Sentenza 25 settembre 2008
Massime • 1
In tema di patteggiamento, anche dopo l'estensione dell'applicabilità, per effetto della L. 12 giugno 2003 n. 134, della confisca a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste dal secondo comma di tale articolo come ipotesi di confisca obbligatoria, il giudice ha l'obbligo di motivare sulle ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro ovvero, in subordine, su quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, mentre la caratteristica di sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/2008, n. 42804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42804 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 25/09/2008
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 2022
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 14804/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR PI, nato a [...] il [...];
contro la sentenza del 14 febbraio 2007 emessa dal G.u.p. del Tribunale di Cosenza;
visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
letta la richiesta del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Meloni Vittorio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RI PI ricorre per Cassazione contro la sentenza del 14 febbraio 2007 con cui, sull'accordo delle parti, il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Cosenza applicava nei suoi confronti la pena di tre anni e sei mesi di reclusione, nonché la multa di Euro 15.000, in ordine al reato di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per avere, in concorso con altra persona, detenuto a fine di spaccio 200 grammi di cocaina. Il ricorrente deduce la mancanza di motivazione della sentenza impugnata e, in particolare, lamenta l'omessa motivazione in relazione al sequestro e alla conseguente confisca della somma di denaro, ritenuta provento di reato senza alcuna prova sulla provenienza illecita.
L'avvocato Ubaldo Papalia, difensore d'ufficio del AR, ha depositato una memoria, ribadendo i motivi contenuti nel ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo con cui si deduce l'omessa motivazione è del tutto infondato.
Costituisce ormai ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte Suprema quello secondo cui la sentenza che applica la pena su richiesta si fonda sulla concorde volontà delle parti negozialmente espressa e che il giudice è tenuto a compiere, da un lato, l'accertamento positivo in ordine alla validità del consenso prestato, alla corretta qualificazione giuridica del fatto, all'applicazione e alla comparazione di eventuali circostanze, alla congruità della pena ed alla concedibilità dei benefici (ove a questi l'applicazione della pena sia subordinata) e, dall'altro, deve accertare la non ricorrenza delle cause di non punibilità, non procedibilità o estinzione del reato di cui all'art. 129 c.p.p. Tale negativo accertamento, incidente sul merito dell'imputazione, esonera il giudice dall'obbligo di una specifica ed analitica motivazione soprattutto quando le ragioni di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p. non siano state allegate dall'imputato o non risultino concretamente dagli atti. In sostanza, è sufficiente che il giudice enunci l'esito negativo dell'indagine senza ulteriormente diffondersi sulla ricerca degli elementi di colpevolezza dell'imputato, sottesi al consenso prestato ed alla rinuncia dello stesso a contestare, mediante la richiesta di applicazione della pena, le ragioni dell'accusa.
A tali principi si è strettamente attenuto il G.i.p. del Tribunale di Cosenza nella sentenza impugnata che, anzi, si caratterizza per una articolata motivazione in cui, tra l'altro, si sottolinea come l'imputato abbia anche ammesso la sua responsabilità nella detenzione dello stupefacente.
È invece fondato l'altro motivo, con cui si censura la disposta confisca del denaro sequestrato.
Anche dopo la novella apportata dalla L. n. 134 del 2003 al testo dell'art. 445 c.p.p., comma 1, con l'estensione dell'applicabilità - in caso di pena patteggiata - della misura di sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 c.p., e non più soltanto a quelle previste dal citato art. 240 c.p., comma 2 come ipotesi di confisca obbligatoria, non è revocabile in dubbio che il giudice sia tenuto a motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro ovvero, subordinatamente, le ragioni per cui non possono reputarsi attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in merito alla provenienza del denaro o dei beni confiscati. La sommarietà e sinteticità della motivazione tipicamente propria del rito differenziato del patteggiamento della pena non può indeterminatamente estendersi all'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale (v. Sez. 6, 21 febbraio 2007, n. 10531, Baffoè; Sez. 4, 22.9.2005 n. 43943, Orenze Catipon). Siffatto obbligo di motivazione nel caso della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Cosenza si rivela inadempiuto. Infatti, non v'è traccia nella parte motiva della sentenza delle ragioni che presiedono alla confisca della somma di denaro, fatta eccezione per l'assiomatica affermazione che si tratta di "profitto del reato".
L'indicata lacuna motivazionale impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta misura di sicurezza patrimoniale della confisca della somma di denaro sequestrata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro e rinvia per nuova deliberazione sul punto al Tribunale di Cosenza.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2008