Sentenza 24 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2001, n. 2719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2719 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2001 |
Testo completo
02 7 10/01 Aula B CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 per diritti L, 24 FEB. 2001 REPUBBLICA ITALIANA IL CANCELLIERE A CELLER N In nome del popolo italiano CA LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro R.G.N. 12815/1998 Composta dai magistrati: -- Presidente De Musis Dott. Rosario 66 Francesco Antonio Maiorano - Consigliere 66 Natale Capitanio 66 Rep. 66 Cron. 5631 66 Pasquale Picone Relatore 66 Paolo Stile STILE 66 Ud. 14.12.2000 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NUOVA APTACA S.R.L., in persona dell'amministratrice unica IO Di OR, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ivanoe Bonomi, n. 92, presso lo studio del dott. Achille Di Duca, rappresentata e difesa dall'avv. Livio Provitera con procura speciale apposta in calce al ricorso;
-ricorrente- 5458
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Domenico Ponturo, Rita Sarto e Fabrizio Correra, che lo rappresentano e difendono con procura speciale apposta in calce al controricorso;
-controricorrente- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Asti n. 285 in data 27 dicembre 1997 (R.G. 449/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.12.2000 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
f udito l'avv. Antonietta Coretti per delega dell'avv. Pontuto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale Asti ha rigettato l'appello proposto dalla s.r.l. Nuova Aptaca contro la sentenza del Pretore della stessa sede, di rigetto dell'opposizione al decreto che le ingiungeva di pagare all'Inps la somma di £ 37.487.496 per omesso versamento della contribuzione previdenziale dovuta per il periodo 1° marzo 1993-31 dicembre 1994 in relazione al rapporto di lavoro a domicilio intercorso con AR LO. Il Tribunale ha giudicato infondate le asserzioni della società circa la natura autonoma del rapporto di lavoro, perché alla LO venivano affidate lavorazioni, eseguite presso il proprio domicilio e senza l'ausilio di terzi, che concretavano completamento della produzione dell'impresa (inserimento in contenitori, etichettatura ed assemblaggio di articoli sanitari monouso in plastica), con poteri di vigilanza e controllo ad opera della committente, che forniva le materie prime e le attrezzature, e compenso commisurato alla quantità della produzione uniforme e standardizzata. Tali elementi, ha osservato il Tribunale, erano sufficienti per qualificare il rapporto come di lavoro subordinato a domicilio, qualificazione non smentita dall'obbligo della lavoratrice di rifare il prodotto non conforme al campione, dalla sua iscrizione nell'albo delle imprese artigianale e dal fatto che rilasciasse fatture, nonché dallo svolgimento dell'attività per altre imprese società (circostanza peraltro non provata), né, infine, dalla volontà dell'imprem di considerare il rapporto come autonomo e non subordinato. Z La cassazione della sentenza è chiesta dalla s.r.l. Nuova Aptaca con ricorso articolato in unico, complesso, motivo. Resiste l'Inps con controricorso. Motivi della decisione con il quale si denunzia violazione e falsa interpretazione di Con l'unico motivo - norme di diritto e insufficiente e contraddittoria motivazione, con riferimento all'art. 1 della legge n. 877 del 1973 ed a punti decisivi della controversia - la ricorrente deduce che la legge considera pur sempre il lavoratore a domicilio un lavoratore subordinato, sicché l'elemento della subordinazione sia pure "tecnica"- deve risultare accertato in concreto, cosa che il Tribunale non aveva fatto, atteso che difettavano le direttive della committente cui la lavoratrice dovesse uniformarsi, essendo esclusivamente obbligata a produrre in conformità ad un "campione" e sopportando il rischio di impresa in caso di difformità dal Yesso "campione", conformemente alla volontà espressa dalle parti del rapporto, elemento completamente svalutato dal Tribunale e che era, invece, da considerare unitamente alle circostanze della lavorazione eseguita non presso il domicilio ma 3 in apposito capannone industriale preso in affitto, con l'ausilio di terzi e piena autonomia circa le modalità con cui pervenire al risultato oggetto del contratto. La Corte giudica il ricorso infondato. In tema di lavoro a domicilio, per applicare le norme sul lavoro subordinato non occorre accertare se sussistano i caratteri di questo richiesti dalle regole comuni, essendo, invece, necessario e sufficiente che ricorrano i requisiti indicati dall'art. 1 della legge n. 877 del 1973, come modificato dall'art. 2 della legge n. 858 del 1980, e cioè: a) che il lavoratore esegua il lavoro nel proprio domicilio ovvero in locale di cui abbia la disponibilità; b) che il lavoro sia eseguito personalmente, o anche con l'aiuto accessorio di membri della famiglia conviventi e a carico, con esclusione di manodopera salariata o di apprendisti;
