Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/03/2000, n. 1138
CASS
Sentenza 7 marzo 2000

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Dopo che la misura cautelare personale sia divenuta inefficace per motivi di forma, se il giudice intende reiterare il provvedimento sulla base degli stessi presupposti, deve, preventivamente, procedere a nuovo interrogatorio dell'imputato, stante il dettato dell'art. 302 cod. proc. pen. in base al quale, "dopo la liberazione" (conseguente alla perdita di efficacia per mancato interrogatorio nei termini di legge) la misura può essere nuovamente disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, previo interrogatorio". (Nella specie la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impositiva della custodia cautelare emessa dal gip competente che non aveva proceduto a nuovo interrogatorio dopo la dichiarazione di incompetenza del giudice che aveva emesso la precedente ordinanza divenuta inefficace).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/03/2000, n. 1138
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1138
    Data del deposito : 7 marzo 2000

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