Sentenza 7 dicembre 2007
Massime • 1
La garanzia dell'art. 21, comma terzo, Cost. - per il quale si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione del responsabile - non è estensibile alle manifestazioni del pensiero destinate ad essere trasmesse per via televisiva. Tuttavia, poichè l'attività di informazione, denunzia e critica, comunque esternate e con qualsivoglia mezzo diffuse, costituiscono espressione di un diritto di libertà direttamente tutelato dall'art. 21, comma primo, Cost., ne deriva che il sequestro preventivo non incide solo sul diritto di proprietà del supporto o del mezzo di comunicazione, ma su un diritto di libertà, che ha dignità pari a quello della libertà individuale, sicchè la sua adozione deve essere giustificata da effettiva necessità e da ragioni adeguate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/12/2007, n. 7319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7319 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 07/12/2007
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 1819
Dott. PALLA. Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 37096/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.T.I. s.p.a.;
avverso l'ordinanza pronunciata ex art. 324 c.p.p. in data 19.9.2007 dal Tribunale di Macerata;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Sentito il Procuratore generale, Dott. MONTAGNA Alfredo, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Macerata rigettava la richiesta, avanzata da R.T.I. s.p.a. in persona dei suoi rappresentanti, di riesame del decreto emesso il 10.2.2007 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Camerino con il quale era stato disposto il sequestro preventivo "delle videocassette e/o di ogni altro materiale comunque contenente la registrazione dell'accesso effettuato presso gli uffici della ASUR Marche, zona territoriale n. 10 di Camerino" da persone appartenenti al Gruppo Mediaset, Rete Italia 1, all'esito del quale era stato sequestrata una cassetta contenente il materiale girato col titolo "Servizio Iene cavalli Macerata".
1.1. A ragione del provvedimento preso il Tribunale, richiamate alcune massime in materia di fumus commissi delicti e di limiti della cognizione del Tribunale del riesame in ordine a tale aspetto, rilevava che il fumus era senz'altro rinvenibile sulla base degli "elementi fattuali esposti" nelle denunzie querele presentate da CA e IG.
Osservava in particolare che da tali atti (querele) emergeva che tre inviati della rete televisiva "Italia 1" avevano effettuato riprese presso gli uffici della ASUR;
che, interrogati sulla ragione di ciò, avevano posto al CA domande relative alla siccità nei pascoli montani;
che i tre avevano quindi mostrato al CA immagini di un pascolo arido, cavalli malnutriti e una vasca dismessa;
che inopinatamente infine e improvvisamente lo avrebbero accusato del fatto che quei cavalli stavano "morendo per colpa sua", addebitandogli nella sostanza di non avere ottemperato alla normativa vigente, "in danno" degli allevatori e di avere così causato "danno degli animali".
E affermava che quanto riferito integrava gli estremi dell'ingiuria alla sfera professionale ed umana del CA sanitario della ASUR;
che l'attestazione di un sopralluogo effettuato dalla stessa ASUR su disposizione del CA dimostrava che i cavalli godevano buona salute e metteva così "in discussione" la verità dei fatti a lui attribuiti;
che il limite della continenza era da ritenere superato mediante l'apodittica attribuzione di responsabilità al CA di un fatto "non rigorosamente dimostrato come vero".
Quanto alle ragioni cautelari, esse si fondavano nella necessità di impedire la consumazione del reato di diffamazione, sicuramente realizzabile con la diffusione del servizio televisivo, alla quale serviva il materiale sequestrato.
Affermava infine il Tribunale che era inconferente l'evocazione, ad opera del ricorrente, R.D.Lgs. n. 561 del 1947, art. 1 dovendosi tale disposizione intendersi limitata al sequestro probatorio citando la massima di Cass. sez. 5^, n. 15961 del 24.1.2006.
2. Ricorre R.T.I. s.p.a. a mezzo del difensore nominato dal suo rappresentante, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo con motivo formalmente unico violazione di legge in ordine alla individuazione del presupposto dei fumus commissi delicti.
2.1. Osserva, in particolare, come questo non potesse in nessun caso coincidere con la mera prospettazione e rappresentazione del fatto proveniente dai querelanti - tanto più dal momento che il IG, non presente, s'era limitato a dolersi di quanto riferitogli dal CA -: in assenza di qualsivoglia altro elemento raccolto dagli inquirenti e idoneo ad accreditare, oggettivamente, la sussistenza di un fatto reato.
