Sentenza 24 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2002, n. 15000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15000 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE REPUBBLICA ITALIANA Richiesta popja studio Saledal Sig. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO per dirilti € 1,55 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 240112002 15000/02 IL CANCELLIERE danni Composta dagli d.m Sigg. R.G. . 6751/99 CARBONE - Presidente Dott. Vincenzo VARROKE Consigliere Dott. Michele 35117 Cron. Dott. Antonio MONGE LI Consigliere PURCARO Rel. Rep.3898 Dott. Italo Consigliere Ud. 17/06/02Dott. Maria Margherita CHIARINI Consigliere h pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: PI RE LV, nonchè SPALPOM SRL, in persona del legale rappresentante CI IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VELLETR 35 presso lo studio dell'avvocatc MARSILIO CASALE, che li difende, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
BANCA ROMA SPA (già denominata Banco di Santo Spirito}, con sede in Roma, in persona dei legali rappresentanti Fra tempore, elettivamente domiciliaca in ROMA VIA 2002 CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato JANDRO 1374 CIANO, difesa dall'avvocato FILIFFO PACIELLI, giusta 1 招 delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 2599/98 della Corle d'Appello di ROMA, Sezione III Civile, emessa 1'11/07/97 C depositata il 23/07/98 (R.G. 4980/94); ucitā la relazione de la causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/02 dai Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito 'Avvocato Marsilio CASALE;
udito l'Avvocato Sandro CIANO (por delega Avv. Filippo PACLELLI>> udito il P.M. in регзога del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con at-i di citazione notificati il 13 dicembre 1990 IR IA NI e la società Spalpom 3. I.
1. proposero cpposizione, avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente dei Tribunale di Latina il 24 ot- tobre 1990, con il quale le si condannava, in via soli- dale, a pagare alla Cassa di Risparmio di Roma, quale mandataria dell'Istituto Federale di Credito Agrario dell'Italia Centrale (I F.C.A.I.C.), la somma di lire 126.459.160, oltre interessi c spose, richiesta in base ad una carbiale agraria, emessa in relazione ad I J - 2 tuo erogato alla CI e garantito con fideiussione dalla Spalpom. La CI eccepi la mala gestio della banca nell'esperimento della procedura esecutiva, iП- trapresa 91 frutti pendenti, e chiese il ristoro dei danni subiti, in via riconvenzionale o a parziale com- pensazione;
la PA dedusse l'estinzione della fide- iussione per facto colposo della C.R.R., che aveva in- trapreso l'esecuzione. 'opposta si costitui, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva o chiedendo il rigetto del- 1'opposizione nei merito, perché infondala. Il Tribunale di Latina, соп sentenza depositata il 25 maggio 1993, respinse entrambe le opposizioni, per carenza di legittimazione passiva della convenuta, A, comunque, ritenne infondate nel merito le opposizioni. Proposto appello ad opera dei soccombenti, la Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 23 lu- glio 1998, respinse 'appello, recependo le motivazioni della sentenza appellata in ordine all'eccezione di Că- renza di legittimazione passiva dell'istituto di credi- to;
inoltre, ritenne infondata la domanda di risarci- mento danni per mala gestio nell'esperimento della pro- cedura esecutiva, poiché non poteva esservi al riguardo responsabilità della C.R.R. relativamente alle modalità dolla vendita. 3 Per 1 A cassazione di tale sentenz IR IA CI e la società Spalmor. s. I.
