Sentenza 18 settembre 2007
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 483 cod. pen. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), la condotta di colui che nella dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 L. n. 82 del 1994, presentata alla camera di commercio e preordinata ad ottenere l'iscrizione nel registro delle imprese artigiane, attesti falsamente che nei suoi confronti non siano state pronunciate sentenze di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenze di condanna contro la fede pubblica o il patrimonio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/09/2007, n. 39317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39317 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 18/09/2007
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 1733
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 016007/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL AR, N. IL 20/12/1939;
avverso SENTENZA del 03/04/2006 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLONNESE ANDREA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Antonello Mura che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
La Corte d'appello di Roma con sentenza 3/4/2006 confermava la decisione del Tribunale di Frosinone in data 26/10/2004 con la quale FA MA era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 483 c.p., e condannato alla pena di legge. All'imputato era stato addebitato di avere - nella dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla della L. n. 82 del 1994, art. 2, presentata alla camera di commercio di Frosinone per l'iscrizione nel registro delle imprese artigiane in quanto esercente attività di pulizia - falsamente dichiarato che, nei suoi confronti, non erano state pronunciate sentenze di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenze di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio.
Propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato denunciando violazione di legge e vizio di motivazione.
Deduce nel primo motivo che illegittimamente era stata affermata la sussistenza del dolo dal momento che il ricorrente si era limitato ad apporre la propria sottoscrizione ad un modello prestampato, compilato da altri.
Sostiene nel secondo motivo che il fatto non poteva esser ricompresso nella previsione dell'art. 483 c.p., in quanto la dichiarazione incriminata non era stata resa "ad un pubblico ufficiale" ma più genericamente alla pubblica amministrazione.
Lamenta nei restanti motivi carenza di motivazione con riguardo alla mancata concessione di attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio adottato.
I motivi sono destituiti di fondamento ed il ricorso deve esser rigettato con le conseguenze di legge.
Con riguardo alla prima ragione di doglianza è sufficiente osservare che la Corte territoriale aveva puntualmente sottolineato che, in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, risultava "del tutto irrilevante" la circostanza che il modulo fosse stato riempito da altra persona, essendo determinante la sottoscrizione, certamente apposta dall'imputato. Inoltre la persona che aveva consegnato il modulo alla pubblica amministrazione era necessariamente munita dei documenti di identità del FA, donde questi era da considerare l'autore del fatto.
Con riguardo al secondo motivo deve premettersi che, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 19, "ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali, commerciali o artigianali ...........è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste". L'art. 21 della stessa legge dispone, poi, che, in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, "il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'art. 483 c.p.". Ciò premesso, va osservato che correttamente, quindi, la falsa autocertificazione, attestante l'assenza di condanne per reati non colposi, come sopra indicati, prodotta a sostegno di una richiesta di iscrizione nel registro delle imprese artigiane, è stata sanzionata ai sensi dell'art. 483 c.p.. Relativamente ai restanti motivi deve osservarsi che - contrariamente alle deduzioni del ricorrente - la sentenza ha adeguatamente argomentato come, "alla stregua della gravita del fatto e della personalità dell'imputato che ha diverse condanne", la pena risultava congrua e non poteva esser ridotta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2007