CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20423 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Corte di Appello di Brescia avverso la sentenza del 01/10/2025 del Tribunale di Bergamo visti gli atti del procedimento a carico di TO PE nato a [...] il [...]; visti il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni depositate dal Procuratore generale;
udita la relazione svolta dal Consigliere NU SO;
udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale AV LE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Vincenzo Arrigo, che chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore generale della Corte di Appello di Brescia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 01 ottobre 2025 con cui il Tribunale di Bergamo, ha condannato PE TO alla pena di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 2.400,00 di multa in relazione al reato continuato di truffa aggravata, previo riconoscimento della prevalenza della contestata aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen. sulle circostanze attenuanti generiche. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20423 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 14/05/2026 2 2. Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità con riguardo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il Tribunale avrebbe fondato la concessione del beneficio esclusivamente sulle dichiarazioni spontanee rese dal TO all’udienza del 01 ottobre 2025, senza tuttavia considerare la genericità e la non pertinenza delle medesime rispetto ai fatti oggetto di contestazione. Ciò troverebbe conferma nel fatto che, nell’esame dei singoli capi d’imputazione, il giudice non avrebbe mai richiamato alcun contenuto confessorio riferibile all’imputato. Il ricorrente deduce, altresì, che nel corso del procedimento il TO non avrebbe mai ammesso le proprie responsabilità, come emergerebbe sia dalla necessità di svolgere articolate attività investigative in relazione a ciascun episodio di truffa sia dalle dichiarazioni rese dalle persone offese, le quali hanno riferito che, una volta ricevuto il denaro, l’imputato si rendeva irreperibile. Sulla base di tali elementi, il Procuratore generale sostiene l’insussistenza del comportamento collaborativo valorizzato dal giudice di merito, il quale avrebbe inoltre omesso di considerare la sistematicità del meccanismo fraudolento reiteratamente posto in essere dall’imputato ai danni di soggetti stranieri e, pertanto, maggiormente vulnerabili rispetto alle condotte decettive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché dedotto in carenza di interesse. Va preliminarmente ribadito che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, non è sufficiente la mera legittimazione astratta all’impugnazione, essendo altresì necessario, in conformità ai principi generali dettati dal libro IX del codice di rito e, segnatamente, dal Titolo I recante le «disposizioni generali», che la parte sia titolare di un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame. L’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. deve, in particolare, consistere nella prospettiva di conseguire, attraverso l’eliminazione del provvedimento censurato, un risultato pratico favorevole, idoneo a rimuovere il pregiudizio derivante dalla decisione impugnata;
esso deve permanere sino al momento della decisione e ricorre soltanto quando l’impugnazione sia suscettibile di determinare una situazione processuale più vantaggiosa rispetto a quella esistente. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente chiarito che la nozione di interesse ad impugnare deve essere apprezzata in termini utilitaristici, sia con riferimento alla finalità negativa di eliminare una situazione di svantaggio processuale derivante dal provvedimento censurato sia con riguardo alla finalità 3 positiva di conseguire un esito più favorevole, purché coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, [...], Rv. 251693; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, Attanasio, Rv. 269199 – 01; Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, [...], Rv. 282542 – 01; da ultimo Sez. 4, n. 26834 del 36/06/2025, [...], non massimata). Ne consegue che non può ritenersi configurabile un interesse giuridicamente apprezzabile allorquando la censura sia unicamente finalizzata a conseguire una diversa ricostruzione argomentativa della decisione ovvero a sollecitare una verifica meramente teorica della correttezza della motivazione adottata dal giudice di merito, in assenza di qualsivoglia concreta utilità per il ricorrente. Deve, pertanto, escludersi la sussistenza di tale interesse qualora il motivo di ricorso sia volto esclusivamente alla tutela di un’astratta esigenza di esattezza giuridica della decisione, senza che ne consegua il soddisfacimento di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante, risolvendosi, diversamente, nella mera prospettazione di un interesse di fatto, come tale privo di tutela nell’ambito del giudizio di legittimità. 2. Tali presupposti difettano nel caso di specie. Dall’eventuale annullamento della sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il Procuratore generale ricorrente non trarrebbe, infatti, alcuna concreta utilità processuale. Deve osservarsi, al riguardo, che il giudice di merito ha ritenuto le circostanze attenuanti generiche subvalenti rispetto alle contestate aggravanti, determinando, per effetto del giudizio di comparazione, un aumento della pena base stabilita per il reato di truffa nella misura di quattro mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa ai sensi dell’art. 61, n. 11, cod. pen. Il ricorrente si è limitato a dedurre la manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento della concessione delle attenuanti generiche, senza tuttavia indicare quale concreto vantaggio deriverebbe, sul piano sanzionatorio o processuale, dall’annullamento della decisione sul punto. Ne deriva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad impugnare ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in assenza di una concreta utilità conseguibile mediante l’accoglimento del gravame (cfr. Sez. 6, n. 35989 del 01/07/2015, [...], Rv. 265604-01; Sez. 4, n. 18343 del 05/02/2019, Catalini, Rv. 275760–01 e successivamente, in senso conforme, fra le sentenze non massimate: Sez. 4, n. 24763 del 13/01/2022, [...]; Sez. 2, n. 46009 del 17/11/2021, Giordano;
