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Sentenza 24 gennaio 2023
Sentenza 24 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/01/2023, n. 3079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3079 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Nuova Tuttomare s.r.I., in persona del legale rappresentante p.t., RA US, nata ad [...] il [...], avverso il decreto del Tribunale di Agrigento - Sezione Misure di Prevenzione emesso in data 12/10/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena, all'udienza del 06/10/2022; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Birritteri, che chiesto l'inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 3079 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 06/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Agrigento - Sezione Misure di Prevenzione rigettava il ricorso presentato da RA US, nella qualità di legale rappresentante della Nuova Tuttomare s.r.I., avverso il decreto emesso in data 10/05/2021, con cui il G.D. aveva rigettato l'istanza di ammissione al credito avanzato dalla US nell'ambito del procedimento di prevenzione instaurato nei confronti di OG US + altri. 2. RA Russell°, nella predetta qualità, ricorre, in data 16/11/2021, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Pietro Mirotta, deducendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in quanto - sebbene l'art. 59 d. Igs. 159/2011 consenta al G.D. di decidere anche succintamente in merito all'esclusione dei crediti - la motivazione, in ogni caso, non può prescindere dall'accertamento del requisito della strumentalità del credito rispetto alle attività illecite che, in tal caso, non può essere desunta dal mero rapporto di parentela tra la Russell° ed il proposto;
in tal senso, il Tribunale ha del tutto omesso di valutare la documentazione difensiva volta a dimostrare l'anteriorità del credito della ricorrente rispetto al sequestro, il che renderebbe del tutto irrilevante il rapporto di parentela con i fratelli US, peraltro insussistente;
2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., quanto all'affermato rapporto di parentela tra la Russell° ed i proposti, basato, probabilmente, su una erronea lettura della sentenza n. 96/2021 della Corte di Appello di Palermo, in cui viene citata un'omonima della ricorrente, nata in [...]; si ribadisce che la documentazione prodotta aveva fornito una ricostruzione storica dei rapporti di clientela tra la Nuova Tuttomare s.r.l. e la las s.r.I., idonea a fondare anche la buona fede di RA US ed il suo incolpevole affidamento quale creditrice, avendo ella proseguito nei rapporti commerciali a seguito della cessione dell'attivo patrimoniale della Tuttomare di Ferro Letizia, soggetto del tutto estraneo ai fatti;
2.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., quanto al rigetto anche della domanda subordinata - volta al riconoscimento del credito dal 2009 fino al 16/04/2014, nella misura di euro 62.863,70 - avendo la Corte territoriale riconosciuto come i crediti sorti in tale arco temporale fossero riferibili ad un contesto contrattuale lecito, essendo riferibile all'anno 2009 l'epoca di pericolosità sociale di CA Russell°, e, tuttavia, con motivazione 2 contraddittoria, aveva poi affermato che la relativa sentenza non era irrevocabile e, come tale, irrilevante ai fini della buna fede della ricorrente;
2.4 violazione di legge, in riferimento all'art. 52 d. Igs. 159/2011, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., avendo il provvedimento impugnato del tutto omesso di motivare in relazione alla strumentalità del credito rispetto alle attività criminali, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, trattandosi di credito sorto in epoca anteriore all'insorgere della pericolosità sociale dei proposti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso della Nuova Tuttomare s.r.l. è fondato, per le ragioni di seguito illustrate. 