Sentenza 20 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/2002, n. 5769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5769 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' LACOR 0 5 7 69 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S IR MADI CASSAZIONE Oggetto t SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI - Presidente- R.G.N. 18465/99 - Consigliere - Cron. Dott. Bruno BATTIMIELLO 1.12088. - Consigliere - Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Dott. Florindo MINICHIELLO - Consigliere - Ud.30/01/02 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UT OV, AN EA, elettivamente domiciliati in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE BOSSO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
NP - ISTITUTO PREVIDENZA DIPENDENTI NAZIONALE AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - NP GESTIONE AUTONOMA EX INADEL, in persona del legale rappresentante pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE tempore, 2002 BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato MARIA 468 RAVANO MARINI, che lo rappresenta e difende, giusta -1- delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 6754/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 18/01/99 - R.G.N. 1030/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/02 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato RAVANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo I sig.ri LI DE UC, NI UT, NI UT e DR DR, con ricorso al Pretore di Torino, convenivano in giudizio l'NP - Gestione autonoma ex INADEL, esponendo di avere lavorato alle dipendenze di varie USL, di essere stati collocati a riposo durante la vigenza dell'accordo economico collettivo recepito nel d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 e di avere ottenuto la liquidazione dell'indennità premio di servizio su di una base di computo non comprensiva di tutti gli incrementi retributivi attribuiti dall'accordo suddetto con scaglionamento nell'arco del triennio della sua vigenza, essendone stati esclusi, in particolare, quelli aventi decorrenza posteriore alla data di cessazione dei rispettivi rapporti di lavoro. Chiedevano, pertanto, la condanna dell'Istituto convenuto al pagamento delle differenze fra quanto spettante Excep per il suindicato titolo, alla stregua del criterio di calcolo inclusivo di tutti gli aumenti riferibili al periodo di vigenza dell'accordo de quo, e quanto effettivamente percepito, oltre interessi e rivalutazione. L'NP si costituiva in giudizio e resisteva alle domande, che venivano rigettate dal giudice adito. Uguale sorte avevano i successivi appelli delle parti private al Tribunale di Torino, il quale, con la sentenza qui impugnata riteneva che le pretese di queste ultime erano resistite dal rilievo che gli incrementi retributivi non ancora erogati all'atto del collocamento a riposo non potevano ritenersi già maturati a tale momento, così da restare inevitabilmente esclusi dalla base di computo dell'indennità premio di servizio, la quale, poi, essendo identificata dall'art. 4 della legge n. 152 del 1968 nell'ottanta per cento della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, è rappresentata in modo non equivoco dal coacervo degli emolumenti effettivamente percepiti in tale arco di tempo. 3 Per la cassazione di questa sentenza ricorrono i soli lavoratori NI UT ed DR DR. Resiste l'NP con controricorso. Motivi della decisione La Corte preliminarmente osserva che non v'è luogo a disporre alcuna integrazione del contraddittorio nei confronti dei lavoratori non ricorrenti, operando nella specie il principio per cui, in caso di più domande di identico contenuto proposte da vari lavoratori con unico atto nei confronti del medesimo ente erogatore della prestazione previdenziale in contestazione, si verifica una situazione di litisconsorzio facoltativo improprio, in quanto, pur nell'identità delle questioni, permane autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici e delle singole "causae petendi", con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, con una propria individualità in Emanych relazione ai rispettivi legittimi contraddittori e con l'ulteriore conseguenza che la sentenza che le definisce - sebbene formalmente unica - consta in realtà di tante pronunzie quante sono le cause riunite, le quali conservano la loro autonomia anche in sede di impugnazione, sì da non potere produrre effetti preclusivi o limitativi, sul giudizio in corso, le pronunzie non impugnate o altrimenti risolte sotto il profilo processuale, e da non restare coinvolta la posizione delle parti non impugnanti dall'impugnazione tempestivamente proposta da altre (v., ex multis, Cass. 13 giugno 2000, n. 8069; Id., 14 marzo 1992, n. 3164). I lavoratori ricorrenti, denunciando violazione dell'art. 43 del d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, degli artt. 1 e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e dell'art. 9 della medesima legge, come novellato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 426, nonché vizi di motivazione, lamentano l'erroneità della decisione impugnata, osservando, in particolare, che: a) anche gli aumenti non ancora corrisposti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ma ricadenti nel periodo di vigenza del contratto che li attribuisce, entrano a far parte della retribuzione contributiva, sulla quale va computata l'indennità premio di servizio;
