Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/1999, n. 1266
CASS
Sentenza 7 aprile 1999

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Massime1

Il G.I.P., con il provvedimento che dispone il sequestro preventivo, non deve rivolgere all'indagato o al proprietario della cosa da sequestrare l'invito a nominare un difensore. Il sequestro preventivo non è diretto, infatti, a differenza del sequestro probatorio, all'accertamento dei fatti; ed è da escludere che per esso trovino applicazione le disposizioni che il codice di rito detta in materia di indagini preliminari

Commentario1

  • 1Sequestro preventivo ad iniziativa della p.g.: le Sezioni Unite
    Paolo De Martino · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con ordinanza del 28 settembre 2015[1] , la terza sezione della Corte di Cassazione aveva rimesso alle Sezioni unite il seguente quesito: "se l'obbligo di dare avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia operi anche con riferimento al sequestro preventivo disposto di iniziativa della polizia giudiziaria; e se, in caso affermativo, la nullità conseguente determini anche quella dell'autonomo decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. dopo la convalida di quello d'urgenza disposto d'iniziativa della p.g.". Si anticipa, sin da ora, che la Suprema Corte, con la sentenza qui commentata, ha risolto il contrasto secondo questi termini: "in caso di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/1999, n. 1266
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1266
Data del deposito : 7 aprile 1999

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