Denunzia perciò che il Tribunale avrebbe erroneamente confuso il fumus commissi delicti con la mera proposizione di una denunzia, in assenza di "elementi di sia pur sommaria portata probatoria" dai quali desumere "con certo grado di probabilità" che un reato fosse stato commesso (cita Cass. sez. 2^, n. 19523 del 23.3.2006).
2.2. Deduce ancora che mancava nella querela del CA ogni riferimento al reato d'ingiuria e una istanza di punizione per tale fatto;
che il riferimento al sopralluogo effettuato dalla ASUR, era inconferente e non contribuiva ne' alla comprensione della frase ritenuta ingiuriosa ne' (di conseguenza) alla valutazione della sua offensività;
che a tale scopo il Tribunale avrebbe potuto disporre (al più) il sequestro probatorio della cassetta al fine di acclararne i contenuti.
2.3. E conclude osservando che il ricorso alla cautela reale preventiva su presupposti e in relazione a fattispecie quali quelli in esame gravemente menomava i diritti, costituzionalmente tutelati di proprietà e di informazione della ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La censura con la quale il ricorrente lamenta la violazione di diritti costituzionalmente tutelati, collegata all'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui sarebbe "inconferente" in materia di sequestro preventivo l'evocazione del R.D.Lgs. n. 561 del 1947, art. 1 che limita a tre soli esemplari il sequestro di stampati, impone in via preliminare d'affrontare il problema della possibilità di far ricorso, nel caso in esame, alla misura cautelare reale applicata.
1.1. Osserva il Collegio che l'affermazione del Tribunale, nei termini in cui è formulata e lasciando chiaramente intendere che la disposizione limitatrice, in quanto riferibile al solo sequestro probatorio, non precluderebbe in astratto il sequestro preventivo è sicuramente erronea.
Ancorché la sentenza citata dal Tribunale a corredo di tale proposizione (Cass. sez. 5^, n. 15961 del 24.1.2006, Ferrari) sia probabilmente massimata in modo non chiaro non v'è dubbio, a leggerla, e a leggere i testi ivi citati, che essa, facendo diretta applicazione dell'art. 21 Cost., comma 3, abbia affermato che è la deroga al divieto dettato dalla Costituzione, disciplinata appunto dal R.D.Lgs. n. 561 del 1947, art. 1 ad applicarsi all'evidenza solamente al sequestro probatorio (per ragioni storielle e, soprattutto, perché un sequestro preventivo limitato a tre copie sarebbe davvero senza ragione).
Con la conseguenza che il sequestro preventivo, non espressamente previsto da alcuna legge in materia di "stampa", cade nel divieto del dell'art. 21 Cost., comma 3: o, più precisamente, è precluso per effetto della disposizione costituzionale che, istituendo una garanzia negativa rafforzata da riserva di legge specifica, prevede che "si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili".
Insomma, il fatto che la Costituzione ammetta il sequestro preventivo solo in certi casi "non può non escludere la legittimità della misura in ogni altro caso" (C. cost. n. 122 del 1970), giacché alla riserva di legge il legislatore non ha dato finora attuazione con alcuna legge sulla stampa o recante, comunque, "norme riguardanti la materia" (per tale accezione della dizione "legge sulla stampa": C. Cost. n. 4 del 1972 e n. 60 del 1976).
1.2. Il caso in esame, che concerneva una notizia destinata ad essere trasmessa da un programma televisivo, pone tuttavia un problema diverso, e cioè quello della riferibilità dell'art. 21 Cost., comma 3, anche ai mezzi di diffusione del pensiero diversi dalla carta stampata.