b) in questo senso, comunque, devono essere interpretate le disposizioni regolamentari della materia, le quali sono provviste di efficacia tale da potere derogare le norme di legge recanti una diversa disciplina generale;
c) i giudici amministrativi, per il lavoratori i cui rapporti sono soggetti alla loro giurisdizione e disciplinați da disposizioni di tenore identico a quello delle norme rilevanti nella presente controversia, hanno, in effetti, riconosciuto la computabilità dell'intero trattamento economico a regime>>, ivi comprese le quote di incremento retributivo maturate successivamente al collocamento a riposo, ma pur sempre attribuite dal medesimo contratto collettivo vigente al momento di tale evento. Le censure esposte non sono fondate. Lango Nel settore del lavoro pubblico, come avviene anche in quello del lavoro privato, è da tempo usuale, nella regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro, la determinazione complessiva degli aumenti retributivi spettanti nel periodo di vigenza dell'accordo economico, con scaglionamento>> nel tempo degli aumenti stessi mediante il riferimento alle diverse date di attribuzione di una parte di essi, fino a giungere al cd. regime definitivo (intero importo). Non si può certamente dubitare, e ciò rappresenta la chiave di volta per risolvere la questione, che non si è in presenza di una “rateizzazione” in senso tecnico o di una dilazione dell'adempimento dell'obbligazione retributiva se così fosse, - l'aumento “a regime" comporterebbe la corresponsione degli arretrati a tutti i dipendenti interessati, in modo da colmare la differenza tra meri “anticipi” ed il saldo spettante - ma di una regolamentazione diretta a produrre, in coincidenza con determinate scadenze, successivi incrementi retributivi con la nascita, in quel momento e non prima, della corrispondente obbligazione retributiva del datore di lavoro. Ne discende che il dipendente il quale cessi dal servizio durante il periodo di vigenza contrattuale ha diritto alla retribuzione prevista dalla regolamentazione del suo rapporto di lavoro come spettante a tale data, non certo al pagamento delle somme corrispondenti agli scaglioni non ancora operativi. Tutto ciò non è posto in discussione nella controversia in oggetto. La tesi dei lavoratori, non condivisa dal Tribunale, è che, ai soli fini del trattamento di quiescenza, la retribuzione dovrebbe essere parametrata a quella spettante "a regime", secondo le disposizioni dell'art. 43 del d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384. Sulla questione la giurisprudenza della Corte si è già espressa enunciando il Langel principio di diritto secondo il quale, qualora il dipendente pubblico abbia percepito, prima del collocamento a riposo, solo una parte dei benefici stipendiali, previsti complessivamente ma “scaglionati” nel tempo dal decreto presidenziale emanato in materia, l'indennità premio di servizio, nella cui base di calcolo deve essere assunta la retribuzione effettivamente spettante negli ultimi dodici mesi e per la quale è versata o dovuta la contribuzione, va determinata senza tenere conto degli aumenti retributivi cui il pensionato non ha diritto, in quanto previsti per scaglioni successivi alla suddetta messa in quiescenza (Cass. 10 dicembre 1991 n. 13328; 10 giugno 1997 n. 5200). In particolare, le disposizioni contenute negli accordi successivi specificamente, nell'art. 43 del citato d.P.R. n. 384 del 1990 (che la Corte ha interpretato direttamente stante la sua natura regolamentare: cfr. art. 17, comma 1, lett. e, della legge n. 400 del 1988, poi abrogato dall'art. 74 d. lgs. n. 29 del 1993, ora art. 72 d. lgs. n. 165 del 2001, comma 1, lett. 1), sebbene formulato, a differenza dell'art. 64 del precedente d.P.R. n. 268 del 1987, in modo tale da offrire qualche argomento alla tesi dei lavoratori, sono state lette nel senso che, riguardo al personale collocato a riposo, l'inclusione degli aumenti retributivi, previsti mediante successivi scaglionamenti nel tempo dal medesimo d.P.R., nella base di calcolo dell'indennità premio di servizio, può essere effettuata solamente nei confronti di quei dipendenti che siano stati posti in quiescenza nel periodo di tempo successivo a quello della spettanza degli aurnenti in questione (Cass. 3 ottobre 1998, n. 9822). I richiamati orientamenti giurisprudenziali devono essere confermati, anche per l'ulteriore considerazione che, in generale, i contratti collettivi non possono in alcun modo disporre o comunque modificare i rapporti previdenziali, che sono distinti dai rapporti di lavoro, intercorrono fra soggetti diversi sono retti da normative legali inderogabili, salvo che non siano abilitati a tanto da una specifica disposizione di legge UA (cfr. Cass. 20 ottobre 1998, n. 10400, su una questione analoga con riferimento ai ferrovieri statali). Venendo in rilievo, nella fattispecie, il potere regolamentare disciplinato dalla cd. legge-quadro sul pubblico impiego all'epoca vigente (1. 