Sentenza 13 luglio 2007
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 20 bis, comma secondo, L. 18 aprile 1975 n. 110 ha natura di reato di pericolo e, pertanto, per la sua configurazione non é necessario l'effettivo impossessamento delle armi, delle munizioni o degli esplosivi da parte di una delle persone indicate nel primo comma della stessa disposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2007, n. 35096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35096 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 13/07/2007
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 1066
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 16198/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO AC IN TO, N. IL 12/12/1953;
2) OZ IF GIUSEPPA, N. IL 23/05/1959;
avverso SENTENZA del 28/04/2004 TRIBUNALE di NICOSIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAVALLO ALDO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Sorrentino Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28 aprile 2004 il Tribunale di Nicosia, in composizione monocratica, dichiarò Lo CO PE AL e ZO FA SE colpevoli del reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 20 bis contestato perché, in cooperazione colposa tra loro, gli imputati avevano trascurato di adoperare, nella custodia del fucile cal. 12 marca "Siace" dagli stessi detenuto, la seconda anche in assenza del marito, in Germania da vari anni per motivi di lavoro, le cautele necessarie per impedire che il figlio minore ST giungesse ad impossessarsene agevolmente, atteso che il fucile era appeso ad un chiodo del muro in una stanza adiacente al portone d'ingresso, stanza che era tenuta aperta ed adibita a ripostiglio, e, concesse le attenuanti generiche nella massima estensione, li condannò alla pena di duecento euro di ammenda, con la confisca e la distruzione delle armi in sequestro. Il fatto era stato accertato in Capizzi il 19 marzo 2003 dall'appuntato Capuana della locale stazione dei Carabinieri, il quale, nel corso di un controllo diretto a verificare la detenzione di armi regolarmente denunciate, aveva riscontrato che il fucile era riposto in uno sgabuzzino sito al piano terreno della abitazione degli imputati, liberamente accessibile, in quanto non chiuso a chiave al momento del controllo.
In presenza di tale situazione il Tribunale ritenne integrata la fattispecie di cui alla norma incriminatrice, in considerazione del rilievo che la mancanza di qualsiasi cautela o misura adottata dal possessore delle armi, avrebbe consentito anche ad un bambino di aprire la porta dello sgabuzzino, non chiusa a chiave, e di impossessarsi del fucile ben visibile, rinchiuso in un fodero appeso ad un chiodo, a nulla rilevando che secondo le deposizioni dei testi, la porta dello sgabuzzino precedentemente sarebbe stata sempre chiusa a chiave, accuratamente riposta in un cassetto non accessibile dal minore, posto che assumevano rilevanza ai fini della sussistenza del reato le modalità di custodia dell'arma al momento del controllo. Avverso tale decisione proponevano impugnazione entrambi gli imputati, che l'adita Corte di Appello di Caltanisetta, in ragione del rilievo che essendo stata irrogata la sola pena dell'ammenda la sentenza non era impugnabile mediante appello, provvedeva a qualificare come ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione degli atti.
Sostengono in particolare gli imputati con l'atto di gravame: 1) che la decisione impugnata era illegittima per violazione di legge (art.192 c.p.p.) in relazione all'errata valutazione delle prove emerse dall'istruttoria dibattimentale, non avendo il tribunale adeguatamente considerato: a) che appartenendo il fucile al solo Lo CO, la LO doveva ritenersi estranea ai fatti;
b) che l'arma era custodita in uno sgabuzzino munito di porta con serratura, e che tale modalità di custodia in luogo chiuso a chiave, soddisfaceva il dovere di diligenza richiesto al proprietario dell'arma; c) che la porta dello sgabuzzino era stata trovata aperta in occasione dell'intervento dei Carabinieri, in quanto la ZO, come dalla stessa dichiarato in dibattimento, "stava facendo le pulizie" e che il figlio minore non era in casa;
2) che la motivazione dell'impugnata sentenza era illogica e contraddittoria, nella parte in cui affermava l'irrilevanza dell'effettivo impossessamento dell'arma da parte del minore, dovendo ritenersi errata, secondo la migliore dottrina, l'affermata qualificazione del reato come reato di mera condotta, laddove, essendo emerso in dibattimento che l'arma era stata riposta in un luogo chiuso a chiave e che allorquando la porta del ripostiglio era risulta eccezionalmente aperta, il minore non era in casa, doveva comunque escludersi la sussistenza di una condotta integrante il reato;
3) che la decisione impugnata era illegittima, per violazione dell'art. 530 c.p.p., comma 2, in quanto, mancando comunque una prova inconfutabile a carico degli imputati, gli stessi dovevano essere prosciolti;
4) che la pena irrogata era del tutto sproporzionata in relazione alla fattispecie contestata e che la sospensione della stessa doveva ritenersi inopportuna, rinunciando gli imputati alla concessione del beneficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti i motivi di ricorso sono privi di fondamento.
