Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2001, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN 01328 /01 REPUB ICA IT IA POR LO ITA MAND LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - R.G.N. 11896/98 2738Cron. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere - Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Ud. 17/10/00 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio" SENT ENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 per diritti L. sul ricorso proposto da: " 31 GEN 2001 IL CANCELLIERE CENERENTOLA DITTA DI ARCANGELETTI DANIA, in persona LIFE 3000 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CANCELLERIA domiciliato in ROMA VIA RODI 32, presso lo studio dell'avvocato CHIOCCI MARTINO U.. rappresentato e CG408108 difeso dagli avvocati BALDINELLI GIANCARLO, MONACELLI MARIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI FERRARA;
intimato 2000 avverso la sentenza n. 190/97 del RE di FERRARA, 4248 depositata il 21/05/97 R.G.N. 1711/95; -1- . . r D CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE udita la relazione della causa svolta nella pubblica UFF GIO COPIE Richiesta copia studio udienza del 17/10/00 dal Consigliere Dott. Francesco dal Sig. d'AMAT per diritti L.
3.000. Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato BALDINELLI;
IL CANCELLIERE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. LIRE 3000 CANCELLERIA CGOZZU -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 15/11/95 GE DA, titolare della ditta EN, proponeva opposizione avverso la ordinanza ingiunzione dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Ferrara del 19/10/95 per il pagamento della somma di £ 1.809.300, a titolo di sanzioni per l'irregolare assunzione delle lavoratrici AG, NZ, MA e IO e ne chiedeva l'annullamento. L'Ispettorato contrastava la domanda ed il RE di Ferrara, con sentenza del 14/2 - 31/5/97, rigettava il ricorso, rilevando che dalle dichiarazioni della AG all'Ispettore del lavoro, confermate poi nella deposizione resa innanzi al RE, era emerso che la stessa non aveva alcuna ingerenza nell'impresa, né alcun potere di controllo e svolgeva semplici mansioni di commessa, soggetta alle direttive impartite dalla GE, tramite il suo rappresentante di fatto NC LT;
era emerso, inoltre, che la AG percepiva la somma di £ 1.200.000 mensili e che aveva sottoscritto il contratto di associazione in partecipazione solo per non perdere il posto di lavoro;
ne conseguiva che il detto schema contrattuale era simulato e finalizzato solo ad eludere la normativa vincolistica del rapporto di lavoro. Le dichiarazioni della AG erano state confermate dalle deposizioni rese innanzi al RE del lavoro di Ferrara dal teste Di RO, nonché da RL IS, NZ NA 1 TA e MA NN. Dalle medesime dichiarazioni testimoniali era emerso che le lavoratrici MA, NZ ed RL erano state assunte, senza alcuna osservanza della normativa in tema di lavoro ed era emerso inoltre che la ricorrente era informata della presenza nel negozio della RL, tramite il procuratore di fatto NC. Pertanto sussistevano le violazioni e legittima era la ordinanza ingiunzione impugnata. Il ricorso doveva perciò essere respinto. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la ditta EN di GE DA, fondato su tre : motivi. Non si è costituito in giudizio L'Ispettorato del Lavoro. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione dell'art. 2549 c.c. (art. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che la riconducibilità del rapporto in uno o in altro degli schemi legali della associazione in partecipazione ed il lavoro subordinato era legata alla indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza degli elementi che caratterizzavano i due contratti ed in particolare dell'obbligo di rendiconto periodico e della partecipazione dell'associato al rischio d'impresa per il primo (essendo compatibile con tale contratto la garanzia di un guadagno minimo. garantito) e la sussistenza della 2 subordinazione per il secondo. Nel caso di specie era emerso che le parti avevano stipulato nell'anno 1991 un contratto di associazione in partecipazione, registrato e prorogato anche per il 1992; che l'associata ordinava la merce, senza preavvertire l'associante, 1 comunicava giornalmente gli incassi, registrandoli sul registro dei corrispettivi, e prelevava le somme per la ordinaria amministrazione;