1.Va ricordato che, nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di OG US + altri, era stata fissata l'udienza per l'esame delle domande di ammissione al credito, ai sensi dell'art. 58 d. Igs. 159/2011; tra tali domande vi era quella di RA US, legale rappresentante p.t. della Tuttomare s.r.I., per la somma di euro 116.566,89, di cui la predetta società era creditrice nei confronti della IAS s.r.I., quest'ultima sottoposta a sequestro in data 16/04/2013, nell'ambito del citato procedimento di prevenzione. Il G.D. aveva rigettato l'istanza della società creditrice, ritenendo che non fossero integrate le condizioni di cui agli artt. 52 e 53 d. Igs. 159/2011, in quanto i crediti azionati dalla legale rappresentante della Tuttomare s.r.l. non potevano essere ammessi al riparto dello stato passivo, considerati i rapporti di parentela tra RA US ed il prevenuto OG US, socio della IAS s r.I., e mancando la prova della buona fede dell'istante oltre che dell'incolpevole affidamento. Il ricorso proposto dalla difesa della US è stato rigettato dal Tribunale competente, che ha rilevato come la motivazione del G.D. fosse aderente al requisito motivazionale delineato dall'art. 59, comma 1, d. Igs. 159/2011; in secondo luogo, benché i crediti azionati dalla Russell°, nella qualità, fossero sorti in epoca precedente il sequestro di prevenzione, la creditrice, comunque, non aveva sufficientemente provato la propria estraneità all'attività illecita dei proposti, da cui aveva effettivamente tratto vantaggio, anche considerato che l'istante risulta sorella di OG e di CA US;
tale circostanza costituisce, quindi, dimostrazione della consapevolezza, da parte della sorella RA Russell°, nell'ambito della cessione di azienda, della strumentalità del proprio credito rispetto alla natura illecita dell'attività posta in essere dai fratelli a mezzo della IAS s.r.I., con cui la Tuttomare s.r.l. aveva proseguito i rapporti. 3 2. Il Procuratore Generale ha rilevato come, in sostanza, il ricorso, con i primi tre motivi deducesse un vizio di motivazione e fosse, come tale, inammissibile, in quanto - benché l'art. 59, comma 9, d. Igs. 159/2011 preveda che avverso il decreto che decide sull'opposizione all'ammissione allo stato passivo sia ammissibile il ricorso per cassazione, senza alcuna ulteriore precisazione - si deve ritenere, per ragioni di logica sistemica, che anche in tal caso il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, riconoscendosi, altrimenti, al terzo creditore un accesso al giudizio di legittimità di ampiezza maggiore rispetto a quello previsto sia per il prevenuto che per il terzo interessato, in riferimento tanto alle misure di prevenzione personali che a quelle patrimoniali. Tale assunto del Procuratore Generale non appare integralmente condivisibile. Va, anzitutto, ricordato che è stato già affermato come il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi, può essere proposto, ex art. 59 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabili gli artt. 10 e 27 del d.lgs. cit., che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge (Sez. 6, n. 28350 del 15/07/2020, Intesa San Paolo s.p.a., Rv. 279627). In motivazione la sentenza citata ha rilevato come gli artt. 10 e 27 del citato d. Igs. prevedono che in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali il ricorso per cassazione sia proponibile solo per violazione di legge;
tuttavia, l'art. 59 - in caso di accertamento dei diritti dei terzi - reca una disciplina del tutto autonoma in tema di attività di verifica dei crediti e composizione dello stato passivo, prevedendo l'opposizione allo stato passivo, all'esito del quale il Tribunale decide con decreto ricorribile per cassazione. In altri termini, non risulta individuata alcuna limitazione ai casi di ricorso per cassazione, né alcun esplicito rinvio alle disposizioni degli artt. 10 e 27 del d. Igs. 159/2011 cit., sicché il ricorso può essere proposto per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., quindi anche per il vizio di motivazione. A tali condivisibili considerazioni deve aggiungersi che, sotto altro profilo, questa Corte, nel suo massimo consesso nomofilattico (Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto Cinzia, legale rappresentante della Igeco Costruzioni s.p.a., Rv. 277156), attraverso un'analitica ricostruzione del sistema delle impugnazioni nel settore delle misure di prevenzione, con particolare riferimento a quelle patrimoniali, ha affermato che, in tema di diniego dell'applicazione del controllo giudiziario di cui all'art. 34-bis d. Igs. 159/2011, è possibile ricorrere alla Corte di appello anche per il merito. 