CASS
Sentenza 10 luglio 2023
Sentenza 10 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/07/2023, n. 29931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29931 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA IN nato il [...] ad [...] avverso l'ordinanza del 20/10/2022 del Tribunale del riesame di Salerno Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FF IL, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Giovanni Petangelo, che ha insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Salerno ha accolto l'appello del Pubblico ministero presso il locale Tribunale avverso l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari il 17 agosto 2022 e, per l'effetto, previo riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui Penale Sent. Sez. 6 Num. 29931 Anno 2023 Presidente: CAPOZZI ANGELO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 23/03/2023 all'art. 416-bis cod. pen., ha applicato a IA IN ha misura cautelare della custodia cautelare in carcere. Il ruolo contestato all'indagato è quello di partecipe alla associazione di tipo camorristico promossa diretta e organizzata da SO NC unitamente a IN FF e AN RO sino alla morte di SO e, successivamente, da AL GI OR sempre unitamente a IN e AN. Si contesta IA IN di avere fornito il suo apporto all'associazione, quale soggetto di congiunzione tra i membri liberi e quelli detenuti, in particolare fra il genero AN RO e gli altri membri, fungendo da messaggero di disposizioni impartite dal carcere, nonché adoperandosi per il mantenimento dei detenuti. Il G.i.p. aveva escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione di IA all'associazione di tipo camorristico, sottolineando che le condotte contestategli erano unicamente quelle di recapitare ai sodali i messaggi di AN RO dopo ili suo arresto. Ciò non consentiva di ritenere che vi fosse una adesione al gruppo camorristico, e non invece la sola intenzione di aiutare il suo familiare. Nell'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame ha, invece, ravvisato nella condotta del ricorrente i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ritenendo sussistenti anche le esigenze cautelari, sia in considerazione della presunzione relativa di pericolosità, sia in relazione alla gravità del fatto contestato fino alla primavera del 2019. 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione IA, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Vizio di motivazione per insufficienza e manifesta illogicità, in relazione alla sussistenza della adesione del ricorrente all'associazione per delinquere di stampo camorristico e ai gravi indizi di colpevolezza. Le uniche condotte, che legano IA alla consorteria criminale del cognato MA RO, sono rappresentate dalle volte in cui il predetto parla con AL GI e con IN FF, sodale di quest'ultimo, interessandosii circa la corresponsione settimanale di una quota da depositare sul libretto carcerario dello stesso AN. Dunque, non si spiega come le condotte contestate a IA possano ritenersi finalizzate ad apportare un vantaggio all'associazione criminale che viene denominata "Quelli di San Lorenzo". 2.2. Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame non ha evidenziato elementi sufficienti per supportare, nei termini previsti dal legislatore, il convincimento circa la sussistenza della attualità della pericolosità sociale. Invero, le condotte contestate all'indagato 2 risalgono al settembre 2018 e non risulta che il predetto, dopo l'ultimo episodio per il quale si procede abbia commesso ulteriori reati, né che abbia continuato ad andare ai colloqui in carcere con il cognato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2. Il Tribunale del riesame ha illustrato, con considerazioni congrue e logiche, il contributo causale fornito dall'indagato al rafforzamento del sodalizio camorristico, così adeguandosi alla regula iuris in base alla quale la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (Vedi: Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 02). 2.1. Sono state puntualmente richiamate le intercettazioni in carcere, nel corso delle quali l'indagato riferiva ad AN ciò che AL voleva che lo stesso sapesse ("mi hanno detto di dirti One Fashione... tutto bene", riferendosi ovviamente alla estorsione in danno di tale società). Viene, inoltre, viene indicata l'intercettazione che consentiva di rilevare che AN incaricava IA di avvisare i sodali della necessità di prendere contatti con CA US - con il quale il suo gruppo aveva realizzato un furto- che, a breve, sarebbe stato scarcerato, rimarcando la possibilil:à e la convenienza di una collaborazione con tale soggetto. Tale direttiva veniva ribadita da AN in altro colloquio, nel corso del quale il predetto incaricava l'indagato di portare Caput° "sul posto" (e cioè da AL). I successivi esiti dell'attività di intercettazione consentivano d rilevare che, una volta uscito dal carcere nel luglio 2018, CA US, effettivamente, incontrava IA IN, al quale lasciava anche cento euro, e che IA dava seguito all'incarico affidatogli da AN, riferendo il suo messaggio circa la collaborazione con CA a IN FF. L'indagato, poi, nel corso di un colloquio in carcere, riferiva ad AN che IN si era espresso positivamente "sempre che la materia fosse di loro interesse". 