Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2003, n. 23749
CASS
Sentenza 28 aprile 2003

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Ai fini della applicazione di misure alternative alla detenzione quali l'affidamento in prova ai servizi sociali e gli arresti domiciliari, la valutazione della insufficienza della somma offerta e versata alla vittima del reato a titolo di risarcimento, pur non rientrando tra i presupposti di applicabilità delle misure, può essere valutata dal giudice solo in riferimento alle condizioni economiche dell'obbligato, mentre il solo dato relativo all'entità della somma volontariamente versata non può costituire elemento negativo di valutazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2003, n. 23749
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23749
    Data del deposito : 28 aprile 2003

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