Ora non v'è dubbio che il termine "stampa", nel suo significato più ristretto è nell'uso comune un nome tecnico, e come tale fu assunto nella norma costituzionale, ai commi secondo e terzo, come confermano i lavori dell'Assemblea (intervento dell'on. Dossetti in Ass. Cost., 1^ Sottocom., sed. 26.9.1946) e la L. sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, art. 1 emanata dal medesimo legislatore costituente (cfr. C. cost. n. 38 del 1961). Questo, d'altronde, intendeva consentire la possibilità del sequestro "preventivo", nei casi indicati e con la garanzia ulteriore della riserva di legge, avendo a mente le limitazioni e i controlli imposti dal regime fascista ma ponendosi in un'ottica di maggiore apertura al bilanciamento dei diritti dei terzi rispetto alla normativa dell'epoca liberale (L. 28 giugno 1906, n. 278) che, al contrario, vietava tout court l'ammissibilità di sequestro "preventivo" di stampati, salvo che per i reati di offesa al pudore e al buon costume.
Inattuali possono senz'altro ritenersi le ragioni che sostenevano il pensiero espresso dei Costituenti ("la stampa è un mezzo di espressione individuale e personale mentre, ad esempio, il cinema è inevitabilmente un pensiero collettivo .... La stampa è un mezzo immediato di comunicazione ma rispetto soltanto ad un soggetto passivo, che voglia assoggettarsi a ricevere l'espressione del pensiero altrui. Altri mezzi di comunicazione del pensiero sono invece tali da costringere l'individuo a trovarsi soggetto passivo di comunicazione ..." intervento on. Dossetti citato). Resta che la stessa Corte costituzionale ha fino a tempi recenti (cfr. C. Cost. sentenza n. 115 del 2002 e le richiamate sentenze n. 225 del 1974, n. 148 del 1981, n. 826 del 1988) valorizzato la ontologica diversità della comunicazione televisiva rispetto a quella della carta stampata, vuoi con riferimento alle "barriere all'accesso" del mezzo, vuoi - per quanto qui interessa - in relazione alla "peculiare diffusività e pervasività del messaggio televisivo".
Ed è noto che nessun esito ha avuto la proposta di revisione dell'art. 21 Cost. contenuta nella relazione finale della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali (istituita il 14.4.1983) presentata alle Presidenze delle Camere il 29.1.1985 (relazione on. Aldo Bozzi), che con la riscritturazione dell'art. 21 Cost. e con la introduzione degli dell'art. 21 ter, esplicitamente omologava le manifestazioni del pensiero espresse con altri "mezzi di diffusione dell'informazione" a quelle a mezzo stampa anche ai fini della procedibilità a sequestro (art. 21 ter, comma 3).
Allo stato, dunque, la diversità del mezzo non pare consentire una automatica estensione della specifica garanzia negativa apprestata dall'art. 21 Cost., comma 3 alle manifestazioni del pensiero destinate ad essere trasmesse, come pare nel caso in esame, per via televisiva.
1.3. Ciò nonostante ove ricorra l'esercizio di attività di informazione, le notizie di cronaca, le manifestazioni di critica, le denunzie civili, con qualsiasi mezzo propalate, restano espressione di un diritto di libertà, direttamente tutelato nell'ordinamento interno dall'art. 21 Cost., comma 1 e nello spazio europeo dall'art. 10 della Convenzione europea nonché dall'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali, che della libertà di "stampa" è il presupposto e che è a garanzia della collettività prima che del loro autore.
Il sequestro preventivo, allorché cada su supporti destinati a comunicare fatti di cronaca o a criticare e denunziare aspetti della vita civile d'interesse pubblico, non incide dunque solamente sul diritto di proprietà del supporto o del mezzo di comunicazione, ma su un diritto di libertà che ha dignità pari a quello della libertà individuale (riguardando anzi, in astratto, non uno ma molti).
Occorre perciò che la sua imposizione sia giustificata da effettiva necessità e da ragioni adeguate.
Del tutto consolidata è d'altro canto la giurisprudenza della Corte europea sulla necessita che l'ingerenza, tanto più se preventiva, corrisponda "a un bisogno sociale imperioso", sia "proporzionata allo scopo legittimo perseguito" e " i motivi forniti dalle autorità nazionali per giustificarla siano pertinenti e sufficienti" (cfr. da ultimo sentenza 27.11.2007, caso 20477/05). Nè può più dubitarsi, oggi (cfr. C. cost. nn. 348 e 349 del 2007), che i principi elaborati dalla Corte europea vadano innanzitutto utilizzati per "garantire, soprattutto mediante lo strumento interpretativo, la tendenziale coincidenza ed integrazione delle garanzie stabilite dalla CEDU e dalla Costituzione, che il legislatore ordinario è tenuto a rispettare e realizzare" (sent. n. 349 citata).
