Sentenza 6 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/2003, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2003 |
Testo completo
COPIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POPOLO ITA, ANG01745 /03 LA CORTES R M Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. ri Magistrati: Presidente Dott. Mario ADAMO R.G.N. 3408/01 4039 Consigliere - Dott. Walter CELENTANO Cron. 552 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Rep. Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere Ja.19/09/02 Dott. Maria Rosaria CULTRERA Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA Bul ricorso proposto da: IRE 1500 IO ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 71, presso l'avvocato ON ACETO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del A109107 ricorso;
A103108 ricorrente
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 52, presso l'avvocato difesoGIOVANNI CARLO PARENTE, rappresentato e dall'avvocato SILVIO FERRARA, giusta procura a margine2002 1654 del controricorso;
-1- controricorrente avversO la sentenza n. 1679/00 della Corte suprema di cassazione di ROMA, depositata il 15/02/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 19/09/2002 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato ACETO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI, con le quali si chiede che revocaziona pia dichiarato il ricorso per inammissibile.
2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 4-1-1989, MA NI conveniva innanzi al Tribunale di Benevento la locale Amministrazione Provinciale per sentir dichiarare l'illegittimità dell'occupazione di un suolo di sua proprietà, con conseguente condanna al risarcimento dei danni a suo favore. L'adito Tribunale, costituitasi l'Amministrazione, con sentenza in data 27-3-1990, rigettava la domanda, stante la piena validità della atto di cessione volontaria di detto suolo, per cui era consentita all'attore la sola rivendicazione del residuo prezzo di detta cessione, non richiesta comunque in giudizio neanche in via subordinata A seguito dell'impugnazione del MA, la Corte d'Appello di Napoli, costituitasi l'Amministrazione, con sentenza in data 12-4-1996, rigettava il gravame, confermando quanto stabilito in primo grado. Proponeva ricorso per cassazione, con due motivi, il MA, cui resisteva con controricorso l'Amministrazione, e questa Corte, con sentenza n° 1679/2000, lo dichiarava inammissibile, ritenendo "questione nuova", como tale non ammessa in sede di legittimità, la dedotta ultimazione dell'opera pubblica all'epoca di detta cessione volontaria, con conseguente inefficacia di quest'ultima per mancanza di causa. Avverso tale ultima decisione, il MA ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 395 n°4 e 360 n° 5 c.p.c., con un unico motivo;
resiste con controricorso l'Amministrazione; entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, si deduce "errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa", per avere la Suprema Corte fondata la sua decisione "sulla supposta inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita", con riferimento agli atti di collaudo, presso l'Archivio Generale della Provincia, attestanti che i lavori in questione furono ultimati il 6-5-1981. Nella memoria dello stesso ricorrente si eccepisce, tra l'altro, l'inammissibilità del controricorso per difetto di procura e conseguente nullità della costituzione del controricorrente, in quanto il mandato od litem, a margine del controricorso, sottoscritto da dirigente dell'Avvocatura Provinciale, risulta del tutto privo dell'indicazione della fonte del potere di detto dirigente di conferire mandato ai legali per la costituzione in giudizio. Preliminarmente deve dichiararsi l'inammissibilità del controricorso non essendo stata prodotta in giudizio delibera la Giunta Provinciale di Benevento in ordine alla costituzione dell'Amministrazione nella presente controversia, né risultando alcuna menzione di tale delibera nell'atto difensivo della Provincia e nella relativa procura. Quanto al ricorso, è da rilevarsi che lo stesso è inammissibile. Come già deciso da questa Corte di legittimità (tra le altre, Cass. n° 3875/2000 m. 535197 e Cass n° 3682/99 m. 525352), con indirizzo consolidato e pienamente condivisibile, in caso di ricorso per revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione, che abbia dichiarato l'inammissibilità o Fimprocedibilità di un ricorso, l'omessa, sommaria esposizione dei fatti in causa e l'omessa indicazione dei motivi dedotti a sostegno del ricorso già dichiarato improcedibile o inammissibile, determinano l'inammissibilità del ricorso, ove non sia adempinto l'ulteriore obbligo, ex art. 369 n° 4 c.p.c., che impone al ricorrente di depositare gli atti e i documenti su cui il ricorso è fondato, non potendosi valutare l'accoglimento dei motivi senza procedere al riscontro degli atti e documenti posti a base delle ragioni addotte contro la sentenza impugnata. Tale ultima omissione, in particolare, comporta la preclusione di ogni decisione nella fase rescissoria del giudizio che segue all'eventuale accoglimento della domanda di revocazione e non potendosi supplire ad essa con riferimento al ricorso per cassazione originariamente proposto (e poi dichiarato improcedibile o inammissibile), ostandovi il disposto degli artt. 391 bis e 365 e ss. c.p.c.. Nel caso in questione il ricorrente, come facilmente deducibile per tabulas, ha omesso il deposito degli atti e dei documenti addotti a fondamento delle tesi dell'odierno ricorrente. Quanto sopra esposto in ordine all'inammissibilità del controricorso, con conseguente nullità dell'attività difensiva del resistente, comporta non doversi provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di revocazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. In Roma, il 19-9-2002 Mazis blame Il Presidente L'estensore Bu CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria LLIERE 06 FEB. 2003 # IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 10 APR. 2003. serie 4 al n. 14960 versate € 149,77 apposta in salce alla copie autentica (art. 278 TU, n°116 del 30/5/2002) IL DIRETTORE D CANCELLERIA (F. Filip Scafpino)