Sentenza 15 aprile 2009
Massime • 1
In tema di furto, sussiste la giurisdizione militare purché abbiano la qualifica di militare il soggetto attivo e quello passivo del reato, nonché il luogo nel quale il furto viene commesso. (Fattispecie concernente il furto di alcuni reperti sottoposti a sequestro probatorio dai C.C. di Ascoli Piceno e da questi lasciati in custodia ai cod. civ. di Milano Marittima, in relazione alla quale si è esclusa l'appartenenza dell'oggetto del furto all'Amministrazione della giustizia, ritenendosi che rilevasse non tanto la condizione giuridica della "res" sottratta, quanto la sua condizione di fatto, da identificare nel concreto e reale possesso del bene ad opera di un'Amministrazione militare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2009, n. 21670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21670 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 15/04/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 361
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 004265/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO AN N. IL 29/01/1978;
avverso SENTENZA del 22/10/2008 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
Udito il Procuratore Generale Militare in persona del Sostituto Dott. Gentile F. che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Piccioni D. in sostituzione dell'avv. Maresi M. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 22.10.2008 la Corte d'appello Militare integralmente confermava la pronuncia 06.03.2008 del Tribunale Militare della Spezia che aveva ritenuto TO IO, carabiniere scelto, e RB HO, appuntato scelto dei Carabinieri, colpevoli di concorso in furto militare pluriaggravato, così condannando: - L'TO, esclusa l'aggravante del mezzo fraudolento, in concorso di attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 59 c.p.m.p., comma 1, n. 1, dichiarate prevalenti, alla pena di mesi 3 di reclusione militare, rimozione del grado;
pene, principale ed accessoria, sospese, non menzione della condanna;
- il RB, parimenti esclusa l'aggravante del mezzo fraudolento, alla pena di mesi 10 di reclusione militare, rimozione del grado;
pena principale ed accessoria sospese;
con applicazione per entrambi del condono di cui alla L. n. 241 del 2006. In fatto era così ritenuto provato che i due predetti imputati, nella qualità di militari in servizio presso la Stazione Carabinieri di Milano Marittima, si fossero impossessati di alcuni reperti (due abiti da uomo, dieci pantaloni tipo jeans, deodoranti e profumi) sottoposti a sequestro probatorio dai carabinieri di Ascoli Piceno e provvisoriamente custoditi presso gli archivi della predetta Stazione;
fatto accertato il 05.08.2005.
Premesso che la suddetta merce veniva rinvenuta nella disponibilità degli imputati, in particolare - per quel che qui ancora interessa - due jeans presso l'TO, e che entrambi avevano ammesso il fatto, rilevava detta Corte esaminando le doglianze degli appellanti:
a) sussisteva la giurisdizione militare, ancorché si trattasse di corpi di reato di pertinenza dell'amministrazione civile della Giustizia, atteso il concreto rapporto di custodia, fatto essenziale in tema di furto;
b) sussisteva l'aggravante della violenza sulle cose, posto che risultavano rimossi i nastri adesivi che chiudevano i sacchi che contenevano i reperti, e ciò necessariamente era stato fatto dagli imputati che si erano impossessati degli stessi;
c) esisteva rapporto di specialità tra il furto militare in questione ed il reato di cui all'art. 351 c.p. per il quale l'TO era stato prosciolto dal Gup di Ravenna con sentenza 16.04.2008;
d) sussisteva l'elemento psicologico ed in particolare andava esclusa la possibilità che i due imputati ritenessero trattarsi effettivamente di cose abbandonate, destinate alla distruzione;
e) non era concedibile l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, ne' quella della riparazione dello stesso;
f) non era concedibile all'TO, che aveva partecipato al fatto nel suo complesso, l'attenuante della minima partecipazione, ex art.114 c.p.;
g) non era riducibile l'entità delle pene irrogate.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il solo imputato TO che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni: a) difetto della giurisdizione militare stante la non militarità dell'oggetto del reato (appartenente all'amministrazione della giustizia), il che avrebbe impedito che esso ricorrente fosse sottoposto a due procedimenti per lo stesso fatto;
b) l'aggravante della violenza sulle cose non era stata contestata ad esso TO e dunque non gli poteva essere addebitata;
in mancanza di ciò la posizione andava trasmessa all'Autorità Giudiziaria ordinaria per connessione;
c) le condizioni oggettive dei contenitori, che, come riferito da tutti i testi, erano privi di timbri e specifiche annotazioni, lasciavano credere trattarsi effettivamente di merce destinata al macero, come del resto detto dal RB, suo superiore, ad esso ricorrente;
d) errato diniego delle attenuanti della minima partecipazione al fatto, del danno lieve e del danno risarcito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso, infondato in ogni sua prospettazione, deve essere rigettato con tutte le dovute conseguenze di legge.
Va premesso che la ricostruzione in fatto - nelle sue linee di massima - come operata dai giudici del merito, alla stregua delle risultanze tutte di causa e delle stesse dichiarazioni degli imputati (trovati in possesso della merce oggetto del reato e sostanzialmente confessi), non è qui in discussione. Valutando dunque le questioni di diritto devolute con il ricorso proposto dall'TO, deve rilevare questa Corte quanto segue.
3/a - Deve essere confermata la giurisdizione militare come pertinente nella fattispecie. In tal senso occorre far riferimento all'insegnamento giurisprudenziale che questa Corte ha già avuto modo di esprimere in proposito (cfr. Cass. Pen. SS.UU., n. 7 in data 14.06.1980, Rv. 146698, Farina;
Cass. Pen. Sez. 1, n. 7449 in data 10.02.2006, Rv. 233726, Confi, giurisd. in proc. Aprile) e che qui va ribadito, secondo cui sussiste la giurisdizione militare, in tema di furto, alla triplice condizione della qualifica militare del soggetto attivo, di quello passivo e del luogo nel quale il furto viene commesso. Orbene, applicando tale canone alla presente vicenda, è di sicura evidenza la ricorrenza di tutti i suddetti requisiti. Nessuna questione sulla qualifica dei soggetti attivi (entrambi Carabinieri) nè sulla militarità del luogo (la Stazione dell'Arma in quel di Cervia - Milano Marittima). La contestazione della difesa si incentra sulla qualifica militare del soggetto passivo, in tal senso sostenendosi l'appartenenza dell'oggetto del furto all'amministrazione civile della Giustizia. Così, però, non è. Essendo il furto reato non contro la proprietà, ma contro il possesso ("chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene..."), ed in tal senso rilevando - per tradizionale insegnamento giurisprudenziale - non tanto la condizione giuridica della res sottratta, quanto la sua condizione di fatto, deve convenirsi e concludere nel senso che le cose oggetto del sequestro operato dai Carabinieri di Ascoli Piceno, lasciate - sia pur informalmente - in momentanea custodia nei locali dell'anzidetta Stazione, fossero nel concreto e reale possesso di quel Comandante (quale responsabile della Stazione stessa). Quel che conta, dunque, a questi fini, non è certo la finale destinazione della merce in questione (corpi di reato da rimettere alle valutazioni della competente A.G. ordinaria), ne' la sua qualificazione processualistica, ma la concreta situazione al momento del furto. In tal senso i due sacchi e la valigia, lasciati (per momentanei problemi logistici) dai militari di Ascoli Piceno ai colleghi locali, erano rimessi alla custodia di fatto dei carabinieri di Milano Marittima. In definitiva gli imputati, autori del furto, in quel momento sottraevano la merce ai loro colleghi militari responsabili di quella custodia. E nulla cambia se pur si trattava di custodia di fatto e non giuridicamente formalizzata. Si è realizzata, così, nella fattispecie, la completa sussistenza della sopra ricordata triplice condizione per la giurisdizione militare. Ciò posto, va anche - di conseguenza - esclusa la coincidenza con l'azione penale promossa dalla competente Autorità Giudiziaria ordinaria per il reato comune di cui all'art. 351 c.p., per gli elementi differenziali di specificità, dovendosi comunque rilevare la maggiore gravità del furto militare, con le aggravanti contestate e riconosciute, rispetto al reato di cui all'art. 351 c.p. che, invero, reca clausola di salvezza ("qualora il fatto non costituisca un più grave delitto").
3/b - È parimenti infondato il secondo motivo di ricorso cfr. sopra sub 2/b che è strutturato sulla premessa che ad esso imputato TO non sarebbe stata contestata l'aggravante di aver agito con violenza sulle cose. Così - all'evidenza - non è, posto che il capo d'imputazione, formulato secondo tecnica descrittiva analitica, riconduce sì l'effrazione degli involucri all'azione materiale del RB, ma dopo avere attribuito tutta l'illecita condotta al concorso di entrambi. E poiché, in un reato eseguito in forma concorsuale, non hanno più valore autonomo le singole frazioni di condotta singolarmente poste in essere, la lettura proposta dall'odierno ricorrente non può esser accolta siccome, alla fine, negatoria della stessa contestata, riconosciuta e sostanzialmente ammessa concorsualità nel delitto. Ne deriva quindi l'improponibilità anche delle conseguenze che la difesa vorrebbe trarre da tale errata premessa.
3/c - Non diversa sorte può avere il terzo motivo di ricorso cfr. sopra sub 2/c con il quale il ricorrente imputato ripropone tema già avanzato nelle precedenti sedi di merito e già correttamente respinto dai giudici di primo e secondo grado. La sussistenza dell'elemento psicologico è conclamata da plurimi elementi in fatto (l'esistenza di cartello descrittivo sugli involucri, il possesso della chiave del locale in capo al correo RB, ecc.) che fanno escludere l'ipotizzata misconoscenza, da parte degli imputati, della reale natura della merce. Trattasi di valutazione di merito non censurabile in questa sede. Va poi rilevato, comunque, come l'eventuale destinazione al macero - questa è la tesi difensiva - non autorizzava certo al saccheggio fin tanto che detta merce era, in ogni modo, nella custodia del responsabile del reparto. Non si trattava, dunque, anche in ipotesi, di res nullius (almeno fino alla decisione finale di disfarsene), ma di cose non ancora dimesse, di pertinenza - almeno custodiale - dell'amministrazione militare. 3/d - Vanno infine respinte anche le ultime questioni cfr. sopra sub 2/d proposte dal ricorrente imputato TO. Trattasi, ancora, di deduzioni già avanzate nei precedenti gradi di giudizio e già correttamente disattese dai giudici del merito.
Non può essere riconosciuta la diminuente della minima partecipazione al fatto (art. 114 c.p.) che sussiste solo - per univoca e quanto mai consolidata giurisprudenza - allorché la partecipazione del correo sia così trascurabile da poter essere mentalmente rimossa senza che ne derivi qualche incidenza nel quadro generale della vicenda illecita. Così non può essere dunque per chi, come l'TO, sia coautore materiale della sottrazione di parte, anche se minoritaria, della complessiva res furtiva. Non sussiste neppure la chiesta attenuante della speciale tenuità del danno (art. 62 c.p., n. 4) posto il valore complessivo della merce sottratta, dovendosi sempre far capo alla concorsualità nell'intero furto. Anche sul punto trattasi di valutazione, peraltro corretta, su base di fatto non censurabile in questa sede di legittimità.
Infine anche sulla richiesta dell'attenuante del risarcimento del danno (art. 62 c.p., n. 6) i giudici del merito hanno deciso correttamente, rilevando come non può sussistere detta attenuante nell'invocata forma della restituzione che, per aver rilievo a questi fini, deve essere spontanea e completa, atteso che l'TO ebbe a consegnare spontaneamente solo il secondo paio di jeans, e solo dopo che fu rinvenuto il primo non per sua ammissione, ma a seguito di perquisizione d'autorità.
Tutte tali proposizioni del ricorrente sono dunque da respingere, in quanto non fondate.
4. In definitiva il ricorso, infondato in tutte le sue proposte deduzioni, deve essere rigettato.
Alla completa reiezione del gravame consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente TO IO al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2009