Sentenza 30 settembre 2004
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 20 bis, comma secondo, legge 18.4.1975 n. 110 é sufficiente la semplice omissione delle cautele e non é necessario l'effettivo impossessamento delle armi, munizioni o esplosivi da parte di una delle persone indicate nel primo comma della stessa norma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/09/2004, n. 43889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43889 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 30/09/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 983
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 049026/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AM GO, N. IL 03/07/1965;
avverso SENTENZA del 04/07/2002 TRIBUNALE di CROTONE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRANERO FRANCANTONIO;
sentiti il Proc. Gen. in persona del Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
RITENUTO
- che il difensore di IN MP ha proposto appello - convertito ex lege in ricorso per Cassazione - avverso la condanna del suo assistito alla pena di trecento euro di ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 20 bis della legge 18 aprile 1975 n. 110, deducendo come unico motivo che la contravvenzione di cui trattasi non può ritenersi integrata dalla mera possibilità che alcuna delle persone indicate dalla norma si impossessi delle armi o delle munizioni, ma occorre l'effettivo impossessamento. - che trattasi di reato commesso il 3 novembre 1988, sicché, pur tenendo conto dell'esistenza di atti interruttivi, il reato deve considerarsi estinto per la prescrizione maturata il 2 maggio 2003;
- che non risultano ragioni di immediata applicazione dell'art. 129 c.p.p., perché la giurisprudenza di questa sezione si va consolidando nel senso che per la sussistenza del reato di cui all'art. 20 bis, co. 2 della legge 18 aprile 1975 n. 110 non sia necessario l'impossessamento delle armi, munizioni o esplosivi da parte di una delle persone indicate nel comma 1 dello stesso articolo (come sostiene il ricorrente), ma si tratti invece di un reato di pericolo, essendo diretto "ad impedire" che le persone innanzi indicate "giungano" ad impossessarsi delle armi;
- che l'unica differenza, rispetto alla fattispecie di cui all'art. 20 della stessa legge, è quella che è in questo caso è necessario il pericolo specifico, desunto da concreti elementi di fatto - la cui valutazione è rimessa al giudice di merito - che qualcuna delle persone specificamente indicate possa impossessarsi delle armi, delle munizioni o degli esplosivi;
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2004