Sentenza 6 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2001, n. 9151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9151 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
AULA "A" REPUBBLICA ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI AS1915 1/01 SEZIONE composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo TRE ZZA Consigliere R.G.N.18594/98 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Luciano VIGOLO MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron. 21070 Dott. Giovanni Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SE NT E NZA sul ricorso proposto UD. 21.03.2001 da ALL OCCA G IUSEPPE rapp.to e difeso dall'avv. Ciro Centore, con il quale elett.te domicilia in Roma, via Sistina, n. 123, giusta procura speciale a margine del ricorso, ricorrente contro 1284 GESTIONE LIQUIDATORIA U.S.L. N. 37 Unità Sanitaria Locale di AP, in persona del Commissario Liquidatore, prof. Angelo Montemarano, 1 rapp.to e difeso dall'avv. Innocenzo Militerni, con il n. 30,quale elett.te domicilia in Roma, via Oslavia, presso lo studio dell'avv. Domenico Sorrentino, giusta procura speciale a margine del controricorso, in virtù di delibera n. 61 dell'11 novembre 1998, - controricorrente per la cassazione della sentenza del Tribunale di AP 14.11/17.12.1997, R.G. n. 44367/93, non n. 06300/97 del notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 marzo 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza resa il 22 ottobre 1993 il Pretore di AP accoglieva la domanda proposta da US CA, medico convenzionato con la medicina fiscale, contro la Unità Sanitaria Locale n. 37 di AP (in appresso Usl 37), diretta al riconoscimento in suo favore delle differenze dei compensi percepiti per le visite fiscali dal settembre 1983 all'agosto 1986 come da tariffe istituite (tardivamente) con D. M. 15 luglio 1986 ed applicate dalla Usl 37 solo dall'agosto dello 2 stesso anno senza adeguamenti dei compensi arretrati, dei quali, invece, avevano usufruito i medici dell'Inps per le medesime prestazioni. Il Tribunale di AP, in accoglimento dell'appello della Usl 37, rigettava la domanda del sanitario ricorrente sull'adeguamento dei compensi arretrati, e condannava l'appellato alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado;
spese del doppio grado interamente compensate tra le parti. Osservava il Tribunale: i compensi ai medici incaricati dalle UU.SS.LL. andavano determinati con riferimento alle retribuzioni previste per il convenzioni di cuipubblico impiego, ovvero dalle all'art. 48 della legge n. 833/88, ovvero ancora con riferimento alle norme in materia del lavoro autonomo di cui agli artt. 2229 e segg. C.C.; erano estranee all'oggetto della causa, pertanto, le norme di cui all'art. 5, comma 13, del d.l. n. 463/83, convertito in legge n. 638/83, che riguardavano, invece, soli medici incaricati dall'Inps; il D. M. 15 luglio 1986 applicabile ai che aveva rivalutato le tariffe era medici incaricati dalle UU.SS.LL. solo se espressamente richiamati dagli atti amministrativi delle UU.SS.LL.; nel caso di specie il detto decreto 3 era stato richiamato dalla Usl 37 solo con decorrenza agosto 1986, e dunque, da tale data soltanto, i compensi, come in effetti era stato, dovevano essere rivalutati nei termini di cui al decreto stesso;
le somme percepite per effetto dell'esecuzione della sentenza di primo grado andavano restituite, maggiorate di interessi dal giorno del pagamento al la esigenza di ricomposizione della saldo, per patrimoniale anteriore alla decisione situazione riformata. CA US propone avversO la predetta sentenza ricorso per cassazione affidato a due motivi di censura. La Gestione Liquidatoria U.S.L. 37 di AP si è costituita con controricorso, illustrato anche da successiva memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso CA US denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione: l'art. 5, comma 13, della legge n. 683/83, di conversione del d.l. 463/83, aveva rimesso, senza limitazioni di carattere temporale, la determinazione dei compensi al decreto ministeriale;
tale ultimo decreto era intervenuto nel 1986 anch'esso senz a previsioni di limiti temporali;
dunque le tariffe in esso stabilite per le visite fiscali ai sanitari in andavano retrodatate alconvenzionamento con le UU.SS.LL. 1983. Il ricorso è infondato. Un iniziale contrasto nell'ambito della sezione lavoro questa Corte in relazione ad un quadro normativo di di riferimento definito in dottrina ondeggiante ha portato alla composizione di esso da parte delle SS.UU. (Cass. 16 marzo 1995, n. 03059) nel senso che "i compensi dovuti ai medici incaricati dalle unità sanitarie locali, per l'attività di controllo delle assenze per malattia dei lavoratori subordinati, sono determinati con riferimento alle retribuzioni previste dal rapporto di pubblico impiego, ovvero dalle convenzioni di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, oppure con riferimento alle norme generali in tema di lavoro autonomo di cui agli artt. 2229 e segg. cod. civ., in ogni caso senza alcun possibile riferimento ai compensi fissati nel decreto del Ministro del lavoro previsto dall'art.5, tredicesimo comma, del D. L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, i quali riguardano unicamente i medici incaricati dall'I.N.P.S. che svolgano l'analogo servizio di controllo". Ha precisato questa Corte nella citata sentenza, dopo analitico esame del quadro normativo sopra indicato (art. 5 5 A della legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 2, terzo comma, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, art. 8 bis d.l. 