che la stessa associata prelevava direttamente dalla cassa quanto ad essa spettante in base alla percentuale concordata e non era obbligata ad rigido orario di lavoro, anche se era tenuta a aprire e chiudere il negozio;
che la associata non era tenuta alla trasmissione dei certificati di malattia e liberamente decideva sul periodo di ferie da fruire. Gli elementi di fatto deponevano per la sussistenza della associazione in partecipazione, ma il RE immotivatamente non ne aveva tenuto conto. Lamentando, col secondo motivo, violazione degli artt. 1414, 1417 c.c., 112 CPC (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che l'Ispettorato del Lavoro non aveva fornito prova alcuna, limitandosi ad una generica elencazione degli elementi distintivi dei due istituti, senza nemmeno chiedere prova in ordine alla simulazione del contratto prodotto, per cui il RE, affermandone la simulazione, era andato ultra petita ed aveva violato il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato. 3 Lamentando, col terzo motivo, omessa, insufficiente motivazione (art. 360 n. 5 CPC), deduce il ricorrente che il RE, disattendendo la prova offerta dalla ricorrente per dimostrare la reale natura del rapporto, aveva omesso ogni accertamento ed ogni motivazione, limintandosi a respingere il ricorso. Ciò valeva anche per la parte relativa alle lavoratrici MA, NZ ed RL, per le quali si è limitato alla affermazione che dalle risultanze istruttorie era emersa la loro assunzione in violazione della normativa in materia di lavoro. Agli atti c'era la prova contraria ed il RE aveva l'obbligo di motivare la sua decisione, ma non l'aveva fatto. La sentenza quindi doveva essere cassata. Il ricorso è infondato. I tre motivi vanno trattati congiuntamente, perché sono aspetti della medesima censura. Il RE ha congruamente motivato la decisione, indicando le fonti del suo convincimento ed i fatti accertati in ordine alla direzione dell'azienda, riservata alla ricorrente ed esercitata tramite un suo rappresentante di fatto, alle mansioni esercitate dall'associata AG di semplice commessa senza alcuna facoltà di ingerenza nella impresa né alcun potere di controllo, alla retribuzione mensile percepita dalla stessa ed ai motivi per i quali aveva sottoscritto il contratto di associazione in partecipazione (solo per non : perdere il posto di lavoro); anche per le altre lavoratrici la 4 motivazione, pur essendo più stringata, è congrua perché richiama gli accertamenti di fatto e le fonti di prova esaminate per la AG. Con i tre motivi di ricorso non vengono evidenziati errori e vizi logici della motivazione, ma si propone solo una diversa ricostruzione e valutazione dei fatti, assertivamente migliore rispetto a quella operata dal giudice di merito, senza censure specifiche alla sentenza: il ricorrente in sostanza si limita ad elencare nel primo motivo gli elementi di prova addotti dalla difesa e che non sarebbero stati valutati dal RE;
a porre nel secondo una questione di ultrapetizione assolutamente infondata, perché non vi è un problema di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, non sussistendo una pronuncia, neanche incidentale, di simulazione del contratto di associazione in partecipazione, ma una semplice qualificazione giuridica del rapporto intercorso fra le parti, che rientra nei poteri del giudice, come riconosce lo stesso ricorrente nel primo motivo;
a sollevare, infine, col terzo una censura di mancato accertamento della reale natura del rapporto ed insufficienza di motivazione troppo generica ed immotivata per poter scalfire la sentenza impugnata. Il ricorso va quindi rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, non essendosi l'altra parte costituita.
P. Q. M.
LA CORTE rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in 5 ordine alle spese. Roma 17 ottobre 2000 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. zionano sell 3 3 0 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 1 5 A . I S . Depositata in Cancelleria T S D N R , A T A O ogri, 30 GEN. 2001 ' 3 , L L 7 L A L - S O E 8 E - B D P MA D IL C. MAZORATORE 1 I S I 1 D I S N E N DI CANCELLERIA སྐ A E R G E T P S G O S U E I S G T O A R A E P D O L M C O E I , T A T O A I L R D R L T I E E S D I T D G N O E E R S E 6