Sez. 7, n. 19224 del 14/04/2021, [...]; Sez. 6, n. 15539 del 23/03/2021, [...]; Sez. 2, n. 11568 del 03/02/2021, [...]). 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 14 maggio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NU SO ER SS D’OS
udita la relazione svolta dal Consigliere NU SO;
udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale AV LE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Vincenzo Arrigo, che chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore generale della Corte di Appello di Brescia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 01 ottobre 2025 con cui il Tribunale di Bergamo, ha condannato PE TO alla pena di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 2.400,00 di multa in relazione al reato continuato di truffa aggravata, previo riconoscimento della prevalenza della contestata aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen. sulle circostanze attenuanti generiche. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20423 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 14/05/2026 2 2. Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità con riguardo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il Tribunale avrebbe fondato la concessione del beneficio esclusivamente sulle dichiarazioni spontanee rese dal TO all’udienza del 01 ottobre 2025, senza tuttavia considerare la genericità e la non pertinenza delle medesime rispetto ai fatti oggetto di contestazione. Ciò troverebbe conferma nel fatto che, nell’esame dei singoli capi d’imputazione, il giudice non avrebbe mai richiamato alcun contenuto confessorio riferibile all’imputato. Il ricorrente deduce, altresì, che nel corso del procedimento il TO non avrebbe mai ammesso le proprie responsabilità, come emergerebbe sia dalla necessità di svolgere articolate attività investigative in relazione a ciascun episodio di truffa sia dalle dichiarazioni rese dalle persone offese, le quali hanno riferito che, una volta ricevuto il denaro, l’imputato si rendeva irreperibile. Sulla base di tali elementi, il Procuratore generale sostiene l’insussistenza del comportamento collaborativo valorizzato dal giudice di merito, il quale avrebbe inoltre omesso di considerare la sistematicità del meccanismo fraudolento reiteratamente posto in essere dall’imputato ai danni di soggetti stranieri e, pertanto, maggiormente vulnerabili rispetto alle condotte decettive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché dedotto in carenza di interesse. Va preliminarmente ribadito che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, non è sufficiente la mera legittimazione astratta all’impugnazione, essendo altresì necessario, in conformità ai principi generali dettati dal libro IX del codice di rito e, segnatamente, dal Titolo I recante le «disposizioni generali», che la parte sia titolare di un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame. L’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. deve, in particolare, consistere nella prospettiva di conseguire, attraverso l’eliminazione del provvedimento censurato, un risultato pratico favorevole, idoneo a rimuovere il pregiudizio derivante dalla decisione impugnata;
esso deve permanere sino al momento della decisione e ricorre soltanto quando l’impugnazione sia suscettibile di determinare una situazione processuale più vantaggiosa rispetto a quella esistente. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente chiarito che la nozione di interesse ad impugnare deve essere apprezzata in termini utilitaristici, sia con riferimento alla finalità negativa di eliminare una situazione di svantaggio processuale derivante dal provvedimento censurato sia con riguardo alla finalità 3 positiva di conseguire un esito più favorevole, purché coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, [...], Rv. 251693; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, Attanasio, Rv. 269199 – 01; Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, [...], Rv. 282542 – 01; da ultimo Sez. 4, n. 26834 del 36/06/2025, [...], non massimata). Ne consegue che non può ritenersi configurabile un interesse giuridicamente apprezzabile allorquando la censura sia unicamente finalizzata a conseguire una diversa ricostruzione argomentativa della decisione ovvero a sollecitare una verifica meramente teorica della correttezza della motivazione adottata dal giudice di merito, in assenza di qualsivoglia concreta utilità per il ricorrente. Deve, pertanto, escludersi la sussistenza di tale interesse qualora il motivo di ricorso sia volto esclusivamente alla tutela di un’astratta esigenza di esattezza giuridica della decisione, senza che ne consegua il soddisfacimento di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante, risolvendosi, diversamente, nella mera prospettazione di un interesse di fatto, come tale privo di tutela nell’ambito del giudizio di legittimità. 2. Tali presupposti difettano nel caso di specie. Dall’eventuale annullamento della sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il Procuratore generale ricorrente non trarrebbe, infatti, alcuna concreta utilità processuale. Deve osservarsi, al riguardo, che il giudice di merito ha ritenuto le circostanze attenuanti generiche subvalenti rispetto alle contestate aggravanti, determinando, per effetto del giudizio di comparazione, un aumento della pena base stabilita per il reato di truffa nella misura di quattro mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa ai sensi dell’art. 61, n. 11, cod. pen. Il ricorrente si è limitato a dedurre la manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento della concessione delle attenuanti generiche, senza tuttavia indicare quale concreto vantaggio deriverebbe, sul piano sanzionatorio o processuale, dall’annullamento della decisione sul punto. Ne deriva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad impugnare ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in assenza di una concreta utilità conseguibile mediante l’accoglimento del gravame (cfr. Sez. 6, n. 35989 del 01/07/2015, [...], Rv. 265604-01; Sez. 4, n. 18343 del 05/02/2019, Catalini, Rv. 275760–01 e successivamente, in senso conforme, fra le sentenze non massimate: Sez. 4, n. 24763 del 13/01/2022, [...]; Sez. 2, n. 46009 del 17/11/2021, Giordano;
Sez. 7, n. 19224 del 14/04/2021, [...]; Sez. 6, n. 15539 del 23/03/2021, [...]; Sez. 2, n. 11568 del 03/02/2021, [...]). 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 14 maggio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NU SO ER SS D’OS