Sentenza 10 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/2003, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Qzone muciatore SEZIONE SECONDA CIVILE unitaments tible- 6 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 00 17 R.G.N. 9996/00Presidente Dott. Rafaele CORONA Consigliere Cron. 352 EL ENTE Dott. Antoni - Consigliere Rep. 73. Dott. Giandonato NAPOLETANO Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud.22/10/02 Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA LIRE 1500 CANCELLERIA sul ricorso proposto da: LA OS ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GALILEI 45, presso lo studio dell'avvocato A100044 GIOVANNI MAGNANO DI SAN LIO, difeso dall'avvocato SEBASTIANO GAROFALO, giusta delega in atti;
A100045 -- ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AN LO GIUSEPPE;
UFFICIO COPIE intimato lasciata copia legale - al Sig. MAGNA NO Tribunale diritti € 7,23 à avverso la sentenza n. 1352/99 del il 17 MAG 2003 CATANIA, depositata il 05/05/99; IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica2002 1360 udienza del 22/10/02 dal Consigliere Dott. Francesco -1- Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona Generale Dott. Vincenzo MARI l'accoglimento del ricorso. -2- del Sostituto Procuratore NELLI che ha concluso per SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 13 luglio 1986, EL EP TA, proprietario di un tratto di terreno sito in Maletto, contrada San EP o Campanel- la, denunciava al Pretore di Bronte, a fini di sospensione immediata e di demolizione definitiva, la nuova opera di costruzione di un balcone spor- gente su quel tratto di terreno, che NO La intrapreso nel proprio fabbricatoOS aveva contiguo. NO La OS si costituiva e resisteva alla denuncia. Dopo averne ordinato l'immediata sospensione, il Pretore di Bronte, con sentenza del 20 maggio/19 giugno 1987, disponeva la demolizione dell'opera denunciata, rilevando che ricadeva sul terreno di proprietà del TA e, quindi, era lesiva del di lui diritto. NO La OS interponeva gravame, segnatamente dolendosi che il TA non avesse dato prova della contestata proprietà del terreno, su cui sporgeva l'opera denunciata, e che non fosse stata poi ammessa dal primo giudice la prova testimonia- le, volta a dimostrare l'eccepito acquisto di esso La OS della proprietà di quel terreno per usuca- 3 pione. EL EP TA resisteva al gravame. 1999, il Con sentenza dell'11 febbraio/5 maggio Tribunale di CA rigettava il gravame. All'esito di alcune osservazioni sulla legittima- zione all'esercizio di azione nunciatoria, del proprietario come del possessore di un bene, nonché sulla prova che il TA aveva sempre possedu- to il terreno su cui sporgeva l'opera denunciata e impossibilità di accertare la linea disulla A confine tra le proprietà delle parti in causa, il Tribunale superava le censure svolte dallo appel- lante La OS, in particolare evidenziando come il denunciante TA avesse *dimostrato di essere possessore in buona fede e perciò legittimato ad agire ex art. 1171 c.c.." Per la cassazione di tale sentenza NO La OS ha proposto ricorso in forza di tre motivi, illu- strati con memoria. EL EP TA, cui il ricorso è stato notificato il 4 maggio 2000, non ha svolto alcuna difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente si duole che il Tribunale a quo abbia confermato la decisione del 4 primo giudice, introducendo un titolo (possessorio) diverso da quello (petitorio) posto а fondamento della domanda avversaria, così realizzando viola- zione e falsa applicazione dell'art. 1171 C.C. e degli artt. 112 e 113 c.p.c.. Con il secondo motivo, invece, si duole che quel (possessorio) sia stato ritenuto provato,titolo fraintendendo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e con motivazione affatto inade- guata, per quanto non espositiva neppure delle stesse modalità di esercizio dell'affermata signo- ria di fatto su area edificabile. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente deduce che "l'accoglimento del ricorso.. comporterà 10 annullamento del capo relativo all'ingiusta ed onerosa condanna alle spese”. Il primo motivo è fondato. Ed invero, il Tribunale a quo, giudice del gravame, è incorso nel denunciato vizio di ultrapetizione, per avere posto a fondamento della decisione di conferma della decisione del primo giudice un titolo, possessorio appunto, diverso da quello petitorio, dedotto in giudizio ed oggetto di contestazione in sede di impugnazione. In effetti, l'esame degli atti, consentito dalla particolare natura della questione posta, palesa che, mentre l'azione nunciatoria venne accolta dal primo giudice siccome volta a tutelare la dimostra- ta proprietà del TA sul tratto di terreno, su cui sporgeva l'opera nuova denunciata, il giudice del gravame, invece, al di fuori dei motivi d'appello, che specificamente contestavano quella proprietà, ha confermato la decisione del primo giudice sul rilievo del dimostrato possesso uti dominus, in capo al TA, del citato tratto di terreno, così introducendo un titolo diverso e un diverso tema di indagine (ché il possesso, quale signoria di fatto, è situazione tutelata anch'essa dall'ordinamento, ma diversa dalla proprietà, signoria di diritto) rispetto a quello valutato in primo grado e contestato in sede di gravame. Il Tribunale a quo, dunque, è incorso nella denun- ciata violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, che, come questa Corte ha già chiarito, si configura in ipotesi, quale quella di specie (v. Cass. n. 5463/93), cui peraltro non estraneo l'ulteriore rilievo dell'essere precluso al giudice d'appello, in mancanza di gravame sul punto, di mutare d'ufficio la qualificazione dell'azione, che il primo giudice 6 ha ritenuto (v. Cass. n. 6712/01 e n. 11753/98). L'accoglimento del primo motivo di ricorso determi- na la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, e l'assorbimento degli altri due motivi, terzo, siccome involgono sia del secondo che del questioni dipendenti. Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d'appello di CA (per la sopravvenuta istitu- zione del giudice unico di primo grado, v. S.U. n. del merito e a nuovo esame 1044/00), provvederà regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
il primo motivo di ricorso, La Corte accoglie e cassa la sentenza dichiarati assorbiti gli altri, rinvio della causa alla Corte impugnata con d'appello di CA, anche per le spese. in Roma, nella Così deciso il 22 ottobre 2002, camera di consiglio della seconda sezione civile. Il presidente All cons. Ost.hauche al free делот IL CANCELLIERE C1 Francesco CA CORTE SUPREMA GASSAZIONE DEPOSITATO IN CANCELLERIA delle Entrate di Roma 2 il 18-4-2003. 10 GEN 2003 presso l'Agenzia Si attesta la registrazione IL CANCELLIERE C1 apposta in calce alla copia autentica versate € 141.77 Roma Frances Colania状 serie 4 al n. 16159 (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricci キ