1. hanno proposto ricorso sulla base di tre motivi, cui ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, la Banca di Roma. Motivi della decisione Con il primo motivo le ricorrenti, lamentando vic- applicazione di norme di diritto lazione e falsa (art.360 n. 3 C. 0 C. in relazione agli artt. 1704 e 1705 c.c.), nonché difetto e contraddittorietà di moti vazione (art. 360 n. 5 c. p. c.), deducono che la corte tenuto presente che nella speciedi appello non aveva quello conferito alla resistente era un mandato gesto- rio, in virtù del quale i mandatario aveva autonomia Funzionale ed organizzativa;
starte il carattere inter- nc di tale rapporto ed essendo l'affare di pertinenza sostanziale del mandarte, era innegabile che il manda tario - gestore lo gestisco in proprio e che solo tra Lui od i terzi si creino rapporti, ai quali il mandante resta estraneo. La censura non coglie nel segno. E' pacifico che il decreto ingiuntivo per À causa sia stato а suo tempo chiesto ed ottenuto dalla Cassa di Risparmio di Roma (ora Banca di Roma , in nome e per conto dell'Istituto Federalç di Credito Agrario dell'Italia Contrale. Avendo agitc, pertanto, -1 pre- 4 detto istituto di credito non in propric, ma quale man- datario con rappresentanza dell'I.F.C.A.I.C., nei соп- fronti del quale, per effetto del disposto di cui ai- 1'art. 1388 C.C., l'attività compiuta dal mandalario è direttamento riferibile al mandanle, Пе consegue che correttamente il giudice di merito ha ritenuto la ca- renza di legittimazione processuale passiva dell'odier- na resistente, posto che la stessa è stata convenula in giudizio in proprio e non cone avrebbe dovuto, nella qualità di mandataria dell'ante suindicato. Esattamente, inoltre, la corte distrettuale ha ri- levato l'assoluta irrilevanza della circostanza che il rapporto fosse stato gestito direttamente dalla Cassa di Risparmio di Roma, che era enuta a curare directa- mente il rapporto, in quanto mandataria dell'Istituto di Credito Agrario, anche se poi quest'ultimo restava titolare del rapporto. Da qui la necessità di proporre opposizione al decreto ingiuntivo noi confronti della C.R. R. n. q. di mandataria e non in proprio. Con il secondo motivo, le ricorrenti si dolgono di violazione Е falsa applicazione di ncrme di diritto art.360 n.3 c. p. C., in relazione all'art.2043 c.c.), contraddittorietà di motivazione nonché di difetto e (art. 360 n. 5 c. p. c.). Deducono che la Cassa di Ri- sparmic di Roma aveva promosso il procedimento espro- 5 priativo speciale sottoponendo ad esecuzione frutzi pendenti (mele), che si deteriorano se non sono raccol- Li e venduti nei tempi giusti e che diventano inservi- bili se non tra lati come da corrette pratiche agrico- le. La mancata raccolta e vendita immediata, nonché la mar.cata cura dell'impianto per un periodo ingiustifica- Lamente lungo alcuni mesi) aveva causato la perdita del raccolto di una coltivazione estesa 30 10 ettari circa 1 giudici di merito non avevano approfondito ta- lc aspetto della questione е ncn avevano considerato che, пел momento in cui la Casa di Risparmio di Roma aveva poslo in essere l'esecuzione sui frutti pondenti, Пе Aveva assunto la piena responsabilità quale espro- priante, per cui la perdita del prodotto era da impu- tarsi a sua esclusiva negligenza e responsabilità. La censura è inammissibile. noto che i motivi del ricorso per cassazione de- investire, a pena di inammissibilità, questioni vono che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado fissato dalle impugnazioni e daile richieste delle parti. In altre parole, nel giu™ dizio di legittimità opera la preclusione alla propo- nibilità delle quest: oni nuove ovvero di prospettazio- 10 di nuovi Lemi di contestazione non profilati delle precedenti fasi del giudizio, con riferimento cioè alla 6 proposizione di гuove questioni di diritto, che impli- chino una modificazione, anche in ordine agli elementi di fatto, del termini della controversia. Orbene, la questione giuridica dedosta che impli- са un accertamento di fatto non risulta tratzata in alcun modo nella sentenza impugnata, per cui le ricor- renti, al fine di evitare una statuizione di inammissi- bilità, per novità della censura, avevano l'onere, al quale non hanno ottemperato, non solo di allegare l'av- venuta deduzione della questione innanzi al giudico di appello, ma anche di indicare in quale allo del giudi- zio precedente lo avevano fatto, ai firi di dar modc alla Corte di controllare ex actis la veridicità di ta- le asserzione. lamentando vio- Con il terzo motivo le ricorrenti, applicazione di norme Ġi diritto lazionc C falsa (art.360 п. 3 C. P. C. in relazione all'ar .1055 c.c.), nonché difetto e contraddittorietà di molivazio- ne art. 360 n. 5 c. p. c.), assumono che, essendo stata sottratta al debitore principale la possibilità di cse- guire la propria prestazione, si era estinta la fide- il comportamento illecito del mandatario.iussione per Aveva, portanto, errato la Corte di Appello a respinge- re la domanda di risoluzione del contratto, che legava i fideiussore, per fatto illecito delia C.R.R.. 7 Il motivo è inammissibile, sia per l'assoluta gene- ricità della doglianza, sia in quanto, non risultando daila sentenza impugnata in alcun modo che la questione sia stata trattata, al riguardo valgono le considera- zioni svolte con riferimento al motivo precedente. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
a Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorren- ti al pagamento in soliao delle spese del giudizio di cassazione € 3,00, F oitre oncrari liquidati 2.000,00 Euro. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, i 1 giugno 2002. Il Consigliere fiatore ed estensoComptes Il Presidente IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA CE TI Ogg! 24 OTT.2002 IL CANCELLIERE 01 OC attista 129.11 ON LE ENTRATE ROMA 2 1095 1/477 T 20,61 56 4 149