2. Nella materia in esame s'impone di conseguenza una valutazione della possibile riconducibilità del fatto all'area del penalmente rilevante e delle esigenze impeditive tanto seria quanto è vasta l'area della tolleranza costituzionalmente imposta per la libertà di parola.
3. Tanto premesso, dall'esposizione in fatto dell'ordinanza impugnata risulta che il sequestro preventivo è stato disposto e confermato dal Tribunale del riesame - che ha ritenuto già consumato il reato d'ingiuria e sussistente il pericolo del reato di diffamazione ad opera degli inviati della rete "Italia 1" che avevano intervistato il querelante responsabile della ASUR di Camerino "accusandolo" di omissioni e negligenze nella cura dei pascoli montani - esclusivamente sulla base di quanto esposto in querela dalla persona offesa e dei documenti da questa offerti, relativi ad attività compiuta, su sua iniziativa, dalla struttura a lei riferibile.
4. Osserva il Collegio che la valutazione della sussistenza del fumus commissi delicti così compiuta non risponde ai canoni richiesti.
4.1. Ha ragione innanzitutto il ricorrente allorché, citando testualmente Sez. 2^, Sentenza n. 19523 del 23 marzo 2006, Cappello, ricorda che "accertare il fumus significa verificare se, nei fatti riferiti ed in base agli elementi di sia pur sommaria portata probatoria già acquisiti agli atti, sia possibile individuare, con un certo grado di probabilità (appunto di fumus), la fattispecie reato ascritta e sulla cui base si giustifica la misura cautelare disposta".
In realtà (cfr. C. cost. n. 153 del 2007 con riferimento a punto di diritto fissato da questa Corte) il principio secondo il quale spetta al giudice del riesame verificare "soltanto" l'esistenza di un fumus commissi delicti, "si limita a fissare, nel solco di un risalente e consolidato indirizzo giurisprudenziale, la preclusione, per il giudice del riesame delle cautele reali, di un accertamento sul merito dell'azione penale, nella precipua ottica di evitare un sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa compiuto nella fase delle indagini preliminari", ribadendosi con ciò che per l'applicazione delle misure cautelari reali non è richiesto il presupposto della gravità indiziaria con riferimento ad una "elevata probabilità di responsabilità" anche perché il nesso di pertinenzialità che, ai fini dell'applicabilità della cautela, deve sussistere tra oggetto del sequestro e reato, può prescindere da qualsiasi profilo di responsabilità del titolare del bene sequestrato.
Il principio non significa però che è sufficiente un controllo meramente "cartolare" e formale sulla astratta configurabilità del reato rappresentato in una qualsivoglia notitia criminis pur proveniente da privato o da soggetto non qualificato e non esclude affatto la doverosa verifica sull'esistenza di un fatto in concreto corrispondente al reato ipotizzato dal Pubblico ministero (tanto più ove questo si sia limitato a recepire l'accusa privata). In tale verifica dovendosi al contrario sostanziare la ricognizione che si suole definire sul fumus e che presuppone l'accertamento, sia pure sommario, che un fatto reato, integrato in tutti i suoi elementi, è stato commesso e su esso si sta indagando (v. tra molte e da ultimo Sez. 1^, Sentenza n. 21736 del 11/05/2007, Citarella;
Sez. 4^, Sentenza n. 10979 del 29/01/2007, Veronesi, e ivi citate, tra cui Sez. 1^, Sentenza n. 1885 del 19/12/2003, Cantoni). Nè la trasposizione giurisprudenziale in sede penale della nozione di fumus elaborata in sede civile consente di dimenticare che essa è tradizionalmente collegata ad una cognizione (del fumus boni iuris) circoscritta ad un accertamento delibativo del "diritto" fondato pur sempre sulla ritenuta probabilità della sua esistenza: senza pregiudizio del successivo riesame con giudizio di certezza e nella completezza delle acquisizioni istruttorie (tra moltissime: Cass. civ., Sez. 3^, n. 6336 del 26/06/1998; Sez. 1^, n. 2248 del 27/02/1998). La valutazione del giudice in ordine alla ravvisabilità del fumus commissi delicti legittimante la misura cautelare reale non può, in conclusione, in linea generale prescindere dalla verifica circa la esistenza di accertamenti obiettivi capaci di supportare in fatto l'ipotesi denunziata, tanto più ove questa risulti argomentatamente contrastata dalle deduzioni prospettate con la richiesta di riesame. Sicché in nessun caso potrebbe ritenersi legittimo un sequestro preventivo disposto sulla sola base della prospettazione offerta dalla accusa privata senza che su di essa sia stato compiuto alcun accertamento ad opera degli organi inquirenti.
