Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2001, n. 10757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10757 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE SU RE075740 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CASSAZIONE Oggetto S Z ONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Guglielmo SCIARELLI R.G.N. 23490/99 - Cron.233.25 Dott. Alberto SPANO' Consigliere - Consigliere Rep. Dott. Fernando LUPI Consigliere Ud. 19/04/01 Dott. Donato FIGURELLI Rel. Consigliere Dott. Natale CAPITANIO ha pronunciato la seguente 254 S E NTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI S. FELICE CIRCEO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE REGINA MARGHERITA 46, rappresentato e difeso dall'avvocato RUGGERO FRASCAROLI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
EC CO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE G. CESARE 109, presso lo studio dell'avvocato TIZIANA PIRONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LANFRANCO TONELLI, giusta delega in atti;
2001 1851 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 18/99 del Tribunale di LATINA, depositata il 18/06/99 R.G.N. 2221/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato LIUZZI per delega FRASCAROLI;
udito l'Avvocato TONELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. م س کا -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO EN EC con ricorso depositato in data 27 febbraio 1992 conveniva in giudizio davanti al Pretore di Latina il Comune di S. Felice al Circeo chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per la ritardata assunzione obbligatoria e per la mancata costituzione della posizione assicurativa. Con sentenza in data 31 gennaio 1994 il Pretore di Latina rigettava la domanda e compensava le spese del giudizio. Con sentenza non definitiva in data 27 gennaio . m 1999 il Tribunale di Latina, in parziale a س t i accoglimento dell'appello principale del EC, م ا ء r al Circeo al condannava il Comune di S. Felice P favore per la risarcimento del danno in di lui mancata assunzione e dichiarava inammissibile l'appello incidentale del Comune, rimettendo con laseparata ordinanza le parti davanti a sé per determinazione del dovuto risarcimento. Il Tribunale Osservava che risultava documentalmente provato che il EC in data 21 luglio 1987 era stato obbligatoriamente avviato al lavoro ai sensi della legge 14 luglio 1957 n. 594 1985 n. 113come modificata dalla legge 29 marzo presso il Comune di S. Felice al Circeo, perché 3 venisse adibito al centralino telefonico. Il Comune di S. Felice al Circeo si era rivolto in via d'urgenza al Pretore per la declaratoria di illegittimità del disposto avviamento. Dopo la reiezione del ricorso in via d'urgenza ✓ da parte del Pretore del T.A.R. con decisione passata in giudicato, il commissario ad acta a tal l'assunzione in servizio fine nominato deliberava del EC con decorrenza dal 21 luglio 1987 e con is decorrenza economica dalla data in cui il EC er effettivamente preso avrebbe formalmente ed t i servizio. up Sulla base di tali premesse, continuava il C Tribunale, appariva contraddittorio l'iter argomentativo del Pretore, secondo il quale le norme violate dalla P.A. non salvaguardavano specifiche posizioni soggettive del cittadino. Era configurabile nella specie, concludeva il Tribunale, un inadempimento del Comune che era stato riconosciuto dal provvedimento amministrativo di assunzione del EC deliberato dal commissario ad acta. Da tale inadempienza era derivato al predetto un danno ingiusto rappresentato dalle non percepite 4 retribuzioni in relazione alla qualifica funzionale riconosciutagli per il periodo intercorrente dalla costituzione del rapporto sino alla data del 23 gennaio 1989, data in cui il EC aveva trovato altra occupazione. Ricorre per cassazione il Comune di S. Felice al Circeo con un articolato motivo. Resiste il EC con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo di ricorso il Comune di S. Felice al Circeo, denunziando n violazione e erronea applicazione della legge n. e t 113 del 1985 nonché dell'art. 2043 c.c., deduce che i op espresso da in conformità all'orientamento questa Corte l'azione di risarcimento del danno P nei confronti della P.A. presuppone la sussistenza di un evento dannoso, la sua riferibilità alla condotta della P.A. e la imputabilità di tale danno a dolo o colpa della medesima. Sotto tali profili, continua il Comune ricorrente, non poteva addebitarsi alla P.A. alcuna ingiustizia del danno né alcun dolo o colpa, posto che ai sensi dell'art. 3 della legge 29 marzo 1985 n. 113 esso Comune non era tenuto ad assumere il EC sia perché in detto Comune v'era un solo 5 posto in organico di centralinista telefonico, già occupato da altro dipendente invalido assunto prima della legge n. 113 del 1985 e sia perché secondo il dettato normativo l'obbligo di assunzione sorge soltanto