Cass. pen., sez. III, sentenza 28/02/2013, n. 13041
CASS
Sentenza 28 febbraio 2013

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Massime1

In tema di sequestro preventivo, la decisione di nominare un amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. per consentire la gestione e l'esercizio del complesso dei beni aziendali non è obbligatoria ma è rimessa alla sfera discrezionale del giudice. (Fattispecie in cui è stato ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di nomina di un amministratore giudiziario per la gestione di un complesso alberghiero oggetto di lottizzazione abusiva).

Commentario1

  • 1Cassazione penale sez. I, 28/02/2023, (ud. 28/02/2023, dep. 20/03/2023), n.11509
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 agosto 2023

    RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha sollevato, con ordinanza in data 6 settembre 2022, conflitto negativo di competenza con il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, con riguardo alla richiesta di liquidazione delle spese di amministrazione e custodia giudiziaria dei beni aziendali (SEP S.r.l.), sottoposti a sequestro preventivo con decreto del GIP di Latina in data 2 ottobre 2017 nel procedimento n. 4993/2017 RGNR PM Latina, avanzata in data 29 luglio 2019 dall'amministratore Dott. C. e inviata all'AG di Roma, in unione agli atti del procedimento già trasmesso per competenza territoriale in data 19 luglio 2018, con …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 28/02/2013, n. 13041
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13041
Data del deposito : 28 febbraio 2013

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