CASS
Sentenza 28 luglio 2023
Sentenza 28 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/07/2023, n. 33297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33297 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2023 |
Testo completo
54-)VV-t-AIZA- OR1211KZA sul ricorso proposto da DI NZ IA, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 21 marzo 2023 del Tribunale di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale DR VE, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per l'infondatezza del ricorso;
udito l'avv. Benedetto Scippa, nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10 febbraio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona applicava a GI Di NZ la misura degli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di concorso in abusivismo, di cui all'art. 166 Penale Sent. Sez. 5 Num. 33297 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 13/06/2023 lett. a) e c) T.U.F., e il pericolo concreto ed attuale di reiterazione della condotta criminosa. Il provvedimento veniva successivamente confermato dal Tribunale del riesame che, rigettando l'istanza avanzata dall'indagato, non solo riteneva sussistenti le esigenze cautelari prospettate dal Tribunale, ma ravvisava, in aggiunta, anche un concreto pericolo di inquinamento delle fonti probatorie. 2. Avverso tale ultima ordinanza, ricorre per cassazione l'indagato articolando tre motivi di censura. 2.1. Il primo, formulato sotto i profili del vizio di motivazione e dell'inosservanza di norma processuale (in relazione all'art. 406 cod. proc. pen.), attiene al regime di utilizzabilità degli atti e deduce che il Tribunale del riesame si sarebbe limitato ad una mera collazione di giurisprudenza, senza offrire adeguate argomentazioni in ordine alle censure sollevate dalla difesa, relative non solo all'omessa notifica della richiesta di proroga, ma anche all'assenza di prova che tale proroga fosse stata emessa relativamente alla posizione dell'indagato. 2.2. Il secondo, formulato sotto i profili del vizio di motivazione e della violazione di legge (in relazione all'art. 166 lett. A e C TUF), deduce l'erronea qualificazione del prodotto offerto dall'indagato ai clienti, ritenuto, senza adeguata motivazione, un prodotto finanziario in senso stretto, laddove l'indagato si sarebbe limitato ad offrire la sottoscrizione di contratti di finanziamento qualificabili in termini di negozi sinallagnnatici tra privati aventi per oggetto la categoria di azioni prevista dall'art. 2348 del codice civile. 2.3. Il terzo motivo, anche questo formulato sotto i profili del vizio di motivazione e della violazione di legge, deduce l'assenza di concrete ed attuali esigenze cautelari e il difetto della relativa motivazione, anche alla luce del fatto che mai nessuno dei contraenti si sarebbe lamentato del comportamento del prevenuto e che la stessa Consob si sarebbe espressa sempre in termini dubitativi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile non solo in quanto pone un vizio di motivazione in relazione ad una questione processuale (Sez. 3, Sentenza n. 24979 del 22/12/2017 - dep. 05/06/2018, Rv. 27352501), ma anche perché rimodula la censura in termini differenti rispetto a quelli prospettati dinanzi al al Tribunale del riesame. In quella sede, infatti, il ricorrente si era limitato ad eccepire, esplicitamente, l'omessa notifica della richiesta di proroga delle indagini preliminari, circostanza che, come correttamente evidenziato dal Tribunale, non 2 determina alcuna nullità, né inutilizzabilità degli atti di indagini compiuti dopo la sua presentazione (Sez. 3, n. 23953 del 12/05/2015, Rv. 263653). Viceversa, l'asserita mancanza di un valido provvedimento di proroga è stata eccepita solo in questa sede. E tanto rende la censura inammissibile, atteso che l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini è rilevabile soltanto su eccezione di parte, da proporsi immediatamente dopo il compimento dell'atto o nella prima occasione utile e non, per la prima volta, nel giudizio di legittimità (Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Rv. 274996). 2. Il secondo motivo è infondato. La materialità della condotta non è contestata: il ricorrente, proponeva a cittadini italiani, sul territorio italiano, l'acquisto di azioni "redimibili" della società di diritto inglese Compendium Value Ltd, della quale era rappresentante legale;