4.2. La materia cui afferisce la vicenda oggetto di querela impone per altro, come s'è premesso, che, preliminarmente appurata la natura giornalistica o comunque la destinazione ad un programma di informazione dell'attività esercitata, venga seriamente verificata l'esclusione dell'esercizio di un diritto connesso alla libertà di manifestazione del pensiero.
6. Ha affermato invece il Tribunale, non solo che sulla scorta della querela doveva assumersi dimostrato il fatto che gli inviati della rete televisiva avessero "accusato" il CA di omissioni, ovvero di negligenza e di incapacità (sostanzialmente del fatto che i cavalli stavano morendo per causa sua), ma che quegli stessi elementi consentivano di escludere l'esercizio del diritto cronaca e di critica e la continenza formale, indispensabili per ritenere il fatto scriminato, dacché (come aveva rilevato il Giudice delle indagini preliminari) era stato addebitato "al dirigente sanitario un fatto non rigorosamente dimostrato come vero"; "l'apodittica attribuzione di responsabilità" traducendosi altresì nel travalicamento dei limiti della "continenza del linguaggio".
7. Entrambe le proposizioni, che non danno conto di una verifica sulla natura della attività esercitata ma paiono presumerla, si fondano su di una errata considerazione della natura della esimente evocata e dei requisiti della comunicazione dai quali la giurisprudenza di questa Corte fa dipendere la sua operatività.
7.1. L'esercizio del diritto di cronaca, garantito al pari di quello di critica dall'art. 21 Cost., concerne la libertà di manifestazione del (proprio) pensiero su temi che attengono alla vita di una società democratica e, dunque, non già (soltanto) il diritto di propalare notizie di pubblico interesse se "rigorosamente" dimostrate vere e nei limiti della loro accertata, ex post, verità "oggettiva", quanto quello di esprimere la propria ragionevole e documentata convinzione circa la verità di fatti denunziati nel pubblico interesse.
Perché la notizia di pubblico interesse costituisca diffamazione non scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca occorre dunque che il fatto propalato risulti falso ovvero, quantomeno, che debba escludersi la probabilità che il fatto sia vero.
Sicché il giudizio sulla commissione del fatto reato andava formulato con riferimento quantomeno ad un fumus di falsità della notizia, non all'inverso, asserendosi che mancavano prove rigorose (neppure esigibili per lo stato e la fase) della sua verità.
6.2. La continenza formale che deve accompagnare l'esposizione del fatto o del giudizio valutativo su di esso al fine di poterlo ricondurre al legittimo esercizio del diritto di critica, postula quindi una forma espositiva "corretta" in quanto non sovrabbondante al fine del concetto da esprimere.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte le modalità espressive non devono essere perciò gratuitamente offensive, mere contumelie. Ma ne' l'art. 21 Cost. ne' l'art. 10 Convenzione EDU (o l'art. 11 della Carta di Nizza), proteggono unicamente le idee favorevoli o inoffensive o indifferenti - nei confronti delle quali non si porrebbe invero alcuna esigenza di tutela - essendo al contrario entrambi principalmente rivolti a garantire la libertà proprio delle opinioni che "urtano, scuotono o inquietano".
La gravità del comportamento denunziato non atteneva perciò all'aspetto, formale di misura del tono espositivo e non poteva, essa soltanto, paradossalmente condurre all'esclusione dell'invocato esercizio del diritto di cronaca (e di denunzia).
8. Di conseguenza, in assenza di elementi capaci di escludere l'esercizio del diritto di cui all'art. 21 Cost., comma 1 e di legittimare perciò il provvedimento impeditivo si impone l'annullamento senza rinvio sia della ordinanza impugnata che del decreto di sequestro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il provvedimento di sequestro.
Ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2008