Sentenza 28 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/06/2001, n. 8843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8843 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2001 |
Testo completo
7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 3 ΖΙ E LA CORTE SUPREMA DI C 4 Oggetto 8 SEZION TOBBEDBO - EFFETTI" 8 Composta dagli mi s ri Magistrati: -USUCAPIONE - $ - Presidente GAROFALO R.G.N. 8013/99 Dott. Gaetano Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere Cron.20210 Rep. 3130 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 15/03/01 Dott. Vincenzo MAZZACANE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente 101 SE N TENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE elettivamente domiciliato in ROMA CUPPARI GREGORIO, UFFICIO COPIE 91, presso lo studio dell'avvocato Richiesta copia studio VIA OTTAVIANO dal Sig. IL SOLE 24 ORE D'OTTAVIO GABRIELE, che lo difende unitamente per diritti L. 600o 28 GIU, 2001 all'avvocato PREITI IO, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE ricorrente CANCELL
contro
AL IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DE PREFETTI 261 presso lo studio dell'avvocato SALVATORE ORESTANO, difeso dall'avvocato OTTAVIO OF472929 SCRUGLI, giusta delega in atti;
controricorrente2001 --- 475 avversO la sentenza del Tribunale di VIBO VALENTIA, -1- depositata il 15/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato Gabriele D'OTTAVIO, difensore del l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. ū -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 28.II.1990 EG RI conveniva in giudizio dinanzi al ET di Vibo Valentia NT TO e, premesso di aver ereditato dal padre CO RI, deceduto il 23.II.1982, un appezzamento di terreno sito in agro del Comune di San Calogero, località Granatari, esteso mq. 1800, intestato catastalmente al convenuto, assumeva che tale bene era stato posseduto pacificamente ed ininterrottamente dal padre per circa 30 anni e che alla morte del genitore l'esponente era succeduto nel possesso dell'immobile; chiedeva pertanto accertarsi l'acquisto in proprio favore del fondo suddetto per usucapione. Si costituiva in giudizio il TO chiedendo il rigetto della domanda attrice. Con sentenza del 9.10.1995 il ET adito accoglieva la domanda. Proposto gravame avversO tale decisione da parte del TO, il Tribunale di Vibo Valentia con sentenza del 15.9.1998 rigettava la domanda proposta dal RI. Il Tribunale adito preliminarmente rilevava, in riferimento alla dedotta nullità dell'atto di 3 appello, che ai sensi dell'art. 90 L. 26.II.1990 n. 353 ai giudizi pendenti alla data del 30.4.1995 si applicavano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data, ad esclusione degli articoli espressamente richiamati;
pertanto, poiché l'atto introduttivo del primo grado era stato notificato nel novembre 1990, la disciplina applicabile relativa al contenuto ed alla validità della citazione era quella anteriormente vigente alla novella del codice di rito, pienamente osservata nel caso di specie;
nel merito il giudice di appello riteneva insussistenti i presupposti И costitutivi della situazione di possesso in capo al dante causa dell'attore, idonea ad usucapire il bene in contestazione, considerato che il teste AR aveva dichiarato che CO RI aveva avuto la detenzione degli spazi sottostanti alle piante di agrumi che costituivano la coltura principale del fondo i cui frutti erano fatti propri dal TO;