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni in legge 27 giugno 1981, n. 331, art. 5 d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in leggell novembre 1983, n. 638, d.m. 15 luglio 1986), e con argomentazioni cui si uniformata la successiva giurisprudenza di legittimità e dalla quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi, che, certamente, è sorta l'esigenza di disciplinare in modo uniforme l'effettuazione degli accertamenti sanitari indifferentemente curati dalle USL o dall'INPS, sottolineata dalle stesse Sezioni Unite in sede di interpretazione dell'art. 5 del d.l. n 638 del 1983, convertito con modificazioni in legge n. 638 del 1983, orarie di reperibilità. in materia di fasce esigenza non poteva essere avvertita Tuttavia, tale compensi, ove si considerasse che il anche in materia di solo tredicesimo comma (il penultimo dell'art. 5 cit.) li indicava come oggetto del decreto ministeriale, non anche il decimo comma relativo ai controlli disposti dalle USL, e che tale limitazione era resa evidente dalla rapporti dei medici diversa disciplina dei rispettivamente con le USL e con l'INPS, dovendosi i primi uniformare necessariamente all'atto costitutivo del rapporto 6 con le USL per fondare le proprie pretese retributive, e non, invece, al decreto del Ministro del lavoro previsto dal tredicesimo comma dell'art. 5 cit.. Tale espletata dai medici incaricati dalle USL, attività (normalmente) nell'attività di pubblico impieço rientrava a tempo pieno, come espletamento di un obbligo specifico, collegato direttamente al rapporto con le USL, cui era riferito istituzionalmente il servizio, e con spese a carico dell'INPS, con i anche se per conto conseguenti riflessi retributivi (e giurisdizionali), che già avevano evidentemente la loro fonte disciplinatrice non nelle convenzioni schemi di convenzione di cui al decimo comma dell'art. 5 cit., ma nel rapporto di pubblico impiego. Per tali rapporti allora la disciplina era evidentemente dettata dagli accordi collettivi uniformi per l'intero territorio nazionale ai sensi del citato art. 48, o, in mancanza (v. S.U. 16 settembre 1991 n. 9644), dalle generali sui rapporti di lavoro autonomo, e quindi, norme ancora, senza la possibilità o la necessità di un intervento, sia pure sostitutivo, del decreto ministeriale, essendo esso previsto soltanto in ordine alle convenzioni INPS INPS-USL in tema di organizzazione del Regione ovvero servizio e non in ordine alla materia dei rapporti di lavoro con i medici. 7 E dunque, sostiene la Corte nella citata sentenza, era da condividersi l'orientamento giurisprudenziale che faceva leva appunto sul richiamo del D.M. ai soli dodicesimo e comma, sul contenuto delle disposizionitredicesimo del medesimo DM, che espressamente si riferivano al controllo lavoratori a cura dell'INPS, e sul rilievo che, medico dei soggettivamente, i procedimenti amministrativi, quanto meno per altri versi unitari, erano nettamente distinti in materia di compensi. Va, solo, aggiunto alle dette argomentazioni di questa Corte, che eventuali altri rilievi da desumersi dalle invocate delibere della U.S.L. n. 37 o della Giunta della Regione Campania, non possono essere in questa sede presi in considerazione, atteso che i testi dei citati provvedimenti sono, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, completamente sconosciuti a questo Collegio. Con il secondo motivo di ricorso CA US denunzia illogicità e carenza di motivazione: le somme riscosse per effetto della sentenza di primo grado, di condanna della Usl, erano state percepite in buona fede;
le somme che si andavano a restituire erano particolarmente gravose atteso il lungo termine di fissazione del giudizio di appello;
né era specificato su quale somma e in che modo dovevano essere corrisposti interessi e rivalutazione, tenuto 8 Z conto che la somma capitale era stata già maggiorata di interessi e rivalutazione maturati alla data del pagamento. Il motivo è inammissibile. "condannatoPremesso che il giudice di appello. ha l'appellato a restituire quanto percepito in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali dal pagamento indebito fino alla effettiva restituzione", e quindi non anche alla svalutazione monetaria, va rilevato che sul punto vi è ampia motivazione del Tribunale anche con riferimento alla giurisprudenza di legittimità. Da parte oggi ricorrente, invece, non solo si fa riferimento ad una condanna mai emessa (vedi svalutazione monetaria), ma non si censurano nello specifico neanche le argomentazioni svolte sulla condanna emessa, proponendosi tout court una pretesa ingiustizia della sentenza impugnata con argomentazioni generiche, e, alcune, anche metagiuridiche. Tanto costituisce mera critica del decisum, irrilevante ai fini dell'impugnazione ex art. 360 c.p.c.. La sentenza impugnata, che ha recepito ed applicato con congrua motivazione i principi ora enunciati, non merita le censure ad essa sollevate con il ricorso in esame, che Va quindi rigettato. Sussistono i giusti motivi (contrasto giurisprudenziale per effetto del riferito ondeggiamento del quadro normativo) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La C o r t e rigetta il ricorso, e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 21 marzo 2001. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente rievenni ferja ville Vincenzo Trezza nicuro Cresse 3 I 0 A 3 1 D S 5 . S , IL CANCELLIERE T A O . T R L Depositato in Cancelleria L N A ' A O L 3 S B L E 7 oggi, 6 LUG 2001 I E - P M E D S D 8 R P - I A 1 S IL CANCELLIERE T 1 G S N O E O E S P A G I M D G A I E E A , O L O D E A T P T L I L N D S E E E S D O R E 10