Sentenza 22 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2002, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 0 0 6 68/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 2681/99 Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Rel. Consigliere Cron. 1741 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Rep. Dott. Paolino DELL'ANNO Dott. Fernando LUPI Consigliere Ud. 08/05/01 Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente 3 9 SEN TENZA sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A. in persona del legale Mile rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato FIORILLO LUIGI, che le rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LL NN MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. BETTOLO N° 4, presso lo studio dell'avvocato BROCHIERO MAGRONE FABRIZIO, che la rappresenta e 2001 difende, giusta delega in atti;
2252 controricorrente -1- nonchè
contro
AL RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A GRAMSCI 54, rappresentato e difeso dall'avvocato BUONCRISTIANO MARIO, giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 237/98 del Tribunale di MONZA, depositata il 06/02/98 R.G.N. 3646/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per 1 motivo del ricorso, assorbiti l'accoglimento del gli altri. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 12 febbraio 1996 LL NN RI, SO IR e OS RI SA, premesso di essere state assunte tra il 26.10.95 ed il 27.10.95 presso l'Ente Poste Italiane con contratti a termine ai sensi dell'art. 8 CV.C.N.L. 26.11.1994 e dell'art. 23 legge n. 56/87, e di avere continuato ininterrottamente la attività lavorativa dopo la loro scadenza, stipulando ulteriori contratti a termine, chiedevano al Pretore di Monza la declaratoria dell'avvenuta conversione degli stessi in contratto a tempo indeterminato, con conseguente dichiarazione di Mileo illegittimità del licenziamento loro intimato ed ordine di reintegrazione ex art. 18 legge n. 300/1970. Resistente il convenuto, che evidenziava la necessità di servizio poste a base delle assunzioni provvisorie, effettuate nel pieno rispetto della normativa convenzionale vigente e chiedeva il rigetto delle avverse istanze, il giudice adito accoglieva le domande delle ricorrenti con sentenza del 2 agosto 1996, la quale, all'esito dell'appello proposto dalla soccombente Poste Italiane S.P.A., veniva confermata dal Tribunale del luogo con 3 decisione del 6 febbraio 1998. Ritenevano tra l'altro i giudici di merito, in sintesi, che lo ius superveniens di cui all'art. 9, del D.L. n. 510/96, convertito nellacomma 21, legge n. 608/96 ed invocato dalla appellante, secondo il quali i contratti а termine stipulati dalla Società, a decorrere dalla sua istituzione e fino al 30 giugno 1997, non potevano trasformarsi in contratti a tempo indeterminato e decadevano alla scadenza per ciascuno di essi fissata, non potesse trovare applicazione nella specie, in quanto, stipulati in violazione della normativa pertinente e per un periodo esulante da quello Miles previsto dalla contrattazione collettiva (giugno settembre), cosicché si dovevano ritenere convertiti ab origine in contratti a tempo indeterminato, ai sensi degli artt. 1339 e 1419, comma 2°, Cod. Civile, e dell'art. 1 legge n. 230/1962. Avverso tale sentenza la Società ha proposto ricorso per cassazione, ancorato a tre motivi;
resistono le attuali convenute con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i tre mezzi di impugnazione che, attesa la connessione ad interdipendenza, appare Coro 4 opportuno delibare congiuntamente, la Società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione 21, del D.L. n. 510/96, degli artt. 9, comma legge n. 608/96; 23 legge convertito nella 28.2.1987, n. 56; 1362 segg. Cod. Civile, in relazione all'art. 8 C.C. n. 4, 26 novembre 1994; 21339 e 1419 C.C.; 18 legge n. 300/1970; nonché omessa ○ comunque insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, Cod. Proc. Civile. Deduce, in particolare, che non possono sussistere dubbi sulla applicabilità dell'art.9, f iles comma 21 del D.L. n. 510/96, attesa l'ampia accezione del contenuto letterale della sua formulazione, che comprende ogni ipotesi di determinato stipulato nell'arco contratto a tempox temporale da esso fissato, escludendo che detti contratti possono trasformarsi automaticamente a tempo indeterminato a norma dell'art. 1 legge 18 aprile 1962, n. 230, e prevedendone la decadenza naturale alla scadenza del termine finale per ciascuno di essi apposto, sicché il Tribunale ha errato nel concludere per la contraria valenza;
che i giudici di merito non hanno tenuto conto dell'ampliamento apportato dalla legge 28.2.87, n. 5 56, delle ipotesi legali dei contratti а tempo determinato, rispetto alla rigida disciplina fissata in precedenza al riguardo dalla legge n. 230/1962, per cui legittimamente l'art. 8 del C.C.N.L. del 26 novembre 1994 era stato nella specie applicato in tema di assunzioni a termine;
che, comunque, la cessazione del rapporto instaurato a seguito di contratto а tempo determinato, alla scadenza naturale dello stesso, non va equiparata al licenziamento, con la conseguenza che in tal caso non può trovare applicazione l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Unille I motivi sono fondati. Nelle more dell'attuale giudizio di cassazione è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 419/2000, la quale, con ampia motivazione cui in questa sede si rinvia, ha dichiarato la piena legittimità, con effetto retroattivo, dell'art. 9, comma 21, D.L. n. 510/1996, convertito in legge 28 novembre 1996 n. 608, che, all'art. 1, stabilisce che le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'Ente Poste Italiane, a decorrere dalla data della sua costituzione ( )e 1 6 comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto. Tale pronuncia, configurandosi alla stregua di ius superveniens, legittima sotto ogni profilo la applicabilità, retroattiva, della disposizione in esame;
anche esclude, per l'effetto, ogni pretesa di conversione dei contratti a termine stipulati dalla Società con i propri dipendenti, purché contenuti, come nella specie, nell'arco temporale indicato;
ne spiega i profili di legittimità а titolo eccezionale, Mileo respingendo le argomentazioni di incostituzionalità della norma proposte dalle varie ordinanze di rimessione alla Consulta e, sostanzialmente, riprospettate dalle convenute nei controricorsi. Tanto atteso, l'unico argomento residuale da esaminare, formulato dalle lavoratrici a supporto afferisce al rilievo che i delle loro pretese, contratti per cui causa sono stati stipulati stagionali, nonché delle anche oltre i limiti correlate esigenze e delle motivazioni fissati dall'art. 8 del C.C.N.L. 26 novembre 1994, che specificamente ne restringe in tal senso l'ambito di applicazione e di adozione da parte dell'Ente, 7 probabilmente finalizzato ad evitare un uso incontrollato di siffatta forma contrattuale, elusiva delle disposizioni contrarie di cui alla legge n. 230/1962. Peraltro l'ampia accezione della normativa speciale di riferimento, che non contiene alcuna di applicabilità, nélimitazione richiede particolari condizioni al riguardo, la declaratoria di legittimità costituzionale della stessa e le autorevoli motivazioni sul punto effettuate dalla Consulta in tema di eccezionalità, ragionevolezza e necessità della deroga alla disciplina di carattere Miles generale in materia di contratti a tempo determinato si sovrappongono in via di prevalenza sulla marginale prospettazione cennata e ne comportano la irrilevanza in ordine al thema decidendum. In applicazione del richiamato ius superveniens si impone, dunque, l'accoglimento del ricorso. Per l'effetto, la sentenza del Tribunale Va cassata e, con decisione nel merito ai sensi dell'art. 384 C.P.C., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la domanda delle dipendenti della Società va rigettata. Ricorrono giusti motivi per la declaratoria di 8 compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte;
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Dichiara compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio. Roma, 8 maggio 2001. il Presidente: Мрачно приборами Il Cons. estensore: Viveseyo Miles IL CANCELLIERE Curve fuerselle Depositata in Cancelleria 22 GEN. 2002 Oggi, IL CANCELLIERE elle refundille Смаля IL CAN ELLI Depositato in Concilioria I D A 0 3 S , 1 S 3 O . A 5 oggi. L T T L R , . O IL CANCELLIERE A A N ' B S L I Chove E L 3 P D E 7 S - D A I 8 T I N - S S 1 G O N 1 O P E S A E M I I D G A E A G , D O E O L T E R T T T I S N A R I I E L G S D L E E E R O D 9