Sentenza 6 dicembre 2007
Massime • 1
La disposizione di cui al comma secondo dell'art. 445 cod. proc. pen., secondo la quale il reato oggetto di una sentenza di patteggiamento è estinto se, nei termini ivi indicati, "l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole", va intesa nel senso che il requisito della "identità" di indole, che deve caratterizzare l'ulteriore reato perché possa operare la preclusione all'estinzione del primo, è riferito esclusivamente alle contravvenzioni e non anche ai delitti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/2007, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 06/12/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 3884
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 19223/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IZ UGO, N. IL 23/08/1940;
avverso ORDINANZA del 24/05/2006 GIP TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Icoviello che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 24/5/06 il GIP del Tribunale di Roma, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione sulla posizione di IZ Ugo, in accoglimento della richiesta del Procuratore della Repubblica ha revocato la sospensione condizionale della pena al predetto concessa, per la terza volta, con sentenza del 30/1/03, irrevocabile dal 23/5/03, e ha respinto la richiesta presentata dallo stesso IZ di dichiarare estinta ai sensi dell'art. 445 c.p.p., comma 2 la pena applicatagli su richiesta con sentenza 11/4/94 del Pretore di Roma, irrevocabile dal 21/5/94. Contro tale pronuncia il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce sotto entrambi i profili violazione di legge, sul rilievo che anche la sentenza con cui era stata concessa la terza sospensione condizionale era, come le precedenti, di patteggiamento e quindi inidonea a determinare la revoca e che i reati giudicati con la sentenza 15/5/01 del GIP non erano della stessa indole rispetto a quello contravvenzionale giudicato con la sentenza del Pretore.
Nessuna di queste doglianze ha fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.. Ed invero, premesso che l'affermazione contenuta nel ricorso secondo cui una sentenza di patteggiamento non potrebbe costituire titolo idoneo per la revoca della sospensione condizionale si pone in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza 29/11/05, Disp. la revoca della sospensione concessa al IZ con sentenza 30/1/03 del GIP del Tribunale di Roma, irrevocabile dal 23/5/03, risulta essere stata disposta correttamente, ai sensi dell'art. 168 c.p., comma 4, aggiunto dalla legge 26/3/01 n. 128, per avere in precedenza il predetto già ottenuto per due volte il beneficio con la menzionata sentenza 11/4/94 del Pretore di Roma e con sentenza 15/5/01 del GIP del Tribunale di Roma, irrevocabile dal 7/6/01.
Del pari correttamente l'applicabilità dell'art. 445 c.p.p., comma 2 è stata esclusa per avere il IZ il 22/3/99, e quindi prima della scadenza del termine quinquennale previsto da tale norma, commesso violazioni tributarie di cui alla L. 7 agosto 1982, n. 516, costituenti delitto, posto che - come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (cfr. Sez. 2^ 22/10/99, De Rigo, rv. 214.666) - il requisito della identità dell'indole che, secondo quanto dalla norma stessa stabilito, deve caratterizzare l'ulteriore reato perché possa operare la preclusione alla estinzione del primo è da intendersi riferito esclusivamente alle contravvenzioni.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2008