Sentenza 5 giugno 2014
Massime • 1
L'estinzione del reato oggetto di sentenza di patteggiamento, a norma dell'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., è sempre impedita dalla successiva commissione di un delitto nei termini in esso indicati, poichè il requisito della "stessa indole" che deve caratterizzare il nuovo reato al fine di precludere a questo la produzione dell'effetto estintivo in relazione al primo è riferito alle sole contravvenzioni e non anche ai delitti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2014, n. 30011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30011 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 05/06/2014
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - N. 1801
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 51838/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TERAMO;
nei confronti di:
AR LA N. IL 28/11/1965;
avverso l'ordinanza n. 279/2012 TRIBUNALE di TERAMO, del 19/09/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. Volpe G., che ha chiesto l'annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza di patteggiamento del 9.4.1999, irrevocabile il 3.5.1999, il Pretore di Teramo applicava a RU CO la pena di giorni 15 di reclusione e L. 200.000 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale, in relazione al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali previsto dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, art.
2. Con ordinanza de plano del 5.12.2012 il Tribunale di Teramo , in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava estinto il reato ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen., comma 2 per intervenuta decorrenza del termine di cinque anni senza la commissione di reati da parte del condannato.
Avverso l'ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo proponeva opposizione, in quanto dal certificato penale risultava che RU CO in data 14.9.1999 aveva commesso i delitti previsti dagli artt. 633 e 635 cod. pen. per i quali era stato condannato alla multa di Euro 300 con sentenza 29.1.2003 del Tribunale di Teramo, confermata dalla Corte di appello di L'Aquila con sentenza del 21.12.2006, irrevocabile. Con ordinanza del 19.9.2013 il Tribunale di Teramo rigettava l'opposizione poiché i delitti per cui era intervenuta la successiva condanna non erano della medesima indole di quello per il quale era stata applicata la pena con la sentenza di patteggiamento. Avverso l'ordinanza di rigetto dell' opposizione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo propone ricorso per cassazione per erronea applicazione dell'art. 445 c.p.p., comma 2. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L'art. 445 c.p.p., comma 2 prevede, quale causa ostativa alla declaratoria di estinzione del reato a pena patteggiata, la circostanza che nel termine di cinque anni (quando la sentenza concerne un delitto) l'imputato abbia commesso un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. Trattandosi dei medesimi requisiti richiesti dall'art. 168 c.p., comma 1, n. 1 ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, si deve ritenere che, anche nel caso disciplinato dall'art. 445 c.p.p., comma 2, il requisito della identità dell'indole che deve caratterizzare l'ulteriore reato è richiesto dalla norma esclusivamente con riguardo alle contravvenzioni e non anche ai delitti, la cui commissione nel termine previsto integra sempre la causa ostativa alla declaratoria di estinzione (conforme Sez. 1, n. 262 del 06/12/2007 - dep. 07/01/2008, Malizia, Rv. 238772). Per tali ragioni deve procedersi all'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, nonché dell'ordinanza del 5.12.2012 con la quale il Tribunale di Teramo quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato estinto il reato di cui alla sentenza di applicazione pena su richiesta emessa il 9.4.1999 dal Pretore di Teramo Sez. Atri.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del 5.12.2013. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2014