Sentenza 24 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2002, n. 14987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14987 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2002 |
Testo completo
De 68843ее REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggio ERZA CIVILE14987/0 Opposizic precatio. Coincidenza o meno tra Page del titolo esecatio 02 l'oggetto dell' azion Composta dagli Ill. si R.G.N. 1403/99 Dott. Vito Presidente GIUSTINIANI 2951/99 Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI له Cron.35104 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep. 3890 Dott. Alberto TALEVI Rel. Consigliere Ud. 28/06/02 - Consigliere- Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Aichiesta copia studio dal Sig. Sole sul ricorso proposto da: per gimp € 155 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro 25 OTT 2002 IL CANCELLIERE tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 121 presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo difende per legge;
- ricorrente
contro
Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.i . N - intimata e sul 2° ricorso n° 02951/99 proposto da: Banca Nazionale del Lavoro 9.p.a. ir. persona del CANCELLEDIG 2002 legale rappresentante pro tempore, clettivamente 1461 1 domiciliata in ROMA VIA VAL GARDENA 3, presso studio dell'avvocato LUCIO DE ANGELIS, che la difende, giusta procura speciale per AR IO Liguori di Roma del 29/01/99 rep. . 113959; - controricorrente e ricorrente incidentale
contro
MINISTERO DI GIUSTIZIA;
intimato - avverso la sentenza I. 3308/96 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione I Civile, emessa il 14/20/98 로 depositata il 09/11/98 (R.G. 2400/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/06/02 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI udito l'Avvocato Roberta TORTORA;
udito l'Avvocato Lucio DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, riget.o Q assorbimento del ricorso incidentale condizionato. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 28.12.1992 di opposizione a precetto il Ministero di Grazia e Giustizia conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Banca Nazionale del Lavoro (BNL) per sentir dichiarare l'insussistenza del diritto della BNL a procedere esecutivamente contro esso Ministero in virtù dell'ordinanza (munita di formula esecutiva) di assegnazione dal credito di lire 8.457.466 emessa il 15.11.1989 dal Pretore di Firenze e costituente il titolo esecutivo posto a base del precetto opposto (uctificato il 7.10.1992 e recante la somma di L. 10.70.377 comprensiva di interessi e spese). Il Ministero chiariva che, pendendo procedura esecutiva davanti al Pretore di Firenze promossa dalla BNL
contro
NO MA (agente di custodia e quindi dipendente ministeriale), chiamato a rendere la dichiarazione di terzo cx art. 547 CPC davanti al Pretore anzidetto, esso attore aveva fatto presente che il NO era stato sospeso dal servizio sin dal 29.11.1988 e che quindi percepiva solo il 50% della retribuzione a mero titolo di assegno alimentare, come tale impignorabile. Di qui l'opposizione al precetto BNL dato che l'assegnazione su cui lo stesso si fondava era da considerarsi provvedimento giudiziale al momento inesistente atteso che il credito di lavoro vantato dal NO, avendo natura solo alimentare e non essendo come tale pignorabile, non poteva essere oggetto di assegnazione in favore del creditore esecutante BNL. Solo ove il NO fosse stato riammesso in servizio, percependo nuovamente la retribuzione, la assegnazione de qua avrebbe potuto essere portata ad effetto: ma fino a tale momento l'assegnazione medesima aveva ad oggetto solo un credito futuro ed incerto di cui non si poteva esigere in anticipo l'esecuzione forzata. Chicdeva pertanto al Tribunale che venisse dichiarata l'insussistenza del diritto della BNL ad agire esecutivamente contro esso Ministero sulla base dell'ordinanza di assegnazione del 15.11.1989 del Pretore di Firenze e, quindi, l'inefficacia del relativo 3 atto di precetto del 7.10.1992. Resisteva in giudizio la Banca Nazionale del Lavoro. Il Tribunale, qualificata l'azione del Ministero come opposizione a precetto e cioè relativa ad una nuova esecuzione solo preannunciata e non ad atti esecutivi, riteneva l'azione medesima come scaturente dall'ordinanza di assegnazione del 15.11.1989 (munita di formula esecutiva) costituente autonomo titolo esecutivo distinto da quello fatto valere nell'esecuzione presso terzi attivata a Firenze. da ciò derivava tra l'altro l'improponibilità, nel presente giudizio concernente tale opposizione, delle questioni sulla pignorabilità o meno delle somme a credito del debitore in quanto questioni deducibili solo nella fase esecutiva conclusa con l'assegnazione medesima. L'opposizione del Ministero veniva in tal modo rigettata (e le spese di giudizio compensate) con sentenza n. 5295 del 2.4.1996. Contro tale decisione il Ministero di Grazia e Giustizia proponeva appello. Resisteva in giudizio la Banca Nazionale del Lavoro che sosteneva la sostanziale correttezza della sentenza dei primi giudici, salvo che sul punto delle spese giudiziali che andavano addossate al Ministero attesa la palese infondatezza dei motivi posti a base dell'opposizione a precetto. Con sentenza 14.10 9.11.98 la Corte di Appello di Roma rigettava sia l'appello principale del Ministero dichiarando l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'ordinanza di assegnazione 15.11.89, sia l'appello incidentale della B.NL, dichiarando interamente compensate le spese del grado. