Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2014, n. 30011
CASS
Sentenza 5 giugno 2014

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L'estinzione del reato oggetto di sentenza di patteggiamento, a norma dell'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., è sempre impedita dalla successiva commissione di un delitto nei termini in esso indicati, poichè il requisito della "stessa indole" che deve caratterizzare il nuovo reato al fine di precludere a questo la produzione dell'effetto estintivo in relazione al primo è riferito alle sole contravvenzioni e non anche ai delitti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2014, n. 30011
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30011
    Data del deposito : 5 giugno 2014

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