata, previo espletamento di una nuova consulenza tecnica di ufficio, ha rigettato l'impugnazione proposta da NC VI nei confronti di quella di primo grado, con la quale non era stata accolta la domanda dello stesso di riconoscimento del diritto a una rendita per inabilità permanente conse- guente a broncopneumopatia di origine professionale. Il giu- dice di appello ha ritenuto di non condividere il contrario parere espresso dal consulente da esso nominato e di dovere invece conformarsi alle conclusioni cui era pervenuto il consulente incaricato nel giudizio pretorile, rappresentando le seconde una opinione meramente probabilistica e non di assoluta certezza, non fondata su indagini tecniche che a- vessero tenuto conto della attività lavorativa del NC di addetto al ritiro di rifiuti solidi urbani e allo spurgo 2 di pozzi neri, contrastata inoltre dalla natura della infer- mità accertata di bronchite cronica non ostruttiva. Il NC chiede la cassazione della decisione con ricor- so sostenuto da un motivo. L'Istituto Nazionale per l'Assi- curazione contro gli Infortuni sul Lavoro resiste con con- troricorso. Motivi della decisione: denunciando violazione e falsa applicazione Il ricorrente dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 numero 1124, nonchè vizi della motivazione deduce che, essendo rimasto incontrovertibilmente accertata la presenza a suo carico di una broncopneumopatia cronica, il tribunale avrebbe dovuto tenere conto che la stessa, in- sorta poco prima del 1977, era stata ritenuta come dipenden- te da causa di servizio dalla commissione medica ospedaliera militare di Perugia. D'altra parte non era da porsi in dub- bio che la attività lavorativa da lui esercitata lo aveva visto esposto alla aggressione di agenti lesivi nei confron- ti dell'apparato respiratorio che avevano concorso in manie- ra preponderante, con il tabagismo e con il generico inqui- namento da fattori ambientali, nella produzione della infer- mità, come del resto riconosciuto dai consulenti tecnici no- minati nei due gradi del giudizio. La censura è fondata. Nella materia, questa Corte ha avuto modo di sottolineare che, in sede di accertamento, sulla base di una valutazione medico legale, circa l'esistenza o meno di un nesso di de- 3 rivazione causale di un evento, potenzialmente rilevante ai fini del diritto a una prestazione previdenziale, da una determinata situazione di rischio - valutazione in cui il- riscontro di un rilevante, qualificato grado di probabilità è sufficiente per ritenere sussistente il nesso causale - una volta accertata la possibilità, sul piano scientifico, della derivazione causale rilevante ai fini del diritto alla prestazione, deve essere effettuato il confronto probabili- stico tra i diversi ipotizzabili fattori causali, mentre non è direttamente valorizzabile la probabilità di verificazione dell'evento nella situazione di rischio in questione, poichè rappresentano nozioni ben distinte tale probabilità e la probabilità della fondatezza di una determinata ipotesi e- ziologica rispetto a un evento effettivamente verificatosi (Cass., 23 luglio 2001, n. 10004). Questo principio va col- legato con l'altro, a termini del quale, a seguito della par- ziale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'ar- ticolo 3, comma primo, del decreto del Presidente della Re- pubblica 30 giugno 1965 numero 1124, pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza numero 179 del 1988, nel caso di lavoratore esposto come nella specie a inalazione di polveri, non è sufficiente, per escludere il diritto a ren- dita, la circostanza che la particolare broncopneumopatia accertata non risulti tabellata, ma è necessario verificare se le mansioni affidate al lavoratore stesso siano state ef- concomitanza con le attività produt-fettivamente svolte in tive di polveri, quale sia stata la durata della esperienza e se essa abbia agito come causa ° concausa della specifica patologia accertata (Cass., 21 novembre 1998, n. 11808). Tanto premesso, occorre osservare che il giudice di merito, pur dopo avere rilevato che il consulente di secondo grado si era espresso, con un giudizio di "elevata probabilità", sul determinismo concausale, nella specie, nella produzione di broncopatia, della protratta esposizione del soggetto ai fattori di rischio lavorativi e di quelli extraprofessiona- li, ha tuttavia ritenuto di dovere escludere la sussistenza di una tale concausalità per non essere stata offerta la prova "sulla natura, sulla capacità irritativa e sulla por- tata morbigena degli agenti patogeni presenti nell'ambiente di lavoro", e ciò nonostante che fosse rimasto ampiamente per quanto risulta dalla motivazione della dimostrato - stessa sentenza impugnata che la attività di lavoro del - NC fosse stata quella, tra l'altro, di addetto, per lungo periodo di tempo, al ritiro di rifiuti solidi urbani e di spurgo di pozzi neri, che pure potrebbero esporre il sog- getto, almeno in ipotesi, alla inalazione di polveri irri- tanti e nocive. Nè in alcun modo risulta essere stato valu- tato l'accertamento compiuto nel 1985 dalla commissione me- dica militare che aveva concluso per la dipendenza della in- fermità da causa di servizio, ritenuta immotivatamente irri- levante. Infine, non si è dato conto sul piano scientifico del perchè solo per il caso che la bronchite cronica fosse stata di na- tura ostruttiva si sarebbe potuta delineare una concorsua- 5 lità nella sua produzione a opera di fattori professionali. Della sentenza si impone quindi la cassazione, con rinvio ad altro giudice che si designa nella Corte d'appello di Ancona che, nel decidere si atterrà alle regole di valutazione so- pra enunciate e che, all'esito, provvederà a regolamentare tra le parti anche le spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Ancona. Così deciso in Roma il 3 giugno 2002. Il consigliere istruttore Il presidente Tresseїні сенью Учекка Pelin 41 . fil e Phu IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 29 OTT. 2002 IL CANCELLIERE пёше вним V N E 1 ID L S L L 9 O 5 O V L 1 S O 1 O - V V N -8 O 4 D 8 R IN O S N IS N SI V 9 'V 8 IN 8 L N V TO O S S T V O C