azioni che si caratterizzavano per l'attribuzione, al titolare, del diritto di pretendere dagli altri soci o dalla stessa società l'acquisto, ad uno specifico prezzo e in un tempo determinato, delle azioni da lui possedute. Secondo il ricorrente, il contratto non sarebbe né uno strumento, né un prodotto finanziario, ma un semplice contratto sinallagmatico tra privati avente per oggetto le azioni di una società. L'assunto è infondato, in quanto non tiene conto del chiaro tenore letterale dell'art. 166 del TUF, che sanziona lo svolgimento di servizi o attività di investimento e l'offerta fuori sede, la promozione o il collocarnento di prodotti o strumenti finanziari o di servizi o attività di investimento. I servizi e le attività d'investimento sono quelle attività, indicate al comma 5 dell'art. 1 TUF (e fra queste, banalmente, anche la negoziazione), che hanno per oggetto strumenti finanziari, essi stessi individuati attraverso una diversa elencazione contenuta nell'allegato al TUF, nella quale sono ricomprese anche le azioni, quali documenti rappresentativi della partecipazione al capitale di rischio. Cosicché, il prodotto offerto è uno strumento finanziario e, quindi, la negoziazione, professionalmente svolta, del relativo prodotto, qualificato in termini di svolgimento di servizi di investimento di tali prodotti, è soggetta allo specifico regime abilitativo richiesto dallo stesso TUF, la cui violazione è sanzionata dall'art. 166 dello stesso TUF. 3. Il terzo motivo è, invece, inammissibile in quanto formulato in termini eccentrici rispetto alle argomentazioni offerte dal Tribunale. Il Tribunale ha dato atto dell'esistenza un concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio, desurnendo il primo dal carattere organizzato ed imprenditoriale dell'attività di abusiva raccolta, dall'elevato numero di contratti conclusi e dalla protrazione dell'attività illecita 3 fino all'aprile 2022, anche dopo le prime perquisizioni del maggio 2021; il secondo dalla riconosciuta capacità dell'indagato di instaurare rapporti di fiducia con i clienti. A fronte di ciò, il ricorrente si limita a rilevare l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal coimputato GI (utilizzate dalla Corte ai soli fini della ricostruzione del fatto e, peraltro, in termini di mero supporto alle dichiarazioni rese dai sottoscrittori) e l'assenza di denunce o contestazioni a suo carico da parte dei clienti. Circostanze, all'evidenza, estranee alle argomentazioni offerte dal Tribunale e del tutto irrilevanti ai fini della valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari in quanto relative al tema della corretta ricostruzione del fatto. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 giugno 2023 Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale DR VE, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per l'infondatezza del ricorso;
udito l'avv. Benedetto Scippa, nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10 febbraio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona applicava a GI Di NZ la misura degli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di concorso in abusivismo, di cui all'art. 166 Penale Sent. Sez. 5 Num. 33297 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 13/06/2023 lett. a) e c) T.U.F., e il pericolo concreto ed attuale di reiterazione della condotta criminosa. Il provvedimento veniva successivamente confermato dal Tribunale del riesame che, rigettando l'istanza avanzata dall'indagato, non solo riteneva sussistenti le esigenze cautelari prospettate dal Tribunale, ma ravvisava, in aggiunta, anche un concreto pericolo di inquinamento delle fonti probatorie. 2. Avverso tale ultima ordinanza, ricorre per cassazione l'indagato articolando tre motivi di censura. 2.1. Il primo, formulato sotto i profili del vizio di motivazione e dell'inosservanza di norma processuale (in relazione all'art. 406 cod. proc. pen.), attiene al regime di utilizzabilità degli atti e deduce che il Tribunale del riesame si sarebbe limitato ad una mera collazione di giurisprudenza, senza offrire adeguate argomentazioni in ordine alle censure sollevate dalla difesa, relative non solo all'omessa notifica della richiesta di proroga, ma anche all'assenza di prova che tale proroga fosse stata emessa relativamente alla posizione dell'indagato. 2.2. Il secondo, formulato sotto i profili del vizio di motivazione e della violazione di legge (in relazione all'art. 166 lett. A e C TUF), deduce l'erronea qualificazione del prodotto offerto dall'indagato ai clienti, ritenuto, senza adeguata motivazione, un prodotto finanziario in senso stretto, laddove l'indagato si sarebbe limitato ad offrire la sottoscrizione di contratti di finanziamento qualificabili in termini di negozi sinallagnnatici tra privati aventi per oggetto la categoria di azioni prevista dall'art. 2348 del codice civile. 