Sentenza 30 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/05/2001, n. 7390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7390 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
O L L ) E O 4 B 7 C E 3 . A E P N N I O 1 D I 9 Z BLICA 9 E A 1 UBBLICA ITALIANA - R IC 1 T 1 IS D - 1 I 2 R 7390 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIAN C E N T OggettoCASS IONE LA C S E ZION TERZA CIVILE Opposizione a presetto. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GIULIANO - Presidente - R.G.N. 15126/98 Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere - 1.17043 Cron. Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere - Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Rep. - Dott. Alberto TALEVI - Rel. Consigliere Ud.23/02/01 - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D'ITALIA - S.P.A., Agenzia di Latina, in persona dell'Agente Generale Avv. Alfredo Loffredo, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DI VILLA MASSIMO 36, presso lo studio dell'avvocato RENATO DELLA BELLA, difesa dall'avvocato ALBERTO STELLATO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LE SFERE D'ORO S.R.L., con sede in Roma, in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, elettivamente 2001 domiciliata in ROMA VIA PIETRO BORSIERI 12, presso lo 384 1 studio dell'avvocato SERGIO FORMISANO, che la difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4744/98 del Giudice di pace di ROMA, emessa il 18/05/98 e depositata il 21/05/98 (R.G 45826/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/01 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato Sergio FORMISANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 4 dicembre 1997, la s.r.l. Le Sfere d'oro proponeva opposizione all'atto di precetto notificatole il 6 novembre 1997 ad istanza dell'Agenzia di Latina dell'Assitalia e con il quale le veniva intimato di pagare la somma di Lire 1.052.000 delle quali Lire 756.000 per spese, diritti ed onorari liquidati dal Giudice di Pace di Latina nell'emettere due decreti ingiuntivi contro la Società attrice, contraddistinti con i nn. 1081 e 1090 /1997, ed il rimanente importo per spese e diritti dello stesso atto di precetto. Chiedeva l'opponente dichiararsi l'illegittimità, invalidità ed inefficacia dell'atto di precetto e non dovute le somme in esso intimate con condanna della convenuta Assitalia al pagamento delle spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Resisteva in giudizio la convenuta Agenzia. Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza 18.5 - 9.6.98, così provvedeva: "....definitivamente pronunciando, accertata la nullità della notificazione e quindi l'inefficacia dei decreti ingiuntivi emessi con i nn. 1081 e 1090/97 dal Giudice di Pace di Latina, accoglie l'opposizione all'atto di precetto notificato il 6 novembre 1997 alla Società Le Sfere d'oro a r.l., in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, ad istanza dell'Agenzia di Latina dell'Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia - S.p.A., in persona dell'Agente Generale Avv. Alfredo Loffredo e, per l'effetto, dichiara non dovuta dall'opponente Società la somma di cui all'intimazione di pagamento. Condanna inoltre la convenuta Agenzia di Latina della predetta Assitalia a pagare le spese del giudizio all'Avv. Sergio Formisano, il quale ha dichiarato di essere antistatario, liquidate complessivamente in Lire 693.000 di cui Lire 43.000 per spese, Lire 425.000 per competenze e Lire 225.000 per onorari, 1 oltre I.V.A. e C.A.P. “. 3 Contro questa decisione ricorre per cassazione la società Le Assicurazioni d'Italia, Agenzia di Latina con tre motivi. Resiste con controricorso la controparte. MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre anzitutto ribadire che, come questa Corte Suprema ha rilevato varie volte (v. tra le altre Cass. n. 5345 del 26/04/2000) "La sospensione feriale dei termini processuali non si applica ai giudizi di opposizione all'esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione ed i termini per proporre impugnazione contro le sentenze che li concludono debbono calcolarsi senza tener conto di tale sospensione". Ciò premesso si osserva che l'impugnata decisione risulta notificata il 2.7.98; la notifica del ricorso per cassazione, avvenuta il 9.9.98 (non potendosi tener conto di detta sospensione) deve dunque ritenersi tardiva. Di conseguenza il ricorso va dichiarato inammissibile (accogliendo le conclusioni della parte controricorrente e del P.M). Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
aLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione liquidate in £ 30,000 oltre £ 1.000.000 (unmilione) per onorario. Così deciso a Roma il 23.2.2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Angel k Altura Fren IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, lì 30 MAG 2001.. IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista