Sentenza 22 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/2002, n. 9136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9136 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2002 |
Testo completo
IN09 1 36 /0 2 Aula 'A' REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO - Presidente R.G.N. 21588/99 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron.24797 Dott. Antonio LAMORGESE - Rel. Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 25/03/02 ConsigliereDott. Stefano Maria EVANGELISTA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GARAVENTA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERTOLONI 41, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GUANCIOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIACOMO VACCAREZZA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS - del legale rappresentante pro tempore, persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2002 Centrale dell'Istituto, * 1284 presso l'Avvocatura -1- rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, FABIO FONZO, giusta procura speciale atto notar FRANCO LUPO di ROMA del 17.12.99 n. rep. 32253; - resistente con procura - avverso la sentenza n. 157/99 del Tribunale di GENOVA, -emessa il 07/01/99 R.G.N. 4865/95;Dep. el 22/1/89; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/02 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Genova, in funzione di giudice del lavoro, la SOC. Garaventa, deducendo l'insussistenza dell'omissione contributiva che l'INPS aveva addebitato ad essa, in relazione ai compensi versati alla sig.ra Iole Maghenzani, in quanto l'attività svolta da costei, di pulizia dei locali aziendali, non integrava un rapporto di lavoro subordinato, conveniva in giudizio il predetto ente previdenziale, perché, accertata la natura autonoma di quel rapporto di lavoro, il convenuto fosse condannato alla restituzione della somma di lire 39.412.490, versata a titolo di condono con riserva di accertamento negativo del debito contributivo. Il Pretore accoglieva la domanda con sentenza del 13 maggio/12 agosto 1997, che appellata dall'INPS è stata riformata dal Tribunale della stessa sede con pronuncia depositata il 22 gennaio 1999. Il giudice del gravame, espressamente affermando di volersi attenere all'orientamento giurisprudenziale elaborato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 15 maggio 1998 n. 4918, ha ritenuto la inefficacia della clausola di riserva di accertamento negativo del debito contributivo apposta dalla società all'istanza di condono previdenziale, a suo tempo presentata, e conseguentemente la mancanza di interesse ad agire per l'accertamento dell'inesistenza dell'obbligazione contributiva a suo carico. 3 Avverso questa pronuncia la soc. Garaventa ha proposto ricorso per cassazione, con un solo mezzo di annullamento. Motivi della decisione Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 81, comma nono, legge 23 dicembre 1998 n. 448 e si duole che il Tribunale abbia omesso di applicare la norma denunciata, la quale, intervenuta nelle more del giudizio di . appello, ha statuito la validità delle clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del debito contributivo, apposte alle domande di condono previdenziale. Il ricorso è fondato. In effetti il giudice del merito nel decidere la controversia non ha tenuto conto dello ius 81, nono comma superveniens, costituito dall'art. , legge 23 dicembre 1998 n. 448, che ha in modo espresso affermato la validità delle clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997 n. 140, e precedenti provvedimenti di legge sempre in tema di condono previdenziale, stabilendo altresì che dette clausole non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito. E proprio in base al tenore letterale della disposizione in esame questa Corte, con giurisprudenza ormai consolidata, ha ritenuto che la domanda di condono previdenziale fatta con riserva di ripetizione non comporta il venir meno della eventuale contestazione del debito contributivo, ed è pertanto ammissibile l'azione dell'interessato diretta all'accertamento negativo del suo debito contributivo (Cass. 8 giugno 1999 n. 5655, Cass. 18 agosto 1999 n. 8698, Cass. 5 aprile 2000 n. 4230, Cass. 2 aprile 2000 n. 5311, e fra le più recenti Cass. 12 dicembre 2001 n. 15652, Cass. 14 dicembre 2001 n. 15793). La sentenza impugnata deve essere perciò cassata e la causa va rimessa per il nuovo esame ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale farà applicazione del principio di diritto ora richiamato. Al giudice del rinvio va demandata la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. q. m.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Genova. Così deciso in Roma, il 25 marzo 2002. placurio Il Presidente Il Consigliere est. IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 22 GIU. 2002 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI CA REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA - DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 IL CANCELLIERE ELLA LEGGE 11-8-73 N: 533