Sentenza 11 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/10/2002, n. 14488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14488 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2002 |
Testo completo
M A R T E A I T R I U B T A I R A N 1 . 3 1 A B T A L L - . N B . E I 5 L A N S D E S I T N S E E D A N I O E Z A CA ITALIANA OME DEL POPOLO ITALIANO E SUPREMA DI CASSAZIONE144 88/02 2.G.N.16403.98 Cron. 33822 Composta dai Magist ti: Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO PRESIDENTE Rep. CONSIGLIERE Dott. ENRICO PAPA Ud.
8.5.2002 Dott. ENRICO ALTIERI CONSIGLIERE OGGETTO: Ilor Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. agente di Dott. IU FALCONE CONSIGLIERE commercio ha pronunciato la seguente esenzione SENTENZA sul ricorso proposto da: IK IU rappresentato e difeso dagli avv. Mario Nussi e Bruno Simon'giusta procura a margine del ricorso, elett. dom. in Roma presso avv. Enrico Romanelli, via Cosseria 5 ricorrente
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale ufficio è domiciliato in Roma, via deidello Stato, presso il cui Portoghesi 12 intimato in 1884 avverso la sentenza n. 47.06.97 in data 12.6.97 della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, depositata in data 25.6.97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8.5.2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. RAFFAELE PALMIERI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. SC GI, esercente attività di agente di commercio senza deposito, presentava istanza di rimborso relativamente all'Ilor dell'Amministrazione, il contribuente 1989. Contro il rifiuto proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado, la quale lo respingeva, in quanto il ricorrente non aveva provato di espletare la propria attività mediante il lavoro personale, senza apporto di capitale. Il SC aveva in realtà richiesto di produrre documenti, ma la richiesta era stata respinta dalla Commissione Tributaria di primo grado in quanto tardiva.
2. Proponeva appello il contribuente e la Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione di primo grado, così motivando: la produzione di documenti, tardivamente effettuata in primo grado, non può essere ammessa in grado di appello;
m l'appello deve contenere i motivi dell'impugnazione, indicando le proprie doglianze in modo che il giudice sia in grado di identificare i capi impugnati;
viceversa, il contribuente ha addotto motivi generici ed impliciti.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente, deducendo due motivi. La controparte non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Col primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 546.92 ed erronea motivazione sul punto. La sentenza non ha utilizzato i documenti prodotti, trascurando che l'art. 58 comma 2 del citato Decreto ammette la produzione in appello di nuovi documenti. Anche la disposizione transitoria di cui all'art. 79 comma 1 del Decreto Legislativo n. 546.92 ammette in ogni caso la possibilità di produrre in appello nuovi documenti.
5. Il motivo è infondato. L'art. 58 del Decreto Legislativo n. 546.92 ammette la produzione in appello di documenti nuovi>. Nella specie, peraltro, i documenti non risultano nuovi>, in quanto la produzione era stata richiesta in primo grado e non è stata ammessa per violazione dell'art. 19 bis del D.P.R. n. 636.72, vigente all'epoca della proposizione del ricorso in primo grado. Si è quindi verificata una preclusione, onde il ricorrente non poteva rimediare mediante la produzione della stessa documentazione in appello, ma doveva produrre documenti nuovi e diversi rispetto al processo di primo grado. т Altrimenti opinando, qualsiasi preclusione verificatasi in primo grado in ordine alla produzione documentale potrebbe essere facilmente aggirata producendo gli stessi documenti in appello.
6. Col secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce omessa, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo insufficiente e della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC : per confutare la decisione di primo grado, esso ricorrente ha ribadito le proprie tesi, precisando di non avere sub-agenti, ne un ufficio, né strutture informatiche. La componente lavoro è prevalente sulla componente capitale>. Ciò risultava dai documenti prodotti. Neppure era necessario indicare i capi impugnati, in quanto la sentenza di primo grado contiene un unico punto.
7. Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie il punto deciso dalla Commissione Tributaria Regionale. Detta Commissione ha ritenuto sfornita di prova la tesi del ricorrente, sulla base della preclusione inconferente, là dove probatoria verificatasi. L'appello in parte intence ribadi concetti pacifici in giurisprudenza;
eta inammissibile nella parte in cui pretende di reintrodurre nel processo come nuovi> i documenti rifiutati dal giudice di primo grado. Al riguardo, alcuna carenza di motivazione è ipotizzabile halla sentenza di secondo grado.
8. Il ricorso va quindi rigettato. Giusti motivi, in relazione all'opinabilità della materia del contendere ed al comportamento processuale delle parti, consigliano la compensazione integrale delle spese. ли
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 8.5.2002. IL PRESIDENTE DOTT. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO вят е Ость меж IL CANCELLIERE C1 NA AN A IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. VINCENZO DI NUBILA ing DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 OTT. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 NA AN I Juable Carous P U N T I B R R A A T A T I R U A T I E M S 3 1 T . B A - . L 1 A N L . 3 . N 5 D 6 6 1 A / L 9 R N P / 1 D . D I . S I I E 4 8 S . A R E G I S T R A S I O N E