Sentenza 18 maggio 2011
Massime • 1
Il concetto di "immediate vicinanze", previsto nella norma incriminatrice di cui all'art. 6 ter della l. 13 dicembre 1989, n. 401, va enucleato caso per caso, con riferimento alle caratteristiche dei luoghi e alla possibilità di agevole raggiungimento dei luoghi adiacenti allo stadio. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di condanna per il reato in esame, di un soggetto trovato in possesso di sette sassi e di un petardo mentre circolava, a bordo della propria autovettura, a circa un km dallo stadio).
Commentario • 1
- 1. Responsabilità penale nei gruppi ultras: organizzazione, vicinanza ai luoghi e possesso di oggetti offensivi (Corte appello Napoli - Quinta sezione)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/2011, n. 29601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29601 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 18/05/2011
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla I. - rel. Consigliere - N. 1125
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 41032/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC EL, nato a [...] il [...];
imputato L. n. 401 del 1989, art. 6;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia in data 24.5.10;
Sentita, in pubblica udienza, la relazione del cons. Dott. MULLIRI Guicla I.;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. Dott.ssa FODARONI Maria Giuseppina, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena e rigetto nel resto;
Sentito il difensore di P.C., avv. Zilioli Claudia, in sost. avv. Angarano Mauro, che ha insistito per il rigetto del ricorso. OSSERVA
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Con la sentenza di primo grado, l'imputato oggi ricorrente è stato giudicato responsabile dei reati di danneggiamento e di quello di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6 ter. Ed infatti, dopo che un'auto della polizia (nelle adiacenze dello stadio di calcio) era stata colpita da una sassaiola che l'aveva danneggiata, l'imputato era stato trovato mentre circolava a circa un km dallo stadio, a bordo della propria vettura sulla quale erano stati trovati sette sassi ed un petardo. La sentenza d'appello ha escluso la responsabilità del SC per il delitto di danneggiamento ritenendo di non poter utilizzare le dichiarazioni de relato dei poliziotti che, da fonte anonima (un ciclista di passaggio) avevano ricevuto indicazioni utili al rintraccio dell'auto dell'imputato.
È stata, invece, confermata la condanna per il reato di cui al capo b) (art. 6 ter) ed irrogata la pena di mesi 8, giorni 10 di reclusione e 300 Euro di multa (muovendo da una pena base di 1 anno di reclusione e 450 Euro di multa, aumentata per la recidiva e ridotta per la scelta dei rito abbreviato).
Avverso tale decisione, l'imputato ha proposto ricorso, tramite il difensore, deducendo:
1) erronea applicazione della legge penale in quanto l'interpretazione estensiva della disposizione di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6 ter non deve ritenersi ammissibile se non a rischio di dilatare il concetto di "immediate vicinanze" al punto da comprendervi l'intero territorio di città e provincia. Si fa, infatti, notare che, nella specie, l'imputato si trovava al di fuori del perimetro di sicurezza comprendente proprio le immediate adiacenze dell'impianto sportivo;
2) violazione di legge per inosservanza del divieto di reformatio in pejus in quanto la Corte, pur escludendo la responsabilità per il delitto suo a) e riducendo, quindi, la pena finale, è partita da una pena base superiore a quella fissata dal giudice di primo grado. Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. - Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
2.1. Tale è sicuramente il primo motivo che impropriamente denuncia come violazione di legge la interpretazione da parte della Corte di dati fattuali. In realtà, in tal modo, il ricorrente altro non fa che cercare di suscitare, in una sede di legittimità, una nuova valutazione di merito che, invece, è di esclusiva competenza dei giudici dei gradi precedenti. Essa, invero, sarebbe censurabile solo se la decisione fosse stata adottata senza una valida e logica motivazione.
Al contrario, l'interpretazione fattuale della Corte è nella specie più che ragionevole e basata su dati oggettivi (i giudici ricordano che "via De Gasperi è assai prossima allo stadio") di comune conoscenza (tali sono le caratteristiche topografiche dei luoghi che interessano).
Il concetto di "immediate vicinanze", di cui alla disposizione in esame, non ha ricevuto, finora, interpretazioni da parte di questa S.C. ma deve ritenersi sicuramente incensurabile quella lettura della disposizione che si fondi su argomentazioni compatibili con il senso comune e con i limiti di una "plausibile opinabilità di apprezzamento" (tra le ultime, Sez. 6, 17.10.06 Ouardass, Rv. 235506). Orbene, è fin troppo evidente che la nozione di "immediate vicinanze" va enucleata, caso per caso, con riferimento alle caratteristiche dei luoghi (diverso è, infatti, se si tratta di una grande città rispetto ad un piccolo centro provinciale) ed alla possibilità di agevole raggiungimento dei luoghi adiacenti allo stadio.
La tesi del difensore, di fare riferimento al "perimetro di sicurezza" predisposto dalla Questura, è, innanzitutto, opinabile (non risultando esservi alcuna disposizione che lo imponga) e, comunque, risulta troppo rigido e legato a prospettive diverse ove incidono fattori esterni quali il numero di uomini e mezzi disponibili da parte delle forze dell'ordine per circoscrivere una certa area. Tutto ciò, pertanto, non può diventare assolutamente preclusivo della possibilità di controllare persone che, comunque, come nel caso in esame, si trovino oggettivamente nei pressi. La motivazione in esame è, quindi, incensurabile.
2.2. Nessun vizio presenta neppure il calcolo della pena operato dai giudici. In realtà, anche il giudice di primo grado ha calibrato la pena muovendo da una pena base di un anno di reclusione, aumentata ex art. 81 c.p. ad anni uno, mesi uno di reclusione ed Euro 450 di multa, ulteriormente aumentata ex art. 99 c.p. di giorni 15 di reclusione e, quindi, ridotta alla pena di nove mesi di reclusione e 300 e di multa. Una volta escluso il reato di cui all'art. 635 c.p., i giudici di appello, hanno preso le mosse dalla medesima pena base di anni uno di reclusione e 450 Euro di multa che hanno aumentato di 15 giorni per la recidiva e ridotto, per il rito, a mesi otto, giorni 10 di reclusione e 300 Euro di multa precisando che "la pena pecuniaria è illegale, come l'aumento a titolo di recidiva, per la necessità di rispettare il divieto di riforma in danno". In effetti, la pena pecuniaria prevista dalla L. n. 401 del 1989, art. 6 ter va da 1000 a 5000 Euro e così pure l'aumento per la recidiva specifica infraquinquennale risulta essere stato calcolato in misura inferiore a quella prevista dalla norma. Conseguentemente, la doglianza è manifestamente infondata.
Alla presente declaratoria di inammissibilità, segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che si liquidano in complessivi Euro 1500 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e seg. c.p.p. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro 1000 nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 1500 oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 18 maggio 2011. Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2011