4 In tale contesto argomentativo si era specificata la portata dell'art. 10 d.lgs. 159/2011, come norma di impugnazione, anche per il merito, non solo delle misure di prevenzione personale, ma anche di quelle di prevenzione patrimoniale che rechino un vulnus a posizioni garantite costituzionalmente, analoghe ad altre presidiate dal mezzo di impugnazione. Tale disposizione, infatti, prevede che avverso il decreto della Corte di appello sia proponibile ricorso per cassazione, limitatamente alla deduzione della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen.; il che significa che la limitazione del ricorso per cassazione alla sola deduzione di violazione di legge risulta sistematicamente collegata alla previa esperibilità del ricorso in appello. Ne conseguenza che non appare possibile attribuire all'art. 10, comma 3, d. Igs. 159/2011 la valenza di norma generale nel sistema del regime di impugnazioni delle misure di prevenzione. Non a caso, infatti, l'art. 27 del citato d. Igs., relativamente alle impugnazioni in tema di misure di prevenzione patrimoniali, opera un espresso riferimento all'art. 10 del medesimo decreto, laddove - come detto - nessun richiamo analogo risulta operato dall'art. 59 dello stesso d. Igs. in tema di verifica dei crediti e di composizione dello stato passivo. Ne consegue, anche in applicazione del brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, che, in tal caso, la non esperibilità dell'appello anche per il merito finisce per rappresentare una ragione evidente per escludere qualsiasi limitazione alla ricorribilità per cassazione del provvedimento adottato dal Tribunale ai sensi dell'art. 59, comma 9, d. Igs. 159/2011. Neanche appare possibile, nel caso in esame, seguire il percorso ermeneutico delle Sezioni Unite n. 46898 del 26/09/2019, citate, posto che, in quel caso, l'esegesi si è fondata sulla specifica analisi storico - giuridica dell'art. 34 d.lgs. 159/2011, norma che - diversamente dall'art. 59 del medesimo d. Igs. - prevede la stessa impugnabilità descritta dall'art. 27 anche per i provvedimenti di revoca della amministrazione giudiziaria, con disposizione del controllo giudiziario o della confisca. Pertanto, in quello specifico caso, è stata affermata l'applicazione analogica, a fronte della palese incongruenza di una previsione differenziata della impugnabilità di decisioni del tutto assimilabili, apparendo, cioè, irragionevole - sotto il profilo della disparità di trattamento - consentire l'appellabilità del controllo giudiziario emesso all'esito della procedura di amministrazione giudiziaria ed escluderla, invece, nel caso in cui l'istituto venga autonomamente applicato, al di fuori della predetta procedura (cfr. Sez. U. n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto Cinzia, legale rappresentante della Igeco Costruzioni s.p.a., Rv. 277156, in motivazione: "La conclusione è che le decisioni del tribunale sulle richieste in tema di controllo giudiziario, al pari di quelle sulla ammissione alla amministrazione giudiziaria, legate con le prime in un unico 5 sotto-sistema, debbano andare soggette al mezzo di impugnazione generale previsto dall'art. 10 d.lgs. n. 159/2011, come già testimoniato, per le altre misure patrimoniali, dal richiamo contenuto nell'art. 27 e nell'art. 34, comma 6, ultima parte e come del resto reso necessario dal dovere di sopperire a ingiustificate aporie normative, pur in presenza di effetti incisivi del tutto assimilabili su beni e interessi omogenei tutelati dall'ordinamento."). Nel caso in esame, invece, del tutto eccentrico è il provvedimento adottato dal Tribunale che decide sulla opposizione alla formazione dello stato passivo del creditore escluso, né esso può in alcun modo assimilarsi alle domande alla restituzione da parte dei terzi in caso di confisca di prevenzione, in cui viene in rilievo un diritto reale e non - come nel caso di specie - un diritto di credito. A ciò si deve aggiungere che, a norma dell'art. 35 d. Igs. 159/2011, in tema di amministrazione di beni sequestrati e confiscati, il giudice delegato che forma lo stato passivo è diverso da quello che decide sulla opposizione;
