Sentenza 14 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/01/2002, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2002 |
Testo completo
O L L O B 4 ) 7 E E 3 . E C N N A , 0 0339/02 O 1 F I Z 9 I 9 A D 1 R - T 1 E REPUBBLICA ITALIANA S 1 I - C I G 1 E 2 D R I . L R A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 9 D C 3 E E T E N N 6 . E CORTE SUPRI 4 S T E . S Oggetto I T T V R A SEZIONE SECONDA CIVILE SOMMINISTRAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente - R.G.N. 9148/99 - Cron. 635 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Rep. Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere Ud.28/09/01 - Rel. Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SA AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 771 presso lo studio dell'avvocato SALIS 4. difeso dall'avvocato PICONE GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA TA SNC, in persona dei legali rapp.ti p.t. Sigg.ri LA CRISTOFORO, RAIMO MARIA ROSARIA, elettivamente domiciliati in ROMA VLE S GIOVANNI BOSCO dall'avvocato VINCIGUERRA P C\O MELIS,49, difesi 2001 giusta delega in atti;
1266 controricorrenti - -1- M avverso la sentenza n. 220/99 del Giudice di pace di CAPUA, depositata il 25/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/01 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- ms M SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 25 settembre 1998 SE NT propose opposizione al decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, emesso nei suoi confronti il 4 giugno 1998 dal Giudice di pace di Capua e avente per oggetto il pagamento di lire 1.294.800 alla s.n.c. Coppola Pinetamare, per consumi di acqua. A sostegno dell'opposizione l'attore dedusse: la mancanza dei requisiti sia per l'adozione del provvedimen- to monitorio, sia per la concessione della prov- visoria esecuzione;
la nullità del decreto, a causa dell'omessa indicazione del rappresentante della società istante e delle ragioni della domanda;
la violazione del principio ne bis in idem, data l'avvenuta emissione di un analogo provvedimento, per un non diverso titolo;
il difetto della propria legittimazione passiva e di quella attiva della società Coppola Pinetamare, non essendo tra loro intercorso alcun rapporto. Nel corso del giudizio eccepì inoltre la prescri- zione del diritto vantato dalla convenuta. Que- st'ultima contestò la fondatezza delle ragioni fatte valere dall'attore e chiese il rigetto dell'opposizione, o in via subordinata la condan- 9148/1999 3 Sm na del NT al pagamento della somma in questione, a titolo di arricchimento senza causa. All'esito dell'istruzione della causa, consi- stita in produzioni documentali, con sentenza del 25 febbraio 1999 il Giudice di pace ha respinto l'opposizione. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione SE NT, in base a due motivi. La s.n.c. Coppola Pinetamare ha resistito con controricorso e presentato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi di ricorso SE San- tarpia, denunciando rispettivamente «violazione dell'art. 111 della Carta costituzionale e del- l'art. 360 n. 4 c.p.c. con la conseguente nullità della sentenza per carenza assoluta della motiva- zione» e «violazione e falsa applicazione degli artt. 360 n. 5 del c.p.c. omesso esame dei punti decisivi della controversia>>>, lamenta che il Giudice di pace non ha dato affatto conto delle ragioni della decisione e ha completamente omesso di esaminare gli argomenti che erano stati addot- ti a sostegno dell'opposizione. La doglianza- con la quale viene sostanzial- è fondata. mente formulata una stessa censura 9148/1999 4 Mr. Nella sentenza impugnata, dopo una succinta esposizione dello svolgimento del processo, scritto: «Questo Giudice visti gli atti di causa, visti gli art. di legge ritiene valido il decreto ingiuntivo e la provvisoria esecuzione, avendo parte ingiungente opposta dimostrato il proprio credito vantato nei confronti del NT. Pertanto questo Giudice di Pace ritiene valide le ragioni della società Coppola Pinetamare s.n.c. così come esposte in comparsa di costituzione in riconvenzionale». Si tratta, come è palese, di una motivazione puramente "apparente", in quanto si esaurisce in un vago richiamo a imprecisate norme di legge, nonché in un generico rinvio alle risultanze processuali e alle deduzioni della convenuta, senza alcuna effettiva indicazione delle ragioni della decisione, né di diritto, per gli aspetti di carattere processuale, né di equità, sotto i profili sostanziali, che erano stati gli uni e gli altri oggetto delle varie questioni sollevate dall'attore, mediante articolate argomentazioni, rimaste tutte prive di concreta risposta. Il ricorso pertanto deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e 9148/1999 5 Sm rinvio della causa ad altro giudice, che si designa nel Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. DISPOSITIVO La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sen- tenza impugnata;
rinvia la causa al Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Roma, 28 settembre 2001 Maron Buwani J. Pres.My IL CANCE WERE 01 Francesco Catania O L L O B 4 ) 7 DEPOSITATO IN CANCELLERIA E E 3 . E C Roma 14 GEN. 2002 N N A , O 1 I F I Z IL CANCELLIERE C1 0 9 A D 1 R - T 1 E S 1 I C - G 1 I Frances E 2 D R . U L I A 9 C D 3 E E T E N N 6 . E 4 T S . E S I T ( T R A 9148/1999 6