Sentenza 24 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/01/2003, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA SITULAZIONE Composta dagli Ill.mi .r. Magis CompraveNDITA Dott. NT VELLA Presidente - R.G.N. 9368/00 Cron. 2528 Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere Rep. 348 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud.26/09/02 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE EL, difeso da se stesso, elettivamente t s domiciliato in ROMA LARGO DON GIUSEPPE MOROSINI 2, u s presso lo studio dell'avvocato GUIDO BELMONTE, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AGGIUTORIO AN MA, elettivamente NARDONE domiciliata in ROMA, VLE MAZZINI 132, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA IASONNA, difesa dall'avvocato ERNESTO PROCACCINI, giusta delega in atti;
controricorrente 2002 nonchè contro 1248 -1- MA AN, EDILISCHIA DI AN TE C SNC in persona dell'Amm.re p.t. AN TE;
intimati - avverso la sentenza n. 1864/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 27/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito 1'Avvocato LE RE, difensore del chiestol accoglinricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Domenico VISONE con delega depositata difensore in udienza dell'Avv. PROCACCINI Ernesto, it della resistente che ha chiestor rigettoplel ricorso, udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore i Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato 1'8.10.85 OV MA IO chiedeva al Tribunale di Napoli la separazione dal marito, avv. LE LL, con addebito al predetto della relativa responsabilità. Il resistente spiegava riconvenzionale per l'addebito alla moglie, che accusava di infedeltà consumata in modo palese ed offensivo. Con successiva citazione del 22.11.85 l'avv.to LL chiedeva che fosse accertata la simulazione relativa, per interposizione fittizia di у persona, del contratto di compravendita per notar н е D'Alessandro del 18.9.75, avente ad oggetto un fondo sito in Ischia, alla via Stadio, che appariva stipulato tra NT MA (in qualità di venditore) e sua moglie OV MA AR IO (interposta in qualità di compratore), essendo in realtà lui l'acquirente (interponente) del fondo, nonché la simulazione relativa del contratto di appalto apparentemente stipulato dalla moglie (interposta) con la S.n.c. Edilischia per l'edificazione di una villa sul predetto appezzamento di terreno, essendo lui il vero committente dei lavori (interponente), e che, in conseguenza, fosse dichiarato che proprietario del 3 suolo dellae villa che vi insisteva era lui medesimo. Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda avversaria. Con ulteriore citazione del 18.4.86 l'avv. LL , agendo per l'ipotesi che l'azione di dell'interposizione fittizia di accertamento persona da lui intentata non avesse successo e che si ritenesse che l'attribuzione da parte sua alla moglie della proprietà del fondo acquistato in una donazione Ischia fosse da intendere come ы indiretta dell'immobile, ovvero come il risultato н о della donazione diretta del denaro necessario per l'acquisto del fondo e per l'edificazione della villa, chiedeva che fosse dichiarata la nullità di tali donazioni, per difetto di forma, o che le stesse fossero revocate per indegnità della consorte, che gli era stata infedele, provocando la rottura del loro rapporto coniugale. Riuniti i giudizi il Tribunale adito, con sentenza separazione del 9 aprile 1994, pronunziava la personale tra i coniugi, respingendo entrambe le richieste di addebito, rigettava le domande di accertamento della simulazione e di nullità о revoca per indegnità della donazione e compensava le spese del giudizio in ragione di un terzo tra i coniugi, ponendo i residui due terzi a carico del LL e integralmente quelle relative ai rapporti tra costoro e gli altri convenuti. Proposti distinti gravami dal LL,il primo, relativo alla separazione e trattato con rito camerale, veniva definito dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza del 17.12.96, gravata con ricorso per cassazione, respinto con sentenza ( ed il secondo, relativo alle n.12381 del questioni di cui alle citazioni del 22.11.85 e del t u 18.4.86, veniva deciso dalla stessa Corte, unitamente A all'appello incidentale proposto dalla AR (dec IO, con sentenza 10/27 luglio 1999 con la quale venivano dichiarati inammissibili i motivi di gravame relativi al giudizio di separazione personale dei coniugi, nonchè le richieste concernenti la simulazione del contratto d'appalto e l'accertamento dell'appartenenza al LL del danaro utilizzato per il pagamento del terreno e la costruzione della villa, e respinti, per il resto, sia con la l'appello principale che quello incidentale, condanna dello stesso LL alle maggiori spese del grado nei confronti della AR IO. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per 5 cassazione LE LL, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso OV MA AR Entrenate le parti hanno depositats memorit. IO. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 stesso codice, nonché difetto di motivazione Su punto decisivo della controversia. Contesta il ricorrente l'affermazione del giudice del gravame di merito secondo cui la deduzione di cui al punto 6 dell'atto di appello di esso (ribadita in sede di precisazione delle LL conclusioni) volta а far accertare che il danaro occorso per l'acquisto del terreno e per la costruzione del fabbricato era stato da lui erogato non avrebbe autonomia (ossia non conterrebbe una domanda), valendo soltanto a fornire una motivazione delle altre istanze e che, in caso contrario, consimile domanda sarebbe inammissibile in quanto proposta per la prima volta in grado d'appello. Dall'intero contesto dell'atto, anche alla luce di quanto dedotto in prime cure, risultava invece di tutta evidenza che era stata proposta in subordine, nella ipotesi cioè di accertata nullità dell'accordo simulatorio, la domanda di restituzione del danaro erogato per i pagamenti in discorso. La doglianza non può essere accolta. Condivisibile