tuttavia quest'ultimo non può che essere individuato nel Tribunale che ha applicato la misura di prevenzione, in ragione della unitarietà concettuale del modello legale previsto per l'intero sistema delle misure di prevenzione. Non a caso, l'art. 59, comma 6, d. Igs. 159/2011 individua testualmente il Tribunale che ha applicato la misura di prevenzione quale organo competente a decidere sulle opposizioni dei creditori allo stato passivo. Tutto ciò fa sì che a tale opposizione debba essere attribuita una natura impugnatoria sui generis, non integralmente assimilabile ad un giudizio di appello, posto che quest'ultimo viene adottato da parte di una autorità giudiziaria del tutto diversa ed autonoma da quella che ha disposto il sequestro o la confisca di prevenzione. Da quanto detto, pertanto, deve trarsi un ulteriore argomento che rende del tutto ragionevole - sotto il profilo della parità di trattamento - l'esclusione di ogni limitazione ai casi di ricorribilità per cassazione del provvedimento adottato all'esito di opposizione del creditore allo stato passivo, ai sensi dell'art. 59, comma 9, d. Igs. 159/2011. 3. Tanto premesso, deve rilevarsi che il ricorso appare fondato sotto l'aspetto della incompletezza motivazionale, avendo il Tribunale adito del tutto omesso di prendere in considerazione la doglianza difensiva con cui si rappresentava che la legale rappresentante della Tuttomare s.r.l. - ossia RA US, nata ad [...] il [...] - non fosse affatto la sorella dei prevenuti;
le sorelle dei predetti sono, invece, MA SA, SE e MA ST Russell°. Con ogni probabilità, quindi, tale erronea lettura del dato era derivato dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo - sezione misure di prevenzione - n. 96/2021, citata dal provvedimento impugnato, in cui si fa riferimento ad una RA Russell°, . ,/, 6 nata ad [...] il [...], come tale soggetto diverso dalla legale rappresenta te della Tuttomare s.r.l. Considerato che sulla parentela tra RA US, legale rappresentante della Tuttomare s.r.I., ed i prevenuti il provvedimento impugnato ha fondato l'esclusione di ogni affidamento incolpevole della ricorrente, appare intuitivo come tale aspetto meriti un maggior approfondimento. Ciò anche alla luce del fatto che lo stesso decreto ha premesso come non vi sia alcun dubbio circa l'insorgenza dei crediti azionati dall'istante in epoca precedente al sequestro di prevenzione. Il decreto impugnato va, quindi, annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Agrigento.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Agrigento. Così deciso in Roma, il 06/10/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena, all'udienza del 06/10/2022; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Birritteri, che chiesto l'inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 3079 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 06/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Agrigento - Sezione Misure di Prevenzione rigettava il ricorso presentato da RA US, nella qualità di legale rappresentante della Nuova Tuttomare s.r.I., avverso il decreto emesso in data 10/05/2021, con cui il G.D. aveva rigettato l'istanza di ammissione al credito avanzato dalla US nell'ambito del procedimento di prevenzione instaurato nei confronti di OG US + altri. 2. RA Russell°, nella predetta qualità, ricorre, in data 16/11/2021, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Pietro Mirotta, deducendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in quanto - sebbene l'art. 59 d. Igs. 159/2011 consenta al G.D. di decidere anche succintamente in merito all'esclusione dei crediti - la motivazione, in ogni caso, non può prescindere dall'accertamento del requisito della strumentalità del credito rispetto alle attività illecite che, in tal caso, non può essere desunta dal mero rapporto di parentela tra la Russell° ed il proposto;
in tal senso, il Tribunale ha del tutto omesso di valutare la documentazione difensiva volta a dimostrare l'anteriorità del credito della ricorrente rispetto al sequestro, il che renderebbe del tutto irrilevante il rapporto di parentela con i fratelli US, peraltro insussistente;
2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., quanto all'affermato rapporto di parentela tra la Russell° ed i proposti, basato, probabilmente, su una erronea lettura della sentenza n. 96/2021 della Corte di Appello di Palermo, in cui viene citata un'omonima della ricorrente, nata in [...]; si ribadisce che la documentazione prodotta aveva fornito una ricostruzione storica dei rapporti di clientela tra la Nuova Tuttomare s.r.l. e la las s.r.I., idonea a fondare anche la buona fede di RA US ed il suo incolpevole affidamento quale creditrice, avendo ella proseguito nei rapporti commerciali a seguito della cessione dell'attivo patrimoniale della Tuttomare di Ferro Letizia, soggetto del tutto estraneo ai fatti;
