Sentenza 20 novembre 2003
Massime • 1
L'interesse ad impugnare, in caso di concessione della sospensione condizionale della pena, si configura tutte le volte in cui il beneficio sia idoneo a produrre in concreto una lesione della sfera giuridica dell'impugnante, purché tale pregiudizio non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico come ad esempio l'opportunità di riservare il beneficio per eventuali future condanne a pene più gravi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2003, n. 6074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6074 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 20/11/2003
1. Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 1536
3. Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 026504/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Lo FA ON;
avverso la sentenza 6/2/03 Corte di Appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del Dott. Cesqui Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 21/7/00 il Tribunale di Palermo - Sezione Distaccata di Bagheria - dichiarava Lo FA ON colpevole del reato di violenza privata ex artt. 610 cp. per avere, con violenza e ostruendo il passaggio mediante deposito di materiali di risulta, impedito ad ZZ GI di poter usufruire del diritto di passaggio sul suo fondo, e lo condannava alla pena di giustizia oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. La sentenza veniva gravata di appello da parte dell'imputato e la Corte di Appello di Palermo con sentenza in data 6/2/03, rigettata l'eccezione preliminare relativa al mancato esperimento dell'interrogatorio di garanzia nella fase delle indagini preliminari, sul rilievo che la relativa normativa non era in vigore all'epoca del giudizio di primo grado, rilevato che la condotta illecita posta in essere dall'imputato, la cui prova emergeva dalla testimonianze assunte, integrasse gli elementi costitutivi del delitto ex art. 392 cp., riqualificava il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, rideterminava la pena in euro 300 di multa e confermava nel resto l'impugnata sentenza. Avverso tale decisione propone ricorso l'imputato personalmente, chiedendone l'annullamento e denunziando con il primo motivo la nullità del decreto di citazione a giudizio, siccome non preceduto dall'invito, a presentarsi per rendere l'interrogatorio introdotto con l'art. 2 legge 16/7/97 n. 234, modificatrice dell'art. 416 co. 1^ cpp, sanzionato a pena di nullità, con eccezione di quei procedimenti penali, nei quali alla data di entrata in vigore della legge, fosse già stata depositata la richiesta di rinvio a giudizio o fosse già stato emesso decreto di citazione a giudizio, dovendosi escludere che tra essi potesse ricomprendersi il procedimento de quo, in cui il decreto di citazione, siccome atto di natura recettizia, doveva considerarsi emesso alla data del 6/8/97 della effettiva conoscenza da parte dell'imputato, e quindi successiva alla data di entrata in vigore della legge citata;
con il secondo motivo la violazione della norma incriminatrice di cui all'art. 392 cp., avendo il giudice a quo, nell'escludere l'applicabilità dell'art. 610 cp. e nel ritenere sussistere il reato di ragion fattasi, dimenticato che nessuna prova era emersa in ordine all'ostruzione del passaggio ad opera dell'imputato e sul fine di esso di impedire il preteso diritto del vicino;
per ultimo deduceva la inopportunità dell'estensione del beneficio della sospensione condizionale alla pena pecuniaria inflitta con la sentenza impugnata, della quale chiedeva l'eliminazione.
Il ricorso non ha fondamento a va pertanto rigettato. Quanto al primo motivo, ritiene questa Corte che il decreto di citazione a giudizio, ai fini che qui interessano, non è atto di natura recettizia, per estensione analogica del principio espresso dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, a mente del quale il decreto di citazione a giudizio interrompe la prescrizione dalla data della sua emissione, che deve individuarsi in quella in cui l'atto si è perfezionato con la sottoscrizione del P.M. e dell'ausiliario che l'assiste, secondo quanto prevede l'art. 555 (oggi 552) co. 1^ lett. h) del codice di rito, e non già dalla data della sua notificazione (Cass. Sez. Un. n. 13390 del 18/12/99 rv. 211904). Nel caso in esame il decreto de quo è stato emesso in data 31/5/97, in pieno regime della disposizione transitoria di cui all'art. 3 co. 2^ legge cit., di guisa che non era ancora applicabile la norma ex art. 2 introduttiva dell'obbligo di invitare l'imputato a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375 co. 3^ cpp.. Il secondo motivo introduce censure in punto di fatto in ordine alla assenza dei requisiti della violenza e dell'intenzione dell'agente di impedire alla p.o. il godimento del diritto di passaggio sul suo fondo, che sono stati al contrario correttamente valutati dal giudice del riesame e ritenuti sussistenti con motivazione congrua ed esaustiva, immune da vizi logici e giuridici, saldamente ancorata alle deposizioni dei testi D'LE LV e EN IM. Del pari non accoglibile è l'ultimo motivo.
Ed invero a parte la sua genericità, non avendo il ricorrente specificato di aver chiesto, in sede di appello, l'eliminazione del beneficio della sospensione condizionale, deve rilevarsi che tale censura ignora le conclusioni, cui sono pervenute le S.U. in tema di ammissibilità del ricorso mirante all'eliminazione del suddetto beneficio (Sez. Un. 2/6/94 n. 6563 Assante rv. 197535 e 197536). Le Sezioni Unite in una fattispecie, in cui era stata concessa la sospensione condizionale della condanna ad un'ammenda, per la quale era consentita l'oblazione (e come tale non iscrivibile in casellario, sempre che non fosse concesso il suddetto beneficio) ha ritenuto ammissibile il ricorso sul duplice presupposto che tale rimedio è consentito sotto il profilo dell'interesse, solo qualora il beneficio leda la sfera giuridica e cioè interessi giuridicamente apprezzabili dell'impugnante, e che nella fattispecie allora in esame, tale lesione si era verificata, perché, conseguendone l'iscrizione della condanna nel casellario, tale beneficio comportava una maggiore stigmatizzazione della pena irrogata rispetto al lieve vantaggio costituito dall'esecuzione condizionata del pagamento. Le S.U. hanno al riguardo chiarito che la lesione dei detti interessi e l'ammissibilità della censura non sussistono, quando la richiesta di eliminazione del beneficio si fondi su una valutazione soggettiva di mera opportunità, o di ordine pratico, relativa, come nella specie, alla riserva del beneficio per eventuali condanne a pene più severe.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2004