c) che il lavoratore sia tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da svolgere, nella esecuzione parziale, nel completamento o nella intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività del committente. Nel quadro di tale speciale disciplina legislativa, il lavoro a domicilio realizza una forma di decentramento produttivo, in cui l'oggetto della prestazione del lavoratore assume rilievo non già come risultato, ma come estrinsecazione di energie lavorative, resa in maniera continuativa all'esterno dell'azienda, e però organizzata ed utilizzata in funzione complementare o sostitutiva del lavoro eseguito all'interno di essa, e, correlativamente, il vincolo di subordinazione viene a configurarsi come inserimento dell'attività del lavoratore nel ciclo produttivo aziendale, del quale la prestazione lavorativa da lui resa, pur se in ambienti esterni all'azienda e con mezzi ed attrezzature anche propri del lavoratore stesso, ed eventualmente anche con l'ausilio dei suoi familiari, purché conviventi e a carico, diventa elemento integrativo (cfr. fra le ultime decisioni, Cass. 16 giugno 2000, n. 8221). Nella decisione della controversia, il Tribunale si è puntualmente uniformato ai suesposti principi di diritto, giungendo all'esito della qualificazione del rapporto sulla base dei seguenti accertamenti di fatto: esecuzione personale della prestazione lavorativa in locali di cui la LO aveva la disponibilità; inserimento dell'attività della lavoratrice nel ciclo produttivo aziendale, considerata la posizione assunta dalla committente, che inviava periodicamente un proprio dipendente non solo per precisare il "campione", ma anche per verificare il funzionamento del macchinario impiegato onde controllare che le saldature risultassero uniformi e ciò ogni volta che subiva mutamenti il tipo di lavorazione. Contro la correttezza del procedimento di acquisizione di tali elementi di fatto non sono in effetti mosse censure dalla ricorrente, poiché il ricorso, a parte la deduzione di fatti privi di rilevanza decisiva (quali l'esecuzione della lavorazione in apposito capannone preso in affitto dalla lavoratrice) da un lato, inammissibilmente contrappone alle circostanze di fatto accertate nel giudizio di merito altre circostanze diverse, senza indicare da quali elementi acquisiti al processo il Tribunale avrebbe dovuto desumerle (in particolare, l'utilizzazione della collaborazione di terzi); dall'altro, oppone la propria valutazione a quella operata dal Tribunale in modo sufficiente e logico (ciò dicasi con riferimento alla contestazione del giudizio del Tribunale secondo cui la conformità al campione del prodotto finito e le altre istruzioni concretavano direttive suscettibili di definire la cd. subordinazione tecnica). Né ha fondamento alcuno l'accusa mossa alla sentenza impugnata di aver trascurato di indagare quale sia stata la volontà delle parti, poiché non bisogna S confondere l'enunciazione di determinate intenzioni negoziali con la reale volontà espressa nel dare attuazione al rapporto. La giurisprudenza della Corte, infatti, ha precisato che solo quando le modalità di esecuzione di un rapporto di lavoro sono compatibili sia con subordinazione che con l'autonomia deve attribuirsi rilievo decisivo alla volontà espressa inizialmente dalle parti di adottare l'uno o l'altro schema negoziale, mentre, ovviamente, nessun rilievo può essere attribuito alle qualificazioni formali in contrasto con l'intenzione effettiva successivamente espressa e desumibile dal come il rapporto è stato in concreto voluto e regolato (cfr. Cass. 23 febbraio 2000, n. 2039; 6 aprile 2000, n. 4308). Cosicché, correttamente il Tribunale, avendo accertato la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta delineata dall'art. 1 della legge n. 877 del 1973, ha escluso che potesse rivestire una qualche rilevanza l'iscrizione della LO nell'albo delle imprese artigiane, il rilascio di fatture e, quindi, l'intenzione della società di considerare il rapporto come di lavoro autonomo. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione liquidate nella misura di cui in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle 24000 e degli spese del giudizio di cassazione, liquidate in £ onorari liquidati in £ 3.000.000. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2000. будим Премии Il Presidente Il Consigliere estensore Reparis be Munis % IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 3 0 3 1 A Depositata in Cancelleria 5 I S . D S . T oggi, 24 FEB. 2001 , A R N T O A , L ' 3 L L A 7 S L O IL COLLABORATORE - E E B 8 P D I - S 1 DI CANCELLERIA I D I 1 S N A N G T E E S O S G O I A G P A D E M I E L O , T A O T A I D R L R T E L I S I T E D G N D E E O R S E