2.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., quanto al rigetto anche della domanda subordinata - volta al riconoscimento del credito dal 2009 fino al 16/04/2014, nella misura di euro 62.863,70 - avendo la Corte territoriale riconosciuto come i crediti sorti in tale arco temporale fossero riferibili ad un contesto contrattuale lecito, essendo riferibile all'anno 2009 l'epoca di pericolosità sociale di CA Russell°, e, tuttavia, con motivazione 2 contraddittoria, aveva poi affermato che la relativa sentenza non era irrevocabile e, come tale, irrilevante ai fini della buna fede della ricorrente;
2.4 violazione di legge, in riferimento all'art. 52 d. Igs. 159/2011, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., avendo il provvedimento impugnato del tutto omesso di motivare in relazione alla strumentalità del credito rispetto alle attività criminali, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, trattandosi di credito sorto in epoca anteriore all'insorgere della pericolosità sociale dei proposti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso della Nuova Tuttomare s.r.l. è fondato, per le ragioni di seguito illustrate. 1.Va ricordato che, nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di OG US + altri, era stata fissata l'udienza per l'esame delle domande di ammissione al credito, ai sensi dell'art. 58 d. Igs. 159/2011; tra tali domande vi era quella di RA US, legale rappresentante p.t. della Tuttomare s.r.I., per la somma di euro 116.566,89, di cui la predetta società era creditrice nei confronti della IAS s.r.I., quest'ultima sottoposta a sequestro in data 16/04/2013, nell'ambito del citato procedimento di prevenzione. Il G.D. aveva rigettato l'istanza della società creditrice, ritenendo che non fossero integrate le condizioni di cui agli artt. 52 e 53 d. Igs. 159/2011, in quanto i crediti azionati dalla legale rappresentante della Tuttomare s.r.l. non potevano essere ammessi al riparto dello stato passivo, considerati i rapporti di parentela tra RA US ed il prevenuto OG US, socio della IAS s r.I., e mancando la prova della buona fede dell'istante oltre che dell'incolpevole affidamento. Il ricorso proposto dalla difesa della US è stato rigettato dal Tribunale competente, che ha rilevato come la motivazione del G.D. fosse aderente al requisito motivazionale delineato dall'art. 59, comma 1, d. Igs. 159/2011; in secondo luogo, benché i crediti azionati dalla Russell°, nella qualità, fossero sorti in epoca precedente il sequestro di prevenzione, la creditrice, comunque, non aveva sufficientemente provato la propria estraneità all'attività illecita dei proposti, da cui aveva effettivamente tratto vantaggio, anche considerato che l'istante risulta sorella di OG e di CA US;
tale circostanza costituisce, quindi, dimostrazione della consapevolezza, da parte della sorella RA Russell°, nell'ambito della cessione di azienda, della strumentalità del proprio credito rispetto alla natura illecita dell'attività posta in essere dai fratelli a mezzo della IAS s.r.I., con cui la Tuttomare s.r.l. aveva proseguito i rapporti. 3 2. Il Procuratore Generale ha rilevato come, in sostanza, il ricorso, con i primi tre motivi deducesse un vizio di motivazione e fosse, come tale, inammissibile, in quanto - benché l'art. 59, comma 9, d. Igs. 159/2011 preveda che avverso il decreto che decide sull'opposizione all'ammissione allo stato passivo sia ammissibile il ricorso per cassazione, senza alcuna ulteriore precisazione - si deve ritenere, per ragioni di logica sistemica, che anche in tal caso il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, riconoscendosi, altrimenti, al terzo creditore un accesso al giudizio di legittimità di ampiezza maggiore rispetto a quello previsto sia per il prevenuto che per il terzo interessato, in riferimento tanto alle misure di prevenzione personali che a quelle patrimoniali. Tale assunto del Procuratore Generale non appare integralmente condivisibile. Va, anzitutto, ricordato che è stato già affermato come il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi, può essere proposto, ex art. 59 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabili gli artt. 10 e 27 del d.lgs. cit., che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge (Sez. 6, n. 28350 del 15/07/2020, Intesa San Paolo s.p.a., Rv. 279627). In motivazione la sentenza citata ha rilevato come gli artt. 10 e 27 del citato d. Igs. prevedono che in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali il ricorso per cassazione sia proponibile solo per violazione di legge;