2.3. Il terzo motivo, anche questo formulato sotto i profili del vizio di motivazione e della violazione di legge, deduce l'assenza di concrete ed attuali esigenze cautelari e il difetto della relativa motivazione, anche alla luce del fatto che mai nessuno dei contraenti si sarebbe lamentato del comportamento del prevenuto e che la stessa Consob si sarebbe espressa sempre in termini dubitativi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile non solo in quanto pone un vizio di motivazione in relazione ad una questione processuale (Sez. 3, Sentenza n. 24979 del 22/12/2017 - dep. 05/06/2018, Rv. 27352501), ma anche perché rimodula la censura in termini differenti rispetto a quelli prospettati dinanzi al al Tribunale del riesame. In quella sede, infatti, il ricorrente si era limitato ad eccepire, esplicitamente, l'omessa notifica della richiesta di proroga delle indagini preliminari, circostanza che, come correttamente evidenziato dal Tribunale, non 2 determina alcuna nullità, né inutilizzabilità degli atti di indagini compiuti dopo la sua presentazione (Sez. 3, n. 23953 del 12/05/2015, Rv. 263653). Viceversa, l'asserita mancanza di un valido provvedimento di proroga è stata eccepita solo in questa sede. E tanto rende la censura inammissibile, atteso che l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini è rilevabile soltanto su eccezione di parte, da proporsi immediatamente dopo il compimento dell'atto o nella prima occasione utile e non, per la prima volta, nel giudizio di legittimità (Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Rv. 274996). 2. Il secondo motivo è infondato. La materialità della condotta non è contestata: il ricorrente, proponeva a cittadini italiani, sul territorio italiano, l'acquisto di azioni "redimibili" della società di diritto inglese Compendium Value Ltd, della quale era rappresentante legale;
azioni che si caratterizzavano per l'attribuzione, al titolare, del diritto di pretendere dagli altri soci o dalla stessa società l'acquisto, ad uno specifico prezzo e in un tempo determinato, delle azioni da lui possedute. Secondo il ricorrente, il contratto non sarebbe né uno strumento, né un prodotto finanziario, ma un semplice contratto sinallagmatico tra privati avente per oggetto le azioni di una società. L'assunto è infondato, in quanto non tiene conto del chiaro tenore letterale dell'art. 166 del TUF, che sanziona lo svolgimento di servizi o attività di investimento e l'offerta fuori sede, la promozione o il collocarnento di prodotti o strumenti finanziari o di servizi o attività di investimento. I servizi e le attività d'investimento sono quelle attività, indicate al comma 5 dell'art. 1 TUF (e fra queste, banalmente, anche la negoziazione), che hanno per oggetto strumenti finanziari, essi stessi individuati attraverso una diversa elencazione contenuta nell'allegato al TUF, nella quale sono ricomprese anche le azioni, quali documenti rappresentativi della partecipazione al capitale di rischio. Cosicché, il prodotto offerto è uno strumento finanziario e, quindi, la negoziazione, professionalmente svolta, del relativo prodotto, qualificato in termini di svolgimento di servizi di investimento di tali prodotti, è soggetta allo specifico regime abilitativo richiesto dallo stesso TUF, la cui violazione è sanzionata dall'art. 166 dello stesso TUF. 3. Il terzo motivo è, invece, inammissibile in quanto formulato in termini eccentrici rispetto alle argomentazioni offerte dal Tribunale. Il Tribunale ha dato atto dell'esistenza un concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio, desurnendo il primo dal carattere organizzato ed imprenditoriale dell'attività di abusiva raccolta, dall'elevato numero di contratti conclusi e dalla protrazione dell'attività illecita 3 fino all'aprile 2022, anche dopo le prime perquisizioni del maggio 2021; il secondo dalla riconosciuta capacità dell'indagato di instaurare rapporti di fiducia con i clienti. A fronte di ciò, il ricorrente si limita a rilevare l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal coimputato GI (utilizzate dalla Corte ai soli fini della ricostruzione del fatto e, peraltro, in termini di mero supporto alle dichiarazioni rese dai sottoscrittori) e l'assenza di denunce o contestazioni a suo carico da parte dei clienti. Circostanze, all'evidenza, estranee alle argomentazioni offerte dal Tribunale e del tutto irrilevanti ai fini della valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari in quanto relative al tema della corretta ricostruzione del fatto. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 giugno 2023 Il Presidente