Sentenza 10 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/01/2003, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
C.C. 61805 WIN N IN "G N 8 TIV AVL II 'N SI REPUBBLICA ITALIANA 9861/b/98 PROIZVE IDON VA AL IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Dott. Stefanp 0 0 2 2 2 /0 3 SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria веред. Но Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni R.G.N. 18150/98 Cron. 338 Bel. Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Rep. Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Ud. 23/05/02 Dott. Francesco Antonio GENOVESE Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASS. CAMPIONE CI LE SENTENZA N. 61805 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ہ و
- ricorrente -
و ں
contro
PROMOMAX SRL;
intimato avverso la sentenza n. 37/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 23/02/98; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2306 udienza del 23/05/02 dal Consigliere Dott. Stefano -1- MONACI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DI MARTINO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La controversia ha ad oggetto l'impugnazione da parte della contribuente società Promomax di una cartella esattoriale relativa all'imposta ILOR per l'anno 1987. Dopo che la commissione di primo grado aveva respinto il ricorso, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza in data 27 gennaio / 23 febbraio 1997, rilevato che la Promomax aveva presentato una dichiarazione integrativa ai sensi della legge n.413 del 1991, accoglieva l'appello della società e dichiarava estinto il giudizio. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria esponendo un solo motivo di impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di impugnazione l'Amministrazione ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione dell'art.57, primo comma, della legge n.413 del 1991, e sostiene che il condono non sarebbe applicabile alla fattispecie concreta in quanto l'iscrizione a ruolo sarebbe stata eseguita ai sensi dell'art.36 ter del D.P.R. n.600 del 1973, e perciò sarebbe stata esclusa per legge la possibilità di una definizione automatica della controversia.
2. Il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento. Per l'esattezza, il ragionamento giuridico svolto dall'Amministrazione ricorrente è astrattamente valido, ma si basa su di un presupposto di fatto che non trova riscontro alcuno nella pronunzia impugnata. Nel disciplinare gli effetti delle dichiarazioni integrative l'art.57, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n.413 prevede espressamente che siano salvi, tra l'altro, "gli effetti della liquidazione delle imposte in base alla dichiarazione originaria a norma degli artt.36 bis e 36 ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni". Questi ultimi prevedono, a loro volta, che gli uffici procedano alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni presentate a suo tempo dai contribuenti (art.36 bis) o in base al controllo formale delle dichiarazioni stesse (art.36 ter). Queste operazioni comportano la semplice determinazione delle imposte dovute dai contribuenti partendo dai dati che risultano dalle loro stesse dichiarazioni: si tratta, cioè, attività meramente applicative, non di accertamento. Quelle che vengono liquidate in questo modo sono somme dovute in ogni caso in base agli elementi forniti dagli stessi contribuenti, e che perciò non sono, né possono essere, oggetto di una controversia fiscale in senso proprio. Una dichiarazione integrativa, proprio perché tale, comporta, infatti, una modificazione in aumento del reddito lordo da porre a base della liquidazione. Non può, invece, comportare mai una riduzione del reddito dichiarato in precedenza, e proprio per questo non può impedire all'Ufficio di effettuare la liquidazione di quanto dovuto sulla base dei redditi già dichiarati in precedenza. e, di conseguenza, dall'accertamento 3. Dal testo della sentenza - non risulta, peraltro, che la cartella di fatto in essa contenuto - esattoriale impugnata contenesse una liquidazione effettata dall'Ufficio ai sensi dell'art.36 ter (e perciò non preclusa dagli effetti di un'eventuale definizione tramite condono della lite fiscale). L'impugnazione si basa, cioè, su di una allegazione di fatto esclusa dall'accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata, o almeno - a tutto concedere che non trova riscontro in esso. Né l'Amministrazione ricorrente allega di avere eccepito nel corso del giudizio di merito che la liquidazione sarebbe stata effettuata, appunto, ai sensi dell'art.36 ter (e come tale non toccata dall'avvenuto condono), e che invece la sentenza del giudice di merito non aveva esaminato quell'eccezione. Né, tanto meno, l'Amministrazione ricorrente indica il punto degli atti processuali del giudizio di merito nel quale, in ipotesi, l'eccezione stessa sarebbe stata formulata, non consentendo così alla Corte di verificare se quello proposto costituisca, o meno, un motivo nuovo.
4. Per effetto di queste considerazioni il ricorso non può che essere respinto in quanto infondato. Dato che la parte intimata non si costituita in questa fase del procedimento non sussistono spese suscettibili di rifusione su cui la Corte debba provvedere.
P.Q.M.
'N VIHVINGIUL HVL IS TTV Rigetta il ricorso. S IV IDEN VA A -G'N 9861/7/92 Così deciso in Roma il 23 maggio 2002. NOIZVE Consigliere estensore Il Presidenté (dr. Stefano Monaci) (fr.Giovanni Paolini) cijeni fost IL CANCELLIERE C1 NA NG DEPOSITATO IN CANCELLERIA 10 GEN 2003 14 CANCELLIERE C1 Oggi ors NA Casano AndeAl 4