Sentenza 20 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2003, n. 2594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2594 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE 4 yourament 94 bmut Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R N. 21611/99 Presidente 5 Dott. Gaetano NICASTRO 2 Consigliere - Dott. Roberto PREDEN Cron.5854 0 Consigliere - Dott. Renato PERCONTE Rep. 733 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud. 30/10/02 Rel. Consigliere Dott. Bruno DURANTE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AUTOTRASPORTI A PICCHI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra NN LA IC, elettivamente domiciliato, in ROMA VIA DEI CONDOTTI 9, presso lo studio dell'avvocato ENRICO MORIGI, che 10 difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RL & IA SDF, ZURIGO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SA;
- intimati 2002 avversO la sentenza n. 754/99 della Corte d'Appello di 2038 FIRENZE, sezione seconda civile emessa il 2/3/1999, depositata il 21/06/99; RG.1115/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato ENRICO MORIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La s.d.f. IN e CO ha convenuto innanzi al tribunale di Livorno la s.r.l. Autotrasporti A. IC per sentirla condannare al pagamento di lire 141.103.000 oltre accessori a titolo di risarcimento del danno per la perdita del carico di pesce congelato, sottratto da ignoti nel tempo in cui era affidato alla convenuta per trasportarlo da Livorno а S. Benedetto del Tronto. La società convenuta ha resistito e ha inoltre proposto domanda di manleva nei confronti della compagnia (Alpina, poi Danubio, quindi Zurigo), con la quale aveva assicurato il carico con un massimale di lire Bin imніб 60.000.000. La compagnia di assicurazioni si è mantenuta contumace. Il tribunale ha accolto sia la domanda principale che quella di manleva, limitando il risarcimento e, corrispondentemente, la manleva a lire 60.000.000. La compagnia di assicurazioni ha proposto appello principale;
la s.d.f. IN e CO e la s. r.l. questaAutotrasporti A. IC appello incidentale;
ultima sia con la comparsa di risposta che con altra comparsa depositata in corso di causa. La corte di appello di Firenze con sentenza resa il 2.3.1999 ha accolto l'appello principale, rigettando la domanda di manleva;
ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto dalla s.r.l. Autotrasporti A. IC con la comparsa depositata in corso di causa;
ha rigettato l'altro appello incidentale della detta società e quello della s.d.f. IN e CO. Per quanto ancora interessa la corte ha ritenuto che il principio di consumazione delle impugnazioni non consente a chi abbia già proposto una impugnazione, principale o incidentale, di proporne una successiva di contenuto diverso nell'ambito dello stesso rapporto. La s.r.l. Autotrasporti A. IC ha proposto ricorso per cassazione;
B gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Bour n Con l'unico motivo la società ricorrente, nel denunciare violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 329 c.p.C., 1 L. 450/1985, propone due censure. Con la prima deduce che il principio di consumazione delle impugnazioni applicato dalla corte di merito secondo il quale chi ha proposto una prima impugnazione proporne una seconda di contenuto diverso non può nell'ambito dello stesso rapporto, ostandovi 1'acquiescenza di cui all'art. 329, 2° comma, c.p.c. non si attaglia alla fattispecie. Difatti, avuto riguardo alla sostanza e tralasciando la forma adoperata (ulteriore impugnazione incidentale), si deve riconoscere che non è stato proposto un secondo appello semplicemente dedotti incidentale, ma sono stati 2 ulteriori motivi per il rigetto totale o parziale della pretesa avversaria. Né il fatto che in sede di gravame si sia chiesto il rigetto totale di tale pretesa può fare ritenere che si sia prestata acquiescenza in ordine all'accoglimento parziale, specialmente Ove si consideri che il capo da impugnare era uno solo ed esso è stato investito dalla prima impugnazione. Con la seconda censura la società ricorrente deduce che, tenuto conto che si tratta di trasporto merci soggetto al sistema di tariffe a forcella, la corte di applicare la limitazione al merito avrebbe dovuto risarcimento del danno prevista dalla L. 450/1985 nel testo precedente alle modifiche introdotte dal D. L. 82/1993, contenendo il risarcimento stesso entro la somma di lire 7.500.000 a prescindere dalla richiesta Bonne della parte. 12-2 La prima censura è infondata. Le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza 29.1.2000, n. 16, hanno confermato la prevalente giurisprudenza (ex plurimis Cass. 15.4.1998, n. 3805; Cass. 1.9.1997, n. 8297), secondo la quale l'appello è un mezzo di impugnazione ad effetto non automaticamente devolutivo ed a cognizione delimitata dai motivi;
hanno correlativamente negato il loro avallo alla giurisprudenza minoritaria (Cass. 16.5.1997, n. 4368; 11.11.1996, n. 9821), secondo la quale l'appello Cass. impugnazione ad efficacia devolutiva un mezzo di 3 automatica e piena, sicché sono devolute al giudice del gravame tutte le questioni coinvolte nel саро di sentenza impugnato. Coerentemente alla giurisprudenza confermata dalle sezioni unite si ritiene che l'appello è una "revisio prioris istantiae" e non un "iudicium novum", per cui la cognizione del giudice di appello è limitata alle questioni dedotte dall'appellante mediante l'enunciazione di motivi specifici. Più particolarmente per il tramite della specificità dei motivi si raggiunge l'effetto di individuare non solo la parte del rapporto controverso devoluta al giudice di secondo grado, ma anche le questioni, sul cui esame si fonda la pretesa di riforma della sentenza impugnata. Binmen Il grado di specificità dei motivi deve essere rapportato al grado di specificità della motivazione impugnata nel senso che le critiche della sentenza dell'appellante debbono essere idonee ad incrinare il giuridico della stessa sentenza,fondamento logico - ragion per cui alla parte volitiva dell'atto di appello si deve accompagnare come imprescindibile complemento la parte argomentativa (ex plurimis Cass. 15.4.1998, n. 3805; Cass. 26.6.1998, n. 6335). Corollario della regola della specificità dei motivi è che le questioni decise dalla sentenza impugnata in all'appellante non possono esseresenso sfavorevole 4 riesaminate qualora siano trascurate nei motivi di gravame, rimanendo coperte da giudicato interno a norma dell'art. 329, 2° comma, c.p.c., ed, in altri termini, il fenomeno della stabilizzazione per mancato esercizio del potere di impugnazione (acquiescenza) si verifica in relazione a tutte le questioni che, pur non concretando domanda o eccezione vera e propria, abbiano formato oggetto di decisione in primo grado e non siano sottoposte a riesame con l'atto di appello state principale o incidentale o riproposte dall'appellato a norma dell'art. 346 c.p.C.. Eccezioni alla regola sono le questioni rilevabili di ufficio anche in sede di impugnazione, sempre che su di esse non vi sia pronuncia espressa del giudice "a quo"; le questioni di diritto, per le quali vale il principio Ванглий "iura novit curia", а patto che siano coinvolte sia pure per un diverso profilo dai motivi di gravame;
le questioni dipendenti о comunque necessariamente connesse a quelle oggetto di censura. Ai di fuori delle eccezioni sopra indicate la cognizione del giudice di appello rimane circoscritta alle questioni riproposte con i motivi di gravame senza alcuna possibilità di estensione a qualsiasi altra. costituisce esercizio del La formulazione dei motivi impugnazione ed è soggetta al limite potere di temporale della scadenza del termine per impugnare, sicché, una volta scaduto il termine e consumatosi, 5 così, il potere di impugnazione, rimangono determinate in funzione dell'atto di appello le parti della sentenza impugnata stabilizzate e quelle devolute alla cognizione del giudice di appello, senza che l'appellante abbia facoltà di ampliare tale cognizione, coinvolgendo questioni diverse da quelle dedotte con i motivi. Dai principi sopra esposti discende che ben a ragione la corte di merito ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto con la comparsa statidepositata in corso di causa, con il quale sono dedotti nuovi motivi. La seconda censura presuppone l'accoglimento di quella rigettata e rimane assorbita. In conclusione, il ricorso va rigettato. Non vi sono provvedimenti da assumere in ordine alle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della il terza sezione civile della Corte di Cassazione 30.10.2002. Il presidente L'estensore вобли води Dott. Bruno Durante Вчино Дичам DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C) 20 FEB. 2003 ST Oggi IL CANCELLIERE C1 Conoce! NO BA 6