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il Ministero. Ha resistito con controricorso ed ha proposto inoltre ricorso incidentale condizionato la B.N.L Detta B.N.L. ha anche depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE reus thill act. 335 ope. Con l'unico motivo la parte ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all'art. 112 c.p.c., agli artt. 91 e ss. ed 82 T.U. 3/1957, all'art. 615 c.p.c., nonché all'art. 360 n. 3 c.p.c. avversa e contraddittoria motivazione in punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 360 n.5 c.p.c.", esponendo le seguenti doglianze. La Corte d'Appello è incorsa nel medesimo equivoco nel quale era incorso il Tribunale, pronunciandosi in merito ad una ipotetica domanda di dichiarazione di impignorabilità invero mai proposta dall'Amministrazione, ed omettendo invece di promunciarsi sulla domanda effettivamente proposta. Per chiarire meglio il problema si evidenzia che nel caso in esame la Banca Nazionale del Lavoro ha chiesto, con il precetto opposto, di avere dall'Amministrazione il bene che potranno definire "X", quando il titolo esecutivo in suo possesso gli attribuisce il bene che potremmo definire "Y". Infatti l'ordinanza di assegnazione le attribuiva un credito retributivo, ancorché nella sua dichiarazione l'Amministrazione terza pignorata avesse dichiarato di essere debitrice nei confronti del debitore esecutato di un credito alimentare, cioè di una prestazione avente natura e contenuto completamente diversi. Tale discrepanza tra il credito assegnato e quello dichiarato dal terzo avrebbe dovuto essere rilevata dal creditore procedente, il quale, se avesse voluto ottenere un titolo eseguibile nei confronti del terzo, avrebbe dovuto preoccuparsi di ottenere la modifica dell'ordinanza di assegnazione mediante opposizione agli atti esecutivi. Il problema in esame non è affatto un problema di impignorabilità dei crediti alimentari: in assenza della opposizione del debitore, l'Amministrazione potrebbe anche prestarsi ad accettare il pignoramento del credito alimentare del dipendente (effettivamente, questo è un problema del dipendente e non dell'Amministrazione), ma non può essere tenuta a pagare nelle mani del creditore 5 procedente un debito diverso da quello recato dalla ordinanza di assegnazione (e questa è senz'altro una questione attinente al diritto a procedere esecutivamente, oggetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.). Ora, l'ordinanza recava l'assegnazione di un credito di natura retributiva ed al momento in cui la B,N.L. ha notificato il precetto opposto alla Amministrazione quest'ultima non doveva alcunché al proprio dipendente a titolo di retribuzione, atteso che il dipendente risultava sospeso cautelamente dal servizio ai sensi dell'art. 81 T.U. 3/1957 e che in tali casi, ai sensi dell'art. 82, richiamato dal successivo art. 92, ultimo comma, del T.U. 3/1957, al dipendente spetta solo un assegno alimentare. Dunque, a quel momento, non sussisteva il diritto a procedere esecutivamente nei confronti dell'Amministrazione sulla base di quell'ordinanza: solo se successivamente il dipendente fosse stato integrato in servizio, ritomando a percepire la retribuzione, la B.N.L. avrebbe potuto richiedere, in via esecutiva, all'Amministrazione, il versamento diretto del quinto della retribuzione. Tale problematica è stata ignorata dalla Corte d'Appello, che ha omesso di motivare sul punto, seguendo invece una linea argomentativa del tutto inconferente. Il ricorso non può essere accolto. Premesso che alla base delle doglianze in esame vi è in realtà un asserito error in procedendo in relazione al quale la S.C. e' anche giudice del fatto ed ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa (cfr. tra le altre Cass, n. 8468 del 25/09/1996), si osserva quanto segue. Il Pretore di Firenze, con il suo provvedimento 15.11.1989, dopo aver assegnato alla B.N.L. un quinto del credito di NO MA verso il Ministero ... omissis... per retribuzione di lavoro subordinato, fino a concorrenza della somma di L. 8.457.476.." ha ordinato al Ministero della Giustizia di pagare mensilmente alla B.NL: un quinto delle retribuzioni comunque corrisposte al CL NO, nette da ritenute obbligatorie...." Da tali chiarissime parole si evince inequivocabilmente che l'ordine riguardava le somme che il Ministero corrispondeva al NO a causa del rapporto -di lavoro (e quindi – è opportuno rilevarlo per chiarezza e completezza - proprio le somme che erano state oggetto della "dichiarazione di terzo" da parte di detto Ministero in data 30.6.89; v. infatti detta dichiarazione dalla