9 marzo 1983, n. 83), la soluzione è ancora più agevole perché la materia previdenziale (cui va assegnata, in relazione alla natura della prestazione, la disciplina dell'indennità premio di servizio: cfr., fra le tante e da ultime, Cass. 3 agosto 2001, n. 10753; Id., sez. un., 16 novembre 2000, n. 1182; Id., sez. un., 7 novembre 2000, n. 1152; Id., sez. un., 26 ottobre 2000, n. 1136) esula completamente dal suo oggetto: manifestamente erroneo è il contrario assunto svolto nel ricorso, là dove si pretende desumere la legittimazione alla disciplina negoziale di tale materia dalla previsione dell'art. 3 della medesima legge, che, invece, demanda agli accordi collettivi soltanto il regime retributivo>> dell'attività dei pubblici dipendenti, giusta la testuale dizione che, del resto, i ricorrenti medesimi non mancano di riportare. Può aggiungersi che l'estraneità della materia previdenziale all'ambito di operatività del suddetto potere regolamentare è pienamente confermata dalle successive vicende normative che hanno investito il pubblico impiego. Soltanto con la riforma di cui al d. lgs. n. 29 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni, è stato stabilito che in attesa di nuova regolamentazione contrattuale della materia resta ferma per i dipendenti>> assoggettati alla così detta privatizzazione la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto>> (art. 69, secondo comma, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in questi termini sottraendosi innovativamente (e quindi senza effetti retroattivi, espressamente esclusi dalla conferma degli anteriori assetti normativi, in attesa della conclusione dei Eaught contratti collettivi destinati a dettare la nuova disciplina) il trattamento in questione dall'ambito previdenziale per attrarlo in quello retributivo e farne materia negoziabile a livello collettivo. Deve desumersene che, se davvero il d.P.R. del 1990, anteriore alle testé riferite innovazioni, avesse inteso incidere sulla determinazione dell'indennità premio di servizio in contrasto con la legge - che la disciplina in modo conforme al principio generale secondo cui non possono essere computati emolumenti non spettanti al momento dell'estinzione del rapporto il giudice dovrebbe senz'altro procedere alla sua - disapplicazione per violazione dei limiti della potestà normativa secondaria. Ne consegue l'irrilevanza di un approfondimento delle questioni connesse con l'interpretazione delle disposizioni del decreto presidenziale di recepimento dell'accordo collettivo (per tale ordine di argomentazioni in controversia analoga: Cass. 4 ottobre 2000, n. 13222). 8 La Corte non ignora l'esistenza di consolidati orientamenti del giudice amministrativo e di quello pensionistico in senso favorevole alla tesi del ricorrente, orientamenti ai quali l'amministrazione si è adeguata sul fronte dell'indennità di buonuscita spettante agli statali e su quello della liquidazione delle pensione. Ma, il presupposto sistematico di tale orientamento, secondo cui i miglioramenti economici stabiliti con decorrenza scaglionata alle date previste dal contratto, costituiscono mere rateizzazioni di un unitario beneficio acquisito dal personale fin dalla data iniziale della vigenza dell'accordo sindacale recepito in decreto, non può assolutamente essere condiviso per le ragioni già esposte e, in particolare, per la sicura inesistenza di un'obbligazione retributiva del datore di lavoro suscettibile di essere assoggettata a contribuzione. Lough Conclusivamente, posto che non è contestato che all'atto della cessazione del servizio, i ricorrenti percepivano uno stipendio non comprensivo degli aumenti che sarebbero maturati successivamente, è esclusivamente l'ammontare di questo stipendio a fornire la base di calcolo per la liquidazione dell'indennità premio di fine servizio, e ciò ai sensi della regolamentazione legale dell'istituto previdenziale come dettata dalla legge n. 152 del 1968, che costituisce l'unica fonte di disciplina dell'istituto medesimo, secondo la gerarchia delle fonti vigente nell'ordinamento. DE resto, anche ai sensi della disciplina comune, dettata dalla legge n. 297 del 1992, che pure riconosce qualche spazio di intervento all'autonomia collettiva, sarebbe inammissibile una previsione pattizia diretta ad incrementare il trattamento di fine rapporto mediante l'inclusione di compensi puramente convenzionali, stante l'inderogabile disposto dell'art. 4, commi 10 a 11, della citata legge. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, ma va negata la condanna dei ricorrenti al rimborso della spese processuali, in applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., (norma vigente a seguito della sentenza costituzionale 13 aprile 1994, n. 134, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2°, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in 1. 14 novembre 1992 n. 438), non ravvisandosi, nella specie, gli estremi della pretesa manifestamente infondata e temeraria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 30 gennaio 2002 IL PRESIDENTE hunimin Ravaquami IL CONSIGLIERE - ESTENSORE Shepen angeht навра соIL CANCELLIERE 3 0 I 3 A 1 S D 5 . S , T . Depositato in Cancelleria A O R T N L , A L ' oggi:20 APR. 2002 A L 3 O S L B 7 E - E I P 8 S D D - I IL CANCELLIERE 1 » A N 1 T N G liff ZA S E E O S O G P A I G D M A I E E O L , A T O D T R A I E T L R S T I L I N D E G E E D S O R E 10