Sentenza 9 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2002, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 0 1870 /02 % DEL DLO TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ---- SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G. N. 6265/99 Cron. 4617Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere Rep. - Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 25/10/01 Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: DI IA GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GIORDANI 22, presso lo studio dell'avvocato FABBRI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TRIONI GUIDO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ITAL SERVIZI AUTOMOBILISTICI SISA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A CHINOTTO 1, rappresentato e 2001 difeso dagli avvocati BERETTA STEFANO CELEBRANO Giulio, 4100 TRIFIRO' SALVATORE C\O CELEBRANO G;
CELEBRANO GIULIO, -1- giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 133/98 del Tribunale di LODI, depositata il 31/03/98 R.G.N. 586/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato FABBRI;
udito l'Avvocato CELEBRANO;
| udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Pretore di Lodi, in parziale accoglimento della domanda ha condannato la dal sig. Di OI CO, proposta 3.305.146, oltre accessori s.p.a. SISA a pagargli L. e indennità trasferta, di di titolo spese di lite, a determinata tramite ctu contabile, nella misura contrattualmente prevista per le trasferte da 7 а 14 ore giornaliere, pari a un terzo, rispetto alla misura intera. il quale il Di OI lamentava che L'appello, con erroneamente il Pretore avrebbe determinato il diritto alla indennità di trasferta nella misura di un terzo, in quanto la EY avendo la residenza in Lodi vecchio ed iniziato prestazione in Lodi, egli aveva il diritto alla indennità di trasferta nella misura intera, perché costretto fuori dalla residenza per tutta la giornata e quindi oltre le 21 è stato respinto dal Tribunale di Lodi con sentenza 13 febbraio/31 marzo 1998 n. 133, la quale, ha rilevato che ore, la circostanza dedotta con il motivo di appello, e cioè il è rimasta sfornita di prova. superamento delle 21 ore, Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Di OI, con unico motivo. La intimata si è costituita con controricorso, resistendo. memoria ai sensi depositato Entrambe le parti hanno dell'art. 378 c.p.c. 3 Motivi della decisione motivo ricorso il ricorrente, deducendo di Con unico violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367, 1371 cod.civ. in riferimento agli artt. 20B e 21B del ccnl 23.7.1976 per gli autoferrotranvieri, nonché degli accordi aziendali del 26.6.1979 e 31.7.1989; omesso esame motivazione di un punto decisivo della controversia, insufficiente e contraddittoria in ordine a punti decisivi della controversia (art. n.360, 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere omesso di considerare la prova documentale costituita dai fogli presenza, e per avere male EY in base alle quali interpretato le contrattuali, norme tempi assenze fuori casa andrebbero sommati i delle cumulate nelle 24 ore. Il motivo è inammissibile, sotto vari profili: perché interpretazione di deduce un vizio di motivazione nella norme contrattuali a fronte di una decisione della sentenza sul difetto di prova di trasferte più impugnata basata riepilogata dal ctu;
perché non deduce specificatamente inla prova documentale lunghe di quelle accertate tramite avrebbe errato nel ritenere non quali casi il Tribunale superate le 14 ore giornaliere;
infine perché non riproduce le norme contrattuali della cui interpretazione si duole. 4 contratto collettivo è Infatti la interpretazione del demandata al giudice del merito ed è censurabile in sede di violazione dei sotto il profilo della legittimità solo canoni legali di ermeneutica contrattuale fissati dagli 0Cod.civ. del vizio di motivazione artt. 1362 e segg. n. 714; Cass. 21 aprile 1997 (Cass. 24 gennaio 1997 n. 3430; Cass. 16 giugno 1998 n. 5996). Inoltre, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, la denunzi Cassazione sotto il parte che con ricorso per profilo del difetto di motivazione l'interpretazione del contratto collettivo da parte del giudice di merito ha l'onere di indicare e riprodurre analiticamente nel ricorso contratto collettivo 0 da questo la norma contenuta nel richiamata, non essendo consentito alla Corte di Cassazione suddette esercitare il in difetto delle indicazioni controllo di legittimità sulla sentenza impugnata (Cass. 27 maggio 1998 n. 5251; Cass. 19 maggio 1995 n. 5526). Infine, per quanto riguarda la doglianza sulla erronea interpretazione della prova documentale, si deve ricordare che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì sola di controllo, sotto il profilo della la facoltà 5 coerenza logico formale, correttezza giuridica e della svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare delle argomentazioni le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, tra le complessive risultanze del processo, di scegliere, idonee dimostrare la quelle ritenute maggiormente a veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, cosi', dei mezzi di all'uno all'altro prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla liberamente prevalenza 0 legge). (Cass. Sez. Un. 27 dicembre 1997 n. 13045). Il ricorso va pertanto respinto. e vengono seguono la soccombenza Le spese processuali oltre L. tre milioni per liquidate in L. onorari di avvocato. ва соде
p.q.m.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le 36.000(18,59 €) spese del presente giudizio liquidate in L. 36. oltre L. tre milioni per onorari di avvocato. (1549.37 €) Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 25 ottobre 2001 Il Presidente: Vincenzo Mh es Il Consigliere Estensore Aldo se namlin I D A , S 0 3 Dhille S O 1 L A . 3 L T T 5 , O R B A . 'A Lavir-ind-trasf-digioia-c S I N E L D P L S E 3 A I T 7 D RG 6065/1999 - N S I 8 G O S - P O N 1 1 E M A I S D I E A E Palle A D G , O G E O R E T T T L T N IS I E R S G I A E E L D R L O E D