appare, innanzi tutto, l'incertezza manifestata dalla Corte del merito circa l'autonomia del punto n. 6 delle conclusioni dell'atto d'appello con il quale si chiedeva di dichiarare che i corrispettivi versati per t l'acquisto dell'immobile e per la costruzione della u villa erano stati pagati interamente con danaro A -a quellodell'attuale ricorrente, rispetto che, sulla base di tali versamenti, deduceva esservi stata un donazione nulla per difetto di forma comunque revocabile, proprio perchè nell'esposizione dei motivi di gravame il punto medesimo non era stato trattato autonomamente, ma solo come passaggio logico interno alle questioni relative alla qualificazione come donazione delle attribuzioni patrimoniali ricevute dalla IO, sicchè la trattazione di esso poteva considerarsi assorbita, in quanto già detto a proposito della donazione indiretta e dal rigetto delle pretese in proposito 7 fatte valere dal LL. Ma in ogni caso con apprezzamento di fatto, scevro da vizi logici e da errori di diritto, incensurabile nella attuale sede di legittimità, il giudice del gravame (cui spetta l'interpretazione del contenuto delle domande e delle eccezioni e, in genere, dell'attività processuale delle parti diretta a determinare l'ambito della controversia- V. tra le tante Cass.n. 5777/88, n.3678/99)) ha statuito che, anche a voler valorizzare l'autonomia del punto in questione, non poteva non ritenersi che A M una simile domanda di autonomo accertamento della A provenienza dei versamenti non era stata proposta in primo grado e costituiva pertanto domanda nuova inammissibile in appello ai sensi dell'art. 345 cpc e sulla quale conseguentemente non doveva esso giudice pronunciarsi. Con il secondo motivo si deduce, in riferimento all'art.360 n. 3 cpc, violazione e falsa applicazione degli artt. 112,113,342 e 346 stesso codice. Censura il ricorrente, riferendosi ai rilievi formulati con il primo motivo, la pronuncia del giudice d'appello per non aver questi riconosciuto in suo favore quanto meno il diritto all'indennizzo 8 di cui all'art. 936 cc, considerato che era stata accertata la circostanza che tutto il danaro occorso per la costruzione della villa era stato erogato da esso LL e che la relativa istanza di rimborso era stata riproposta nel richiamato punto sei delle conclusioni del gravame di merito. La censura è inammissibile posto che per la prima volta in questa sede il ricorrente propone un'istanza di indennizzo ex art. 936* senza che una domanda di tal genere sia mai stata formulata nelle precedenti fasi di merito (v. da ultimo Cass. ы n.7579/2000, n. 7583/2000). н а Con il terzo motivo si denunzia, ancora in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione applicazione dell'art. 801 CC, nonché e falsa esame di un punto decisivo della omesso controversia. Contesta il ricorrente l'esclusione nella gravata sentenza della ingratitudine che avrebbe dovuto condurre alla revoca della donazione, esclusione dipesa dal mancato accertamento da parte del giudice d'appello della falsità della "diffida" (in realtà una denuncia, in quanto presentata all'autorità giudiziaria) che aveva esposto fatti gravissimi integranti il delitto di violazione 9 familiare, e dalla degli obblighi di assistenza rilevanza, ai fini mancata considerazione della dell'applicazione della norma di cui all'art. 801 CC, dell'allegazione a tale diffida dell'esposto diretto al Consiglio dell'Ordine, che, sia pur firmato dai figli di esso LL, integrava una ulteriore ingiuria della donataria, contenendo esso circostanze anch'esse false, dal momento che nessun procedimento disciplinare era stato instaurato a carico del professionista. La doglianza non è meritevole di accoglimento. Анн Nel rigettare l'omologa censura avanzata dal haricorrente in sede di gravame di merito affermato la Corte partenopea che non vi era prova dell'unico fatto (adulterio della moglie) dedotto come motivo di ingratitudine della donataria, mentre risultava irrilevante il contenuto della diffida sporta dalla IO nel luglio 1993 che non riguardava il tema dell'adulterio posto dal LL come unico fondamento della domanda di revocazione per ingratitudine ed esprimeva lamentele per pretesi comportamenti illegittimi dell'attuale ricorrente, i quali non avevano dato spunto ad indagini per difetto di querela.Ed anche il fatto che i figli del LL si fossero 10 rivolti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Napoli per sollecitare un intervento disciplinare nei confronti del padre a seguito di incresciosi episodi accaduti nel giugno 1993 era, ad avviso del giudice d'appello, del tutto irrilevante ai fini del giudizio, sia perché trattavasi di un comportamento dei figli, ormai maggiorenni,di certo ascrivibile alla madre e quindi di nessuna non utilità ai fini dell'accertamento di atti di ingratitudine da parte della donataria, sia perché l'unico fatto di ingiuria grave posto a fondamento della domanda era costituito dal preteso adulterio. s u Ebbene, tale apprezzamento del giudice del gravame A di merito, il quale ha escluso che nei denunciati comportamenti della donataria fossero ravvisabili gli estremi -dell'ingratitudine prevista dall'art.801 CC ai fini della revocazione della insindacabile in questa sede di donazione, legittimità in quanto sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici (vedi Cass. n. 754/73). Alla stregua delle svolte argomentazioni il peste ricorso va respinto nella sua integralità con la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo. 11
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di OV MA ы AR IO, delle spese del presente н giudizio, che liquida in 93,00 о euro oltre ad euro 1.000,00 per onorari. Roma 26 settembre 2002.- АнтениеммаSiemiat a form.pres Mevision est. Alfast Men IL CANCELLIERE C1 DEPOSITA GEN. 2003EPOSITATO IN CANCELLERIA Roma CORTE SUPREMA CASSAZIONE 7LCANCELLIERE C1 Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 26-5-2003 serie 4 al n. 19959 versate € 160,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricc 12