Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2011, n. 30299
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Sentenza 30 marzo 2011

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Il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori, purché, però, si tratti di una condotta particolarmente grave e sintomatica, tale da lasciar dedurre la mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione anche nel periodo antecedente a quello cui la condotta si riferisce. (Nella specie il tribunale di sorveglianza, decidendo sul reclamo avverso il provvedimento di rigetto del magistrato di sorveglianza, aveva osservato, con motivazione condivisa dalla S.C., che il condannato aveva vissuto l'espletamento della misura più come un'imposizione che come un'occasione di rieducazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2011, n. 30299
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30299
    Data del deposito : 30 marzo 2011

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