Con riferimento al primo motivo di gravame, laddove si censura il mancato proscioglimento della LO in ragione dell'appartenenza dell'arma in via esclusiva al marito, il collegio deve rilevare, in primo luogo, che la circostanza in fatto posta a fondamento del motivo, e cioè che l'arma si appartenga al solo Lo CO, risulta indimostrata, senza contare che la norma violata (L. n. 110 del 1975, art. 20 bis), così come formulata (chiunque trascura di adoperare,
nella custodia delle armi ... le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate ... giunga ad impossessarsene agevolmente) non risulta configurare un reato proprio, da ascriversi in via esclusiva al proprietario dell'arma, dovendo invece risponderne, se del caso a titolo di concorso colposo come nel caso di specie, qualunque persona che dell'arma abbia comunque la materiale disponibilità, anche a titolo di compossesso. Quanto poi agli ulteriori profili dell'articolata censura afferenti le modalità di custodia dell'arma e le ragioni per cui al momento del controllo dei Carabinieri la porta dello sgabuzzino ove era custodita l'arma non risultava chiusa a chiave, il collegio ritiene di dover condividere il giudizio del tribunale secondo cui, avendo la condotta materiale integrante il reato di cui trattasi carattere omissivo, ai fini della configurabilità dello stesso non rileva che gli imputati abbiano in passato adottato tutte le cautele atte ad impedire l'impossessamento dell'arma da parte dei soggetti indicati nella norma (minori, incapaci ecc), risultando invece decisivo ai fini della condanna, l'accertamento che in un ben definito ed apprezzabile lasso temporale tali cautele non risultino effettivamente adottate, fermo restando che la specifica circostanza in fatto secondo cui al momento del controllo da parte dei Carabinieri la porta non fosse chiusa a chiave ma aperta per effettuare delle pulizie è priva di adeguato riscontro in quanto affidata esclusivamente alle dichiarazioni della stessa imputata ZO. Nè, infine, può assumere rilevanza decisiva per escludere la sussistenza del reato la circostanza secondo cui al momento del controllo dei Carabinieri il figlio minorenne degli imputati non era in casa, e ciò sia perché la circostanza non emerge dalla sentenza impugnata e la difesa degli imputati, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non ha fornito alcun elemento a sostegno della propria tesi secondo cui ciò risulterebbe invece dalla deposizione del teste Capuana, ma soprattutto perché, come correttamente evidenziato anche nella sentenza impugnata, la giurisprudenza di questa sezione si va ormai consolidando nel senso che per la sussistenza del reato di cui alla L. 18 aprile 1975, n.110, art. 20 bis, comma 2, non è necessario l'impossessamento delle armi, munizioni o esplosivi da parte di una delle persone indicate nel comma 1 dello stesso articolo, ma che si tratti invece di un reato di pericolo, essendo diretto "ad impedire" che le persone innanzi indicate "giungano" ad impossessarsi delle armi (Cass. sez. 1, sentenza n. 43889 del 30/9/2004 - 10/11/2004, Rv. 230207, ric. Campo).
Tale ultima condivisibile considerazione in diritto porta altresì a disattendere anche la seconda censura sollevata in ricorso, incentrata sull'opposta tesi secondo cui ai fini della sussistenza del reato sarebbe invece necessario l'effettivo impossessamento dell'arma da parte dei soggetti indicati nella norma. Quanto poi al terzo motivo di impugnazione, esso si risolve nella generica e per ciò ininfluente asserzione che la prova a carico degli imputati non sarebbe "inconfutabile". Per quanto attiene infine al quarto ed ultimo motivo di gravame, con il quale si deduce che la pena irrogata (Euro 200,00) appare "sproporzionata" e la sospensione "sfavorevole al reo", è sufficiente rilevare che la pena pecuniaria inflitta dal tribunale è quella minima e che secondo la giurisprudenza di questa Corte l'interesse ad impugnare, in caso di concessione della sospensione condizionale della pena, si configura tutte le volte in cui il beneficio sia idoneo a produrre in concreto una lesione della sfera giuridica dell'impugnante, purché tale pregiudizio non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico come ad esempio l'opportunità di riservare il beneficio per eventuali future condanne a pene più gravi (così ex multis Cass. Sez. 6, sentenza n. 6074 del 20/11/2003 - 16/02/2004 rv. 227946, ric. Lo Faso). Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2007