2.2. Il Collegio della cautela ha, inoltre, puntualmente sottolineato la circostanza che il capo dell'organizzazione camorristica era disponibile al dialogo con IA e addirittura parlava male con lui di Maiorinc. Si evidenzia, poi, 3 fr la conversazione, nel corso della quale LI spiega a IA come devono essere fatte le estorsioni, e cioè senza mai usare l'arroganza alla quale spesso RI IN. Sempre nell'ottica di dimostrare la partecipazione dell'indagato all'associazione, l'ordinanza impugnata evidenzia che il 15 dicembre 2018 IA aveva partecipato a una riunione con i vertici dell'associazione, e cioè LI e CA. 3. Ritiene il Collegio che il Tribunale del riesame abbia esposto, con un conferente percorso logico argomentativo, le evidenze indiziarie che dimostrano, in termini di gravità indiziaria, la adesione del ricorrente alla indicata consorteria e la funzione strategica da lui assunta per il perseguimento degli scopi del sodalizio e per il suo rafforzamento, in quanto, non solo fungeva da stabile collegamento fra il detenuto AN e il sodalizio. Le censure difensive, invece, oltre che aspecifiche e quindh generiche rispetto alle evidenze esposte nell'ordinanza impugnata, si risolvono in una richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali, inammissibile in questa sede. 4. Quanto alle esigenze cautelari, le critiche non hanno fondamento alcuno. In tema di applicazione di misure cautelari personali, anche a seguito della novella attuata con legge 16 aprile 2015, n. 47, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria;
ne consegue che in presenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa il giudice non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei "pericula libertatis" ma deve soltanto apprezzare l'eventuale sussistenza di segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali trova applicazione in via obbligatoria la sola misura della custodia in carcere. (Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017 - dep. 21/04/2017, Cocciolo, Rv. 27006201).Tale principio, quanto alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, è stato integrato dalla affermazione che qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti accertati, il giudice, pur nel perimetro cognitivo limitato alla verifica della sussistenza delle sole esigenze cautelari, ha Vobbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017 - dep. 28/04/2017, Sinesi, Rv. 26995701). 4 Nella specie, le critiche del ricorrente si presentano generiche in ordine ai rammentati principi. In ogni caso le manifestazioni della partecipazione del ricorrente alla cosca si sono protratte sino al 2019, e, quindi, sino ad epoca recente. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 23 marzo 2023 Il CorOgliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FF IL, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Giovanni Petangelo, che ha insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Salerno ha accolto l'appello del Pubblico ministero presso il locale Tribunale avverso l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari il 17 agosto 2022 e, per l'effetto, previo riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui Penale Sent. Sez. 6 Num. 29931 Anno 2023 Presidente: CAPOZZI ANGELO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 23/03/2023 all'art. 416-bis cod. pen., ha applicato a IA IN ha misura cautelare della custodia cautelare in carcere. Il ruolo contestato all'indagato è quello di partecipe alla associazione di tipo camorristico promossa diretta e organizzata da SO NC unitamente a IN FF e AN RO sino alla morte di SO e, successivamente, da AL GI OR sempre unitamente a IN e AN. Si contesta IA IN di avere fornito il suo apporto all'associazione, quale soggetto di congiunzione tra i membri liberi e quelli detenuti, in particolare fra il genero AN RO e gli altri membri, fungendo da messaggero di disposizioni impartite dal carcere, nonché adoperandosi per il mantenimento dei detenuti. Il G.i.p. aveva escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione di IA all'associazione di tipo camorristico, sottolineando che le condotte contestategli erano unicamente quelle di recapitare ai sodali i messaggi di AN RO dopo ili suo arresto. Ciò non consentiva di ritenere che vi fosse una adesione al gruppo camorristico, e non invece la sola intenzione di aiutare il suo familiare. Nell'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame ha, invece, ravvisato nella condotta del ricorrente i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ritenendo sussistenti anche le esigenze cautelari, sia in considerazione della presunzione relativa di pericolosità, sia in relazione alla gravità del fatto contestato fino alla primavera del 2019. 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione IA, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Vizio di motivazione per insufficienza e manifesta illogicità, in relazione alla sussistenza della adesione del ricorrente all'associazione per delinquere di stampo camorristico e ai gravi indizi di colpevolezza. Le uniche condotte, che legano IA alla consorteria criminale del cognato MA RO, sono rappresentate dalle volte in cui il predetto parla con AL GI e con IN FF, sodale di quest'ultimo, interessandosii circa la corresponsione settimanale di una quota da depositare sul libretto carcerario dello stesso AN. Dunque, non si spiega come le condotte contestate a IA possano ritenersi finalizzate ad apportare un vantaggio all'associazione criminale che viene denominata "Quelli di San Lorenzo". 