tuttavia, l'art. 59 - in caso di accertamento dei diritti dei terzi - reca una disciplina del tutto autonoma in tema di attività di verifica dei crediti e composizione dello stato passivo, prevedendo l'opposizione allo stato passivo, all'esito del quale il Tribunale decide con decreto ricorribile per cassazione. In altri termini, non risulta individuata alcuna limitazione ai casi di ricorso per cassazione, né alcun esplicito rinvio alle disposizioni degli artt. 10 e 27 del d. Igs. 159/2011 cit., sicché il ricorso può essere proposto per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., quindi anche per il vizio di motivazione. A tali condivisibili considerazioni deve aggiungersi che, sotto altro profilo, questa Corte, nel suo massimo consesso nomofilattico (Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto Cinzia, legale rappresentante della Igeco Costruzioni s.p.a., Rv. 277156), attraverso un'analitica ricostruzione del sistema delle impugnazioni nel settore delle misure di prevenzione, con particolare riferimento a quelle patrimoniali, ha affermato che, in tema di diniego dell'applicazione del controllo giudiziario di cui all'art. 34-bis d. Igs. 159/2011, è possibile ricorrere alla Corte di appello anche per il merito. 4 In tale contesto argomentativo si era specificata la portata dell'art. 10 d.lgs. 159/2011, come norma di impugnazione, anche per il merito, non solo delle misure di prevenzione personale, ma anche di quelle di prevenzione patrimoniale che rechino un vulnus a posizioni garantite costituzionalmente, analoghe ad altre presidiate dal mezzo di impugnazione. Tale disposizione, infatti, prevede che avverso il decreto della Corte di appello sia proponibile ricorso per cassazione, limitatamente alla deduzione della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen.; il che significa che la limitazione del ricorso per cassazione alla sola deduzione di violazione di legge risulta sistematicamente collegata alla previa esperibilità del ricorso in appello. Ne conseguenza che non appare possibile attribuire all'art. 10, comma 3, d. Igs. 159/2011 la valenza di norma generale nel sistema del regime di impugnazioni delle misure di prevenzione. Non a caso, infatti, l'art. 27 del citato d. Igs., relativamente alle impugnazioni in tema di misure di prevenzione patrimoniali, opera un espresso riferimento all'art. 10 del medesimo decreto, laddove - come detto - nessun richiamo analogo risulta operato dall'art. 59 dello stesso d. Igs. in tema di verifica dei crediti e di composizione dello stato passivo. Ne consegue, anche in applicazione del brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, che, in tal caso, la non esperibilità dell'appello anche per il merito finisce per rappresentare una ragione evidente per escludere qualsiasi limitazione alla ricorribilità per cassazione del provvedimento adottato dal Tribunale ai sensi dell'art. 59, comma 9, d. Igs. 159/2011. Neanche appare possibile, nel caso in esame, seguire il percorso ermeneutico delle Sezioni Unite n. 46898 del 26/09/2019, citate, posto che, in quel caso, l'esegesi si è fondata sulla specifica analisi storico - giuridica dell'art. 34 d.lgs. 159/2011, norma che - diversamente dall'art. 59 del medesimo d. Igs. - prevede la stessa impugnabilità descritta dall'art. 27 anche per i provvedimenti di revoca della amministrazione giudiziaria, con disposizione del controllo giudiziario o della confisca. Pertanto, in quello specifico caso, è stata affermata l'applicazione analogica, a fronte della palese incongruenza di una previsione differenziata della impugnabilità di decisioni del tutto assimilabili, apparendo, cioè, irragionevole - sotto il profilo della disparità di trattamento - consentire