Sentenza 2 dicembre 2005
Massime • 1
In tema di riabilitazione, in caso di condanna a pena condizionalmente sospesa, per determinare la decorrenza del termine allo spirare del quale, a norma dell'art. 179 cod. pen., può essere presa in esame la richiesta, occorre fare riferimento al momento in cui risulti passata in giudicato la sentenza di condanna, e non al termine stabilito per l'estinzione del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2005, n. 44934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44934 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 02/12/2005
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 4144
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 001055/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PI RE N. IL 28/11/1971;
avverso ORDINANZA del 11/05/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Milano.
OSSERVA
1. Con ordinanza dell'11 maggio 2004, il tribunale di sorveglianza di Milano dichiarava inammissibile l'istanza di riabilitazione avanzata da PI RE, sul rilievo che, ai tini della concessione dei beneficio richiesto, la sentenza di condanna pronunciata a suo carico era passata in giudicato in data 8 ottobre 1996 sicché li termine quinquennale previsto dagli artt. 163 e 167 c.p. per l'operatività dell'effetto estintivo correlato alla sospensione condizionale della pena era maturato il 7 ottobre 2001 ma da tale ultima data, coincidente con il verificarsi dell'effetto estintivo, doveva farsi decorrere l'ulteriore termine quinquennale previsto dall'art. 179 c.p., comma 1, coincidente con la data del 7 ottobre 2006, non ancora maturato.
Ricorre per Cassazione il PI a mezzo de suo difensore, il quale deduce, sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge, che il tribunale aveva erroneamente applicato l'art. 179 c.p., osservando che la giurisprudenza di legittimità era da tempo orientata nel senso che il termine stabilito per ottenere la riabilitazione, anche nel caso di sospensione condizionale della pena, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
2. Il ricorso è fondato.
L'art. 179 c.p., comma 1, dispone che "la riabilitazione è conceduta quando siano decorsi almeno tre anni dai giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta". La giurisprudenza di questa Corte Suprema, anche se non recentissima, è orientata nel senso che "in tema di decorrenza del termine previsto per la riabilitazione dall'art. 179 c.p., comma 1 nel caso di condanna a pena condizionalmente sospesa, conseguendo l'estinzione del reato all'impossibilità di eseguire la pena per il decorso del termine previsto dall'art. 163 c.p., tale impossibilità, siccome l'estinzione stessa, non possono che retroagire al momento dei passaggio in giudicato della sentenza di condanna, posto che l'evento dedotto in condizione (mancata commissione nei cinque anni per i delitti e nei due anni per le contravvenzioni, di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole in una con (adempimento degli obblighi imposti), si è avverato" (Cass., Sez. 6^, 28 giugno 1990, Di Fonzo, in Cass. Pen. mass. ann., 1992, n. 200, p. 318; Id., Sez. 1^, 2 ottobre 1984, Battistelli, in Riv. Pen., 1986, 2^, p. 111; Id., Sez. 4^, 26 giugno 1975, Leone, in Cass. pen. mass. ann., 1976, n. 879, p. 746).
L'ordinanza impugnata deve essere quindi annullata e gli atti rinviati ai tribunale di sorveglianza di Milano per un nuovo esame dell'istanza avanzata dal PI.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606 e 623 c.p.p. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Milano. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2005