Sentenza 7 aprile 1999
Massime • 1
Il G.I.P., con il provvedimento che dispone il sequestro preventivo, non deve rivolgere all'indagato o al proprietario della cosa da sequestrare l'invito a nominare un difensore. Il sequestro preventivo non è diretto, infatti, a differenza del sequestro probatorio, all'accertamento dei fatti; ed è da escludere che per esso trovino applicazione le disposizioni che il codice di rito detta in materia di indagini preliminari
Commentario • 1
- 1. Sequestro preventivo ad iniziativa della p.g.: le Sezioni UnitePaolo De Martino · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con ordinanza del 28 settembre 2015[1] , la terza sezione della Corte di Cassazione aveva rimesso alle Sezioni unite il seguente quesito: "se l'obbligo di dare avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia operi anche con riferimento al sequestro preventivo disposto di iniziativa della polizia giudiziaria; e se, in caso affermativo, la nullità conseguente determini anche quella dell'autonomo decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. dopo la convalida di quello d'urgenza disposto d'iniziativa della p.g.". Si anticipa, sin da ora, che la Suprema Corte, con la sentenza qui commentata, ha risolto il contrasto secondo questi termini: "in caso di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/1999, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 7 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. PIOLETTI Giovanni Presidente del 7.4.1999
1. Dott. RAIMONDI Raffaele Consigliere SENTENZA
2. " RIZZO Aldo " N. 1266
3. " IN LI " REGISTRO GENERALE
4. " NC ME " N. 46146/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da CA LO, nato a S. Giorgio a [...] il [...]
avverso l'ordinanza emessa il 13.10.98 dal Tribunale di Bologna Sentita la relazione fatta dal Consigliere Aldo S. Rizzo Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. V. Geraci che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del procedimento
In data 8.9.98 ad opera di organi della polizia giudiziaria veniva effettuato il sequestro preventivo di una area agricola estesa circa mq 4000, con riferimento al reato di cui all'art. 51 co. 3 D. Leg.vo 22/97, perché ritenuta adibita a discarica abusiva di rifiuti urbani e speciali.
Con provvedimento del 14.9.98 il GIP della Pretura di Bologna, su conforme richiesta del locale PM, non convalidava l'effettuato sequestro e disponeva autonomo sequestro preventivo dell'area, sempre con riferimento al predetto reato di cui al D. Leg.vo 22/97. Contro il decreto del GIP CA LO, quale proprietario dell'area, proponeva richiesta di riesame al Tribunale di Bologna, con ordinanza del 13.10.98, confermava il provvedimento impugnato. Avverso l'ordinanza del Tribunale il CA ha proposto ricorso per cassazione ed ha dedotto la nullità dell'ordinanza stessa nonché del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP, dato che a lui non era stato rivolto l'invito a nominare un difensore di fiducia, nè era stato nominato il difensore di ufficio da lui richiesto dopo l'esecuzione del sequestro.
Nel merito ha dedotto l'insussistenza del reato ipotizzato sostenendo che l'area sequestrata non era stata destinata a discarica e che le attrezzature agricole in essa rinvenute non erano fuori uso ma funzionanti.
Motivi della decisione
Osserva la Corte che il primo motivo dedotto dal ricorrente è infondato.
Deve anzitutto rilevarsi che le doglianze del ricorrente in ordine al mancato invito a nominare un difensore se riferite al sequestro effettuato di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria non hanno rilevanza alcuna poiché, a seguito del sequestro preventivo disposto dal GIP, il quale peraltro non ha convalidato quello eseguito dalla polizia giudiziaria, il titolo che legittima la misura cautelare è da individuare esclusivamente sul predetto provvedimento, al quale pertanto occorre fare riferimento al fine di valutare la correttezza della disposta misura.
Se poi la doglianza del ricorrente in ordine al mancato invito a nominare un difensore è rivolta al decreto emesso dal GIP essa è parimenti infondata.
Il codice di rito non prevede che il GIP con il provvedimento che dispone il sequestro preventivo debba rivolgere all'indagato o al proprietario della cosa da sequestrare l'invito a nominare un difensore ne' un tale obbligo può ritenersi sussistente sulla base di quanto disposto dagli artt. 365 e segg. cpp. Il sequestro preventivo non è diretto, a differenza del sequestro probatorio, all'accertamento dei fatti. Non è disposto in funzione della formulazione dell'accusa o al fine della ricerca delle prove. Corrisponde a ben altra esigenza, quale quella di evitare che la libera disponibilità del bene possa protrarre o aggravare le conseguenze del reato o determinare la commissione di altri reati. Or se il sequestro preventivo non è un mezzo di prova e non riguarda il corso delle indagini è da escludere che per esso trovino applicazione le disposizioni che il codice di rito detta in materia di indagini preliminari e con riferimento al sequestro probatorio in particolare e che pertanto con il provvedimento che dispone la misura cautelare o durante la sua esecuzione all'indagato debba essere data l'informazione di garanzia o comunque debba essere rivolto l'invito a nominare un difensore.
In ordine al secondo motivo dedotto dal ricorrente, con il quale contesta che l'area sottoposta a sequestro sia stata destinata a discarica, è da osservare che in sede cautelare è sufficiente che sussista il "fumus" del reato ipotizzato e che al riguardo l'ordinanza impugnata risulta correttamente ed adeguatamente motivata.
Ne consegue che il ricorso va rigettato perché infondato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 1999