Sentenza 19 ottobre 2016
Massime • 1
La mera pubblicazione, ancorché reiterata, di articoli giornalistici di contenuto diffamatorio non integra il delitto di atti persecutori.
Commentari • 3
- 1. L’utilizzo dei “social” a fini illecitiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 26 agosto 2023
di Andrea Nocera Sommario: 1. Premessa: i social network da strumenti di comunicazione a mezzi di offesa 2. La diffamazione a mezzo social 3. Tutela del diritto all'immagine sui social: configurabi lità del concorso tra i reati di sostituzione di persona e di illecito trattamento dei dati 4. L'utilizzo di social network nella realizzazione del reato di pornografia minorile 5. Social network e reato di atti persecutori 1. Premessa: i social network da strumenti di comunicazione a mezzi di offesa La comunicazione e la vita relazionale delle persone sono state rivoluzionate dai social network, che forniscono agli individui ampi spazi virtuali ove condividere grandi quantità di contenuti e …
Leggi di più… - 2. Stalking su Facebook? (Cass. 19363/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 maggio 2021
Espressioni offensive, parimenti pubblicate sul profilo Facebook, possono concretare gli elementi del delitto di diffamazione e di stalking? Corte di Cassazione sez. V Penale, sentenza 31 marzo – 17 maggio 2021, n. 19363 Presidente Zaza – Relatore Scarlini Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 26 giugno 2020, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza del Tribunale di Patti che aveva ritenuto G.C.F. colpevole dei delitti contestatigli ai sensi degli artt. 612 bis e 595 c.p., consumati ai danni di R.S. e M.A. , rispettivamente sindaco e presidente del consiglio comunale di (OMISSIS) , minacciandoli e molestandoli a mezzo del suo profilo Facebook, cagionando nei medesimi un …
Leggi di più… - 3. Stalking - Beharrliche VerfolgungArmin Kapeller · https://www.filodiritto.com/ · 3 dicembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/10/2016, n. 48007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48007 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2016 |
Testo completo
480 0 7/ 16 Chiusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dali identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto ☐ disposto d'ufficio REPUBBLICA ITALIANA ☐ a richiesta di parte In nome del Popolo Italiano imposto dalla legge LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 19/10/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1381/2016 ->Presidente - STEFANO PALLA REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.32074/2016 GRAZIA LAPALORCIA CARLO ZA CO VI LA AR PA MICHELI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TARANTO nei confronti di: D. ANZI D. A. nato il OMISSIS avverso l'ordinanza del 01/07/2016 del TRIB. LIBERTA' di TARANTO lette sentite le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO Thechesto sentita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA LAPALQRCIA;
deborar l' am orari del accorto, in bordre of wells;
хочно, alle waste del P. Cs.;Udit & difensor Avv. Ct. Comp ells he or è esserato , RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Taranto, quale giudice di appello cautelare, con l'ordinanza 1-7-2016, ha annullato il provvedimento di rigetto della revoca della misura cautelare del divieto di esercitare la professione di giornalista per mesi sei, applicata ad A. per il reato di atti persecutori in danno del collega C.M. reato D. che, secondo la contestazione provvisoria, è integrato da frequenti articoli giornalistici e da post di contenuto diffamatorio nonché da sms e da appostamenti nei pressi dell'abitazione.
2. Il tribunale riteneva che la condotta persecutoria fosse incentrata, ed in sostanza circoscritta, agli articoli diffamatori, essendo gli sms soltanto tre (risalenti al OMISSIS e i c.d. appostamenti giustificati da lecite esigenze di frequentazione dei luoghi prossimi all'abitazione della p.o., mentre non era sufficientemente verificata neppure la sussistenza di uno degli eventi della fattispecie di cui all'art. 612 bis cod. pen., sicché la mera reiterazione del reato di diffamazione a mezzo stampa non era sufficiente ad integrare stalking.
3. Ricorre il Pubblico Ministero territoriale che, senza articolare in modo espresso specifici vizi di legittimità, e premesso che il provvedimento genetico della misura non era stato impugnato, assume la 'non condivisibilità' degli argomenti alla base dell'ordinanza giacché gli sms per quanto non numerosi, la presenza dell'indagato sui luoghi frequentati dalla p.o. ('occasione di affronto e di denigrazione' del M. e la reiterazione del reato di diffamazione, sono sicuramente idonei ad integrare, in una valutazione complessiva della fattispecie concreta, il reato di stalking', essendo 'evidente', sempre secondo l'organo impugnante, pure la sussistenza dell'elemento psicologico del reato e la verificazione dell'evento stante la credibilità della p.o. anche su quest'ultimo punto dati i numerosi elementi di riscontri offerti in occasione della proposizione delle numerosissime querele.
4. Il Pubblico Ministero richiama a sostegno giurisprudenza di questa Corte (Cass. 21407/2016) secondo cui la reiterazione di condotte diffamatorie va letta nell'ambito delle complessive attività persecutorie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Tale è l'impugnazione che, senza articolare alcuna delle specifiche censure ex art. 606 cod. proc. pen. la cui previsione delinea il perimetro del sindacato del giudice di legittimità, si limiti a contrapporre la propria valutazione di alcune delle risultanze, nella specie gli elementi rappresentati dagli sms e dalla presenza dell'indagato sui luoghi frequentati dalla p.o., a quella del provvedimento impugnato, ritenendo la prima 2 maggiormente condivisibile, oltre tutto senza confrontarsi con le ragioni per le quali (rarità e risalenza dei messaggi telefonici, esigenze giustificatrici della presenza dell'indagato sui luoghi frequentati dal M. quegli elementi erano stati sottovalutati nel provvedimento impugnato sotto il profilo della configurabilità del reato contestato.
3. A ritenere poi implicita la formulazione della censura di violazione di legge in relazione alla norma incriminatrice nel richiamo da parte del PM alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale condotte di diffamazione possono integrare atti persecutori, essa sarebbe manifestamente infondata posto che a tal fine occorre la coesistenza di altre molestie, quali, nella fattispecie richiamata nel ricorso, pedinamenti, appostamenti, messaggi pubblicati su face-book e, nel caso esaminato nella pronuncia Sez. 5, n. 51718 del 05/11/2014 - dep. 11/12/2014, T, Rv. 262635, evocata dal tribunale del riesame, numerose altre condotte eterogenee moleste, tra cui un'aggressione fisica. Con la conseguenza, in quest'ultimo caso, che il delitto di atti persecutori, avendo oggetto giuridico diverso, concorreva con quello di diffamazione integrando la condotta diffamatoria una delle molestie costitutive del reato previsto dall'art. 612 bis cod. pen.. 4. Nel caso in esame, invece, il tribunale ha motivatamente evidenziato che la condotta del D. è consistita in sostanza nella sola reiterazione di atti diffamatori, concludendo quindi coerentemente per la non configurabilità in termini di gravità indiziaria del reato contestato, oltre tutto anche in assenza di elementi a sostegno del verificarsi di uno degli eventi previsti dalla norma citata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Dispone l'oscuramento dei dati identificativi. Così deciso il 19-10-2016 Il consigliere est. Il Presidente Stefano Palla тама lofstorve Grazia Lapalorcia DIPORTATA IN CANCELLERIA addi 14 NOV 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmele anzuise измн 3