per quelle amministrazioni pubbliche che abbiano un centralino con almeno cinque linee interne e adeguato alle esigenze dei non vedenti. Tale circostanza non era ravvisabile per il Comune di S. Felice al Circeo che aveva un centralino con una sola linea urbana. r conclude La delibera commissariale pertanto non poteva sortire alcun il Comune ricorrente - t presupposti effetto per carenza assoluta dei or richiesti dalla legge. P Con il controricorso il EC eccepisce l'inammissibilità del ricorso per difetto di specialità della procura ad lites rilasciata a margine del ricorso medesimo al difensore dal legale rappresentante del Comune senza indicazione dell'atto di impugnazione delegato e ciò ai sensi dell'art. 365 c.p.c.. In secondo luogo eccepisce l'inammissibilità c.p.c., indel ricorso ai sensi dell'art. 329 quanto i motivi dedotti in sede di legittimità sarebbero nuovi rispetto a quelli proposti con 6 l'atto di appello. In terzo luogo, infine, il controricorrente deduce l'infondatezza del ricorso nel merito. Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di specialità della procura ai sensi dell'art. 365 c.p.c., avendo il legale rappresentante del Comune conferito al difensore il mandato ad lites con la procura a margine del ricorso per cassazione, con il quale, tra le altre facoltà, si concedeva a g detto difensore la delega a "rappresentare e n difendere il Comune nel presente giudizio”. o r Come già questa Corte ha avuto modo di t precisare, la procura rilasciata а margine del p o ricorso per cassazione con riferimento esplicito al P "presente procedimento" espressione similare) ) 0 conferita per il giudizio di deve ritenersi legittimità, perché deve ritenersi speciale nel senso richiesto dall'art. 365 c.p.c. pur in assenza di espresso richiamo а tale giudizio e pur contenendo anche la menzione di altre facoltà concesse al difensore. A tale conclusione si deve pervenire sulla base principio della conservazione degli atti del processuali sancito dall'art. 159 c.p.c., in forza 7 del quale la procura in questione potrebbe ritenersi invalida soltanto se contenesse espressioni tali da escludere univocamente la volontà del rappresentato di delegare il difensore (v. alla proposizione del ricorso per cassazione Cass. 11 marzo 1998 n. 2676). Nella specie, però, il mandato ad lites concesso al difensore per il ricorso per cassazione non è univocamente incompatibile con la facoltà di rappresentanza per il giudizio esecutivo (con evidente riferimento alla fase successiva a quella del giudizio di cassazione) о con quella di rinunziare o transigere o nominare altri difensori (a prescindere dalla validità o no di tali deleghe in relazione alla natura pubblicistica dell'ente rappresentato). respinta l'eccezione di Va del pari inammissibilità del ricorso ex art. 329 c.p.c., perché il Comune, risultato vittorioso in primo grado, ove aveva rappresentato anche le difese e. (1)proposte in questa sede, sia pure genericamente, nel rigetto nel merito della domanda avversaria. Il proposto ricorso è, comunque infondato. Invero il diritto del EC, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune di S. Felice, sorge (1) aggiungani olops "genericamente, le sequent, parole:в nel ginocizio di secondo grado aveva assolto all'onere di insistere... Matale Cogitouris direttamente dalla legge. L'art. 6 commi 4 e 5 della legge 29 marzo 1985 n. 113 sancisce l'obbligo dei datori di lavoro pubblici di assumere, entro sei mesi dalla richiesta dell'Ispettorato del Lavoro dalla previsti dall'apposito scadenza dei termini concorso, un lavoratore non vedente fornito dei prescritti requisiti di abilitazione nel posto di centralinista telefonico non solo nell'ipotesi in cui il centralino sia fornito di almeno cinque linee telefoniche (v. art. 3 comma 4), ma anche in quella in cui vi sia un solo posto occupato da centralinista vedente. Anche in tale ultimo caso, infatti, è previsto che almeno un posto (corrispondente alla riserva del 51% v. art. 3 cit. comma 4) sia attribuito al centralinista non vedente. Il Comune, perciò, non poteva addurre a della mancata assunzione la giustificazione di cinque linee telefoniche del mancanza centralino, avendo ammesso che v'era già un posto di centralinista occupato da un vedente, sia pure invalido civile. Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e 9 vanno liquidate come da dispositivo con distrazione Lanfranco Tonelli, dell'avv. in favore antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune ricorrente alle spese del giudizio in lire 50.000 oltre lire 6.000.000 (sei milioni) per onorari da distrarre in favore dell'avv. Lanfranco Tonelli. Così deciso in Roma il 19 aprile 2001. il Presidente: bylichen Quall Il Cons. estensore: Matale Cajitans IL CANCELLIERE Depositata i Cancellería $3 AGO. 2001 Oggi, A M E IL CANCELLIERE/ R P U S E T R O C 3 3 5 . N 3 7 - 8 - 1 1 E G G E L A L L E D 10