quale risulta che ..il Sig. GN MA risulta sospeso dal servizio dal 29-11-88...", e che percepiva metà dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo); e cioè le somme oggetto dell'esecuzione alla quale il Ministero si è opposto con atto 28.12.92. A maggior conforto di tale conclusione (e cioè che nel provvedimento 15.11.1989 le somme in questione sono state individuate non in base alla loro natura alimentare o mcno, ma in base alla loro fonte: il rapporto di lavoro) si consideri che la parola "comunque" nella suddetta ordinanza 15.11.89 rende assolutamente univoca ed incontestabile (nel senso predetto) l'ordinanza medesima (che peraltro sarebbe stata chiara anche senza detta parola). Si consideri inoltre che non è esatto che "....l'amministrazione terza pignorata avesse dichiarato di essere debitrice nei confronti del debitore esecutato di un credito alimentare..." (come afferma il Ministero: v. dalla quarta riga della pag. 5 del ricorso); infatti nella dichiarazione di terzo (come del resto nel provvedimento 15.11.89 di assegnazione) l'espressione "...credito alimentare..." non compare affatto, ed il dichiarante si limita a chiarire che il AN, sospeso dal servizio, percepisce metà dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso, specificando le norme in applicazione delle quali è avvenuta la sospensione e le voci corrisposte, con i relativi importi). Si consideri infine che le questioni sopra affrontate (ed in particolare il 7 contenuto della dichiarazione del terzo) possono rilevare nel presente giudizio solo ai fini dell'interpretazione del titolo esecutivo per stabilire la corrispondenza tra il credito oggetto di detto titolo ed il credito oggetto dell'esecuzione (nel senso che per una più accurata interpretazione dell'ordinanza di assegnazione è stata presa in esame anche la dichiarazione del terzo e si è constatata solo al fine predetto la perfetta - - corrispondenza del credito oggetto della dichiarazione, di quello oggetto del titolo e di quello oggetto dell'esecuzione); mentre le doglianze ed argomentazioni in esame, nei limiti in cui comunque si basano sulla non corrispondenza tra il credito dichiarato dal terzo e quello oggetto dell'ordinanza di assegnazione, riguardano eventi e questioni che non possono essere fatti valere nella presente sede (v. tra le altre Cass. n. 10897 del 07/08/2001: "L'ordinanza di assegnazione e' atto del processo esecutivo nel quale e' stata emessa nonche' atto conclusivo dello stesso;
pertanto i vizi che attengono alia formazione dell'ordinanza di assegnazione debbono essere fatti valere con mezzi di impugnazione interni al procedimento nell'ambito del quale e' stata emessa e non possono essere denunciati con opposizione al precetto che sia stato intimato sulla base dell'ordinanza di assegnazione"); e debbono quindi essere considerate inammissibili (prima ancora che prive di pregio come discende comunque necessariamente dalla sopra esposte considerazioni). Sulla base di quanto sopra esposto deve ritenersi immune dai vizi lamentati l'impugnata decisione, la quale, del resto, contrariamente a quanto assume il Ministero ricorrente, lungi dall'omettere ". di motivare sul punto, seguendo invece una linea argomentativa del tutto inconferente..." (v. a pag. 7 del ricorso) ha invece (sia pure in modo parzialmente implicito) motivato nel senso sopra esposto;
ed in particolare ha chiaramente affermato (v. in particolare a pag. 10) che il Pretore con ordinanza 26.5.1989 assegnava alla BNL un quinto della retribuzione corrisposta al x ४ NO..." [per evidente lapsus è stata indicata alla Corte d'Appello detta data invece di quella exutta], con ciò intendendo evidentemente affermare (anche alla luce del contesto della motivazione) la corrispondenza tra il credito oggetto del titolo esecutivo ed il credito oggetto dell'esecuzione; tale rilievo non sembra inutile per ragioni di chiarezza e completezza, anche se "In materia di vizi in procedendo non e' consentito alla parte interessata di formulare in sede di legittimita' la censura di omessa motivazione, in quanto spetta alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato o meno il denunciato vizio di attività, attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza, sufficienza, logicità e conformità al diritto dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto” (v. tra le altre Çass. n. 7620 del 5/6/2001). 2003 3 Il ricorso principale va dunque respinto. 43 ና!፦ Considerato tale rigetto deve ritenersi assorbito il ricorso incidentale in quanto condizionato. T Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. “
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale;
dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato, condanna il ricorrente principale a rifondere alla controparte le spese del giudizio di cassazione liquidate in € 179,00 oltre € 2.000 (duemila euro) per onorario. 1095 129,1 4565 30,9 Così deciso a Roma il 28.6.2002. IL PRESIDENTE 160,1: IL CONSIGLIERE ESTENSORE пты Allsto IL CANCELLERECT NCELLERIA DEPOSI 24 OTT. 2002 Innocen tista Ogg ALIERE C1 cezza Battista 9