l'appellabilità del controllo giudiziario emesso all'esito della procedura di amministrazione giudiziaria ed escluderla, invece, nel caso in cui l'istituto venga autonomamente applicato, al di fuori della predetta procedura (cfr. Sez. U. n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto Cinzia, legale rappresentante della Igeco Costruzioni s.p.a., Rv. 277156, in motivazione: "La conclusione è che le decisioni del tribunale sulle richieste in tema di controllo giudiziario, al pari di quelle sulla ammissione alla amministrazione giudiziaria, legate con le prime in un unico 5 sotto-sistema, debbano andare soggette al mezzo di impugnazione generale previsto dall'art. 10 d.lgs. n. 159/2011, come già testimoniato, per le altre misure patrimoniali, dal richiamo contenuto nell'art. 27 e nell'art. 34, comma 6, ultima parte e come del resto reso necessario dal dovere di sopperire a ingiustificate aporie normative, pur in presenza di effetti incisivi del tutto assimilabili su beni e interessi omogenei tutelati dall'ordinamento."). Nel caso in esame, invece, del tutto eccentrico è il provvedimento adottato dal Tribunale che decide sulla opposizione alla formazione dello stato passivo del creditore escluso, né esso può in alcun modo assimilarsi alle domande alla restituzione da parte dei terzi in caso di confisca di prevenzione, in cui viene in rilievo un diritto reale e non - come nel caso di specie - un diritto di credito. A ciò si deve aggiungere che, a norma dell'art. 35 d. Igs. 159/2011, in tema di amministrazione di beni sequestrati e confiscati, il giudice delegato che forma lo stato passivo è diverso da quello che decide sulla opposizione;
tuttavia quest'ultimo non può che essere individuato nel Tribunale che ha applicato la misura di prevenzione, in ragione della unitarietà concettuale del modello legale previsto per l'intero sistema delle misure di prevenzione. Non a caso, l'art. 59, comma 6, d. Igs. 159/2011 individua testualmente il Tribunale che ha applicato la misura di prevenzione quale organo competente a decidere sulle opposizioni dei creditori allo stato passivo. Tutto ciò fa sì che a tale opposizione debba essere attribuita una natura impugnatoria sui generis, non integralmente assimilabile ad un giudizio di appello, posto che quest'ultimo viene adottato da parte di una autorità giudiziaria del tutto diversa ed autonoma da quella che ha disposto il sequestro o la confisca di prevenzione. Da quanto detto, pertanto, deve trarsi un ulteriore argomento che rende del tutto ragionevole - sotto il profilo della parità di trattamento - l'esclusione di ogni limitazione ai casi di ricorribilità per cassazione del provvedimento adottato all'esito di opposizione del creditore allo stato passivo, ai sensi dell'art. 59, comma 9, d. Igs. 159/2011. 3. Tanto premesso, deve rilevarsi che il ricorso appare fondato sotto l'aspetto della incompletezza motivazionale, avendo il Tribunale adito del tutto omesso di prendere in considerazione la doglianza difensiva con cui si rappresentava che la legale rappresentante della Tuttomare s.r.l. - ossia RA US, nata ad [...] il [...] - non fosse affatto la sorella dei prevenuti;
le sorelle dei predetti sono, invece, MA SA, SE e MA ST Russell°. Con ogni probabilità, quindi, tale erronea lettura del dato era derivato dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo - sezione misure di prevenzione - n. 96/2021, citata dal provvedimento impugnato, in cui si fa riferimento ad una RA Russell°, . ,/, 6 nata ad [...] il [...], come tale soggetto diverso dalla legale rappresenta te della Tuttomare s.r.l. Considerato che sulla parentela tra RA US, legale rappresentante della Tuttomare s.r.I., ed i prevenuti il provvedimento impugnato ha fondato l'esclusione di ogni affidamento incolpevole della ricorrente, appare intuitivo come tale aspetto meriti un maggior approfondimento. Ciò anche alla luce del fatto che lo stesso decreto ha premesso come non vi sia alcun dubbio circa l'insorgenza dei crediti azionati dall'istante in epoca precedente al sequestro di prevenzione. Il decreto impugnato va, quindi, annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Agrigento.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Agrigento. Così deciso in Roma, il 06/10/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente