Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/2012, n. 1038
CASS
Sentenza 19 dicembre 2012

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI penale, emessa il 19 dicembre 2012. Le parti in causa erano l'imputato, accusato di violazione dell'art. 388 comma 2 del codice penale per non aver ottemperato a un provvedimento del Tribunale di Roma, e la parte civile, che sosteneva la rilevanza penale della condotta omissiva. L'imputato ha contestato la configurabilità del reato, sostenendo che la sua condotta non fosse penalmente rilevante e che il reato fosse già estinto per prescrizione.

La Corte ha accolto il primo motivo di impugnazione, ritenendo che la condotta contestata non rientrasse nella tipologia di violazioni sanzionate dall'art. 388, che si riferisce specificamente a provvedimenti riguardanti l'affidamento dei minori. La Corte ha argomentato che la mancata esecuzione di un provvedimento riguardante la disponibilità della casa coniugale non può essere considerata un comportamento elusivo penalmente rilevante. Pertanto, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, stabilendo che il fatto non fosse previsto come reato.

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Massime1

Non integra il reato previsto dall'art. 388, comma secondo, cod. pen., l'inadempimento dei provvedimenti di carattere patrimoniale conseguenziali alla pronuncia del giudice civile in tema di affidamento della prole. (Fattispecie relativa all'inottemperanza dell'ordine di rilascio della casa di comune abitazione da parte del coniuge non affidatario).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/2012, n. 1038
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1038
    Data del deposito : 19 dicembre 2012

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