2.2. Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame non ha evidenziato elementi sufficienti per supportare, nei termini previsti dal legislatore, il convincimento circa la sussistenza della attualità della pericolosità sociale. Invero, le condotte contestate all'indagato 2 risalgono al settembre 2018 e non risulta che il predetto, dopo l'ultimo episodio per il quale si procede abbia commesso ulteriori reati, né che abbia continuato ad andare ai colloqui in carcere con il cognato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2. Il Tribunale del riesame ha illustrato, con considerazioni congrue e logiche, il contributo causale fornito dall'indagato al rafforzamento del sodalizio camorristico, così adeguandosi alla regula iuris in base alla quale la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (Vedi: Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 02). 2.1. Sono state puntualmente richiamate le intercettazioni in carcere, nel corso delle quali l'indagato riferiva ad AN ciò che AL voleva che lo stesso sapesse ("mi hanno detto di dirti One Fashione... tutto bene", riferendosi ovviamente alla estorsione in danno di tale società). Viene, inoltre, viene indicata l'intercettazione che consentiva di rilevare che AN incaricava IA di avvisare i sodali della necessità di prendere contatti con CA US - con il quale il suo gruppo aveva realizzato un furto- che, a breve, sarebbe stato scarcerato, rimarcando la possibilil:à e la convenienza di una collaborazione con tale soggetto. Tale direttiva veniva ribadita da AN in altro colloquio, nel corso del quale il predetto incaricava l'indagato di portare Caput° "sul posto" (e cioè da AL). I successivi esiti dell'attività di intercettazione consentivano d rilevare che, una volta uscito dal carcere nel luglio 2018, CA US, effettivamente, incontrava IA IN, al quale lasciava anche cento euro, e che IA dava seguito all'incarico affidatogli da AN, riferendo il suo messaggio circa la collaborazione con CA a IN FF. L'indagato, poi, nel corso di un colloquio in carcere, riferiva ad AN che IN si era espresso positivamente "sempre che la materia fosse di loro interesse". 2.2. Il Collegio della cautela ha, inoltre, puntualmente sottolineato la circostanza che il capo dell'organizzazione camorristica era disponibile al dialogo con IA e addirittura parlava male con lui di Maiorinc. Si evidenzia, poi, 3 fr la conversazione, nel corso della quale LI spiega a IA come devono essere fatte le estorsioni, e cioè senza mai usare l'arroganza alla quale spesso RI IN. Sempre nell'ottica di dimostrare la partecipazione dell'indagato all'associazione, l'ordinanza impugnata evidenzia che il 15 dicembre 2018 IA aveva partecipato a una riunione con i vertici dell'associazione, e cioè LI e CA. 3. Ritiene il Collegio che il Tribunale del riesame abbia esposto, con un conferente percorso logico argomentativo, le evidenze indiziarie che dimostrano, in termini di gravità indiziaria, la adesione del ricorrente alla indicata consorteria e la funzione strategica da lui assunta per il perseguimento degli scopi del sodalizio e per il suo rafforzamento, in quanto, non solo fungeva da stabile collegamento fra il detenuto AN e il sodalizio. Le censure difensive, invece, oltre che aspecifiche e quindh generiche rispetto alle evidenze esposte nell'ordinanza impugnata, si risolvono in una richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali, inammissibile in questa sede. 4. Quanto alle esigenze cautelari, le critiche non hanno fondamento alcuno. In tema di applicazione di misure cautelari personali, anche a seguito della novella attuata con legge 16 aprile 2015, n. 47, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria;
ne consegue che in presenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa il giudice non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei "pericula libertatis" ma deve soltanto apprezzare l'eventuale sussistenza di segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali trova applicazione in via obbligatoria la sola misura della custodia in carcere. (Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017 - dep. 21/04/2017, Cocciolo, Rv. 27006201).Tale principio, quanto alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, è stato integrato dalla affermazione che qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti accertati, il giudice, pur nel perimetro cognitivo limitato alla verifica della sussistenza delle sole esigenze cautelari, ha Vobbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017 - dep. 28/04/2017, Sinesi, Rv. 26995701). 4 Nella specie, le critiche del ricorrente si presentano generiche in ordine ai rammentati principi. In ogni caso le manifestazioni della partecipazione del ricorrente alla cosca si sono protratte sino al 2019, e, quindi, sino ad epoca recente. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 23 marzo 2023 Il CorOgliere estensore Il Presidente