poteva quindi dedursi che tra quest'ultimo e CO RI si era instaurato un rapporto agrario di terratito di carattere atipico diffuso in diverse Zone del meridione, in base al quale il coltivatore provvedeva alle necessità del fondo acquisendo i prodotti delcolturali suolo, mentre il proprietario provvedeva alla concimazione, alla potatura degli alberi ed alla raccolta dei frutti facendoli interamente propri, mantenendo così il possesso mediato del terreno;
in definitiva, quindi, essendo emerso che CO RI aveva iniziato a detenere il fondo su concessione del legittimo proprietario, egli per acquistarne il possesso avrebbe dovuto dimostrare il mutamento del titolo per causa proveniente da un terzo o in forza di atto di opposizione contro il possessore, mentre l'attore al riguardo non aveva offerto sufficiente riscontri probatori. Avverso tale sentenza il RI ha proposto un ricorso per cassazione articolato in tre motivi illustrati successivamente da una memoria;
resiste con controricorso il TO. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente, denunciando 26. II.1990 n. 353 e violazione dell'art. 90 L. degli articoli 342 e 350 c.p.c. in relazione all'articolo 360 n. 3 e 4 c.p.c., deduce che l'atto di appello era stato notificato senza l'osservanza del termine di comparizione di 60 giorni previsto dall'art. 163 bis c.p.c. richiamato dall'art. 342 c.p.c.; al riguardo egli censura l'affermazione del 5 Tribunale di Vibo Valentia secondo la quale al giudizio di appello introdotto con atto notificato il 17.7.1996 dovevano applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data del 30.4.1995, ritenendo al contrario fondato il criterio per il quale gli atti processuali relativi ad un grado di giudizio devono essere regolamentati dalle norme vigenti al momento del loro compimento. Il motivo è infondato. Invero il Tribunale di Vibo Valentia ha ritenuto di disattendere la tesi dell'appellato in ordine alla nullità dell'atto di appello, oltre che riferimento alla disciplina applicabile, concon riguardo alla ulteriore e distinta considerazione, non oggetto di censura in sede di legittimità, che, anche ai sensi della normativa invocata dal RI, l'avvenuta sua costituzione in giudizio aveva comunque "sanato eventuali vizi della citazione, imponendo al più la fissazione di una nuova udienza nel rispetto di nuovi termini"; pertanto tale argomentazione è sufficiente di per sé а sorreggere il convincimento espresso dal giudice di appello in proposito. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione degli articoli 244 c.p.c. 6 (nella formulazione antecedente alla novella di cui alla L. 26.II.1990 n. 353) e 245 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., lamenta che dinanzi al giudice di primo grado il convenuto TO aveva richiesto di essere ammesso alla prova contraria successivamente alla ordinanza ammissiva della prova diretta, e che i testi in prova contraria erano stati indicati oltre il termine perentorio stabilito dal ET;
quest'ultimo, quindi, avrebbe dovuto dichiarare la controparte decaduta dal diritto alla prova И contraria, e pertanto il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità delle deposizioni rese dai testi indicati dalla controparte. La censura è inammissibile. Premesso che il RI, risultato interamente vittorioso in primo grado, avrebbe dovuto riproporre la questione ora enunciata nel giudizio di appello, si rileva che l'attuale ricorrente si è sottratto a tale imprescindibile onere, non risultando che egli abbia sollecitato la trattazione di tale profilo processuale né nella comparsa di costituzione e risposta né successivamente. Con il terzo motivo il ricorrente deduce 7 violazione dell'art. 19 L. II.
2.1971 n. II nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il RI sostiene anzitutto che, alla luce della legge ora richiamata, i contratti di terratici) si sono estinti da ormai moltissimi anni, cosicché la ricostruzione della vicenda operata dal giudice di appello è erronea;
inoltre quest'ultimo avrebbe omesso di considerare che sia l'attuale ricorrente che il suo dante causa avevano costruito sul terreno oggetto di contestazione delle baracche avevano impiantato degli alberi, cosicché none vi poteva ritenersi che il fondo fosse coltivato esclusivamente ad agrumeto, come affermato dal l'esponente aveva poiTribunale;
esattamente particella usucapita con le identificato la indicazioni ed i dati catastali relativi, mentre era indubitabile che il teste AR si era riferito ad altro appezzamento di terreno, coltivato ad agrumeto, e non al fondo seminativo oggetto di controversia. La censura è infondata. In effetti il ricorrente tende а prospettare inammissibilmente una ricostruzione in fatto della vicenda che ha dato luogo alla presente 8 controversia diversa da quella offerta dal giudice di merito ed a sé più favorevole, senza censurare specificatamente l' iter" argomentativo seguito dal Tribunale di Vibo Valentia a sostegno del proprio convincimento. Occorre quindi rilevare che sulla base degli accertamenti emessi all'esito dell'istruttoria espletata in primo grado il giudice di appello ha ritenuto che CO RI, dante causa Ч dell'attuale ricorrente, aveva provveduto alla coltivazione del fondo per cui è causa acquisendo i prodotti del suolo sulla base di un rapporto obbligatorio intervenuto con il TO, proprietario del terreno destinato prevalentemente alla coltura di piante di agrumi, il quale curava la concimazione, la potatura degli alberi e la raccolta dei frutti che faceva interamente propri. A nulla rileva che tale situazione di fatto fosse scaturita da un contratto di terratico ormai da ritenersi estinto, secondo il ricorrente, essendo invece decisiva la considerazione che la ritenuta esistenza di un rapporto di concessione in base al quale CO RI iniziò а coltivare l'appezzamento di terreno in questione esclude in radice che egli potesse essere qualificato come 9 possessore, essendo invece un semplice detentore, cosicché tale relazione di fatto con il bene era inidonea di per sé all'acquisto della proprietà per usucapione. Sotto questo profilo appare del tutto corretta l'affermazione del giudice di appello secondo cui CO RI, avendo iniziato a detenere il fondo su concessione del proprietario, per acquisirne il possesso avrebbe dovuto dimostrare il mutamento del titolo ai sensi dell'art. 1141 secondo comma C.C. O 忄 proveniente da un terzo о in forza di per causa opposizione contro il possessore, mentre non era stata provata la ricorrenza né dell'una né dell'altra di tali ipotesi;
al riguardo è opportuno rilevare, con specifico riguardo ai requisiti dell'atto di opposizione del detentore nei confronti del possessore, che 1' "interversio possessionis" non può avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in un fatto esterno rivolto specificatamente contro il possessore, che manifesti inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso per conto ed in nome proprio (vedi tra le tante pronunce in tal senso di questa Corte Cass. 12.5.1999 n. 4701; Cass. 29.10.1999 n. 12149). 10 Il ricorrente, lungi dal censurare specificatamente la richiamata decisiva affermazione del giudice di appello in ordine all'origine della relazione instaurata da CO RI con l'appezzamento di terreno oggetto di controversia e quindi alle conseguenze che discendono dalla sua accertata qualità di detentore, tende a valorizzare le deposizioni rese Ч da altri testi rispetto a quella offerta dal teste Varrone e posta a base della sua ricostruzione dei fatti da parte del giudice di appello;
così facendo peraltro il RI trascura di considerare che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale ed il giudizio sulla attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive. Infine neppure appare rilevante la circostanza, evidenziata dal ricorrente, che la particella in 11 contestazione era risultata destinata, sulla base dei dati catastali, a seminativo, e non ad giudice diagrumeto, come invece ritenuto dal appello alla luce della prova espletata: in realtà, come evidenziato dal Tribunale di Vibo Valentia, a tale discrasia non può attribuirsi un peso decisivo, sia perché i dati catastali potrebbero non riflettere la situazione fattuale riguardante il terreno in questione, sia soprattutto perché il RI non aveva prospettato una diversa origine della relazione di fatto instaurata con il fondo in questione da parte di CO RI rispetto a probatori quella emergente dagli elementi acquisiti. Il ricorso deve pertanto essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di lire 118800 per spese e di lire 3.000.000 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 15.3.2001. Vium Min ire estemme бестано Сител мин 1/ 12 DEPOSITA IN CANCELLERIA Roma 28.GIU. 2001... CANCELLIERE C1 lale 80000 330000. IL CA CELLITRE C1 Talarico UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 1.1 OTT. 2001erie 4 Registrato in cath al n. 45331. (lira TrecentobenTamily 3300000 p. Dirigente Arca Servizi (Dok ssa Mana Grazia CILIPPO Il Responsabile Servizio Anti Giudi (Dr. M. RAGO CH 3 7 2 4 1 0