Sentenza 7 marzo 2000
Massime • 1
Dopo che la misura cautelare personale sia divenuta inefficace per motivi di forma, se il giudice intende reiterare il provvedimento sulla base degli stessi presupposti, deve, preventivamente, procedere a nuovo interrogatorio dell'imputato, stante il dettato dell'art. 302 cod. proc. pen. in base al quale, "dopo la liberazione" (conseguente alla perdita di efficacia per mancato interrogatorio nei termini di legge) la misura può essere nuovamente disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, previo interrogatorio". (Nella specie la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impositiva della custodia cautelare emessa dal gip competente che non aveva proceduto a nuovo interrogatorio dopo la dichiarazione di incompetenza del giudice che aveva emesso la precedente ordinanza divenuta inefficace).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/03/2000, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti - Presidente del 7/03/2000
Dott. Giangiulio Ambrosini - Consigliere SENTENZA
Dott. Luciano Deriu - Consigliere N.1138
Dott. Bruno Oliva - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Adalberto Albamonte - Consigliere N.33320/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RI ER, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 22.7.1999 del Tribunale di Milano;
Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Francesco Cosentino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, pronunciando ex art. 310 c.p.p., con ordinanza 22.7.1999 respingeva l'appello proposto dalla difesa di RI ER avverso l'ordinanza 11.6.1999 del Tribunale di Milano di reiezione dell'istanza di scarcerazione per mancato interrogatorio di garanzia dell'indagato da parte del giudice territorialmente competente.
L'ordinanza del Tribunale milanese evidenzia che la Corte d'appello di Torino con sentenza 27.10.1998 aveva annullato la sentenza di primo grado a carico dell'RI per incompetenza territoriale e aveva trasmesso gli atti al P.M. presso il Tribunale di Milano. Il gip di quest'ultimo Tribunale aveva disposto la custodia cautelare in carcere dell'RI con ordinanza 14.1.1999. La stessa ordinanza ritiene che, in caso di rinnovazione ex art. 27 c.p.p. di ordinanza applicativa di misura cautelare emessa da giudice dichiarato incompetente, si deve escludere la necessità di un nuovo interrogatorio di garanzia.
Ricorre la difesa dell'imputato ricordando che l'RI era stato arrestato in Milano, di qui era stato tradotto a Verbania dove il gip di quel Tribunale aveva convalidato l'arresto. Ne era seguito un procedimento penale in Verbania conclusosi con una condanna annullata dalla Corte d'appello di Torino. La difesa non contesta che l'interrogatorio di garanzia sia stato effettuato, ma ritiene che tale interrogatorio non possa conservare validità ed efficacia se compiuto da un giudice territorialmente incompetente. MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione che si prospetta è quella di determinare se l'imputato il cui arresto è stato convalidato previo interrogatorio ex art. 294 c.p.p. da un giudice, poi dichiarato incompetente, che ha emesso la misura della custodia cautelare in carcere successivamente dichiarata inefficace, deve essere nuovamente sottoposto a interrogatorio di garanzia prima della emissione da parte del giudice competente di una misura di custodia cautelare in carcere avente ad oggetto i medesimi fatti. La situazione è obiettivamente diversa da quella in cui il giudice, dichiarato competente, riemette nei 20 giorni previsti dall'art. 27 c.p.p. la medesima misura emessa dal giudice dichiarato incompetente. In tal caso, secondo un orientamento giurisprudenziale, non è necessario procedere a nuovo interrogatorio dell'indagato colpito dalla misura, in quanto il giudice competente, in base al principio di carattere generale della conservazione degli atti assunti dal giudice incompetente, può legittimamente trarre dall'interrogatorio, reso dall'indagato nel rispetto dei diritti della difesa ed entro i termini previsti dall'art. 294 c.p.p., gli elementi per la conferma o meno della misura cautelare (Cass., sez. VI, 5.10.1998, Veneziano, RV 213532; sez. VI, 12.3.1999, Matera, RV 214.622). Secondo un altro orientamento (Cass. Sez. II, 29.1.1999, Toscani, RV 213.305), l'ordinanza applicativa di una misura cautelare adottata ai sensi dell'art. 27 c.p.p. dal giudice che ha ricevuto gli atti da quello dichiaratosi incompetente perde efficacia qualora non venga espletato nel termine l'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 294 c.p.p., non essendo sufficiente ad assicurare l'esigenza dell'immediato contatto fra chi è privato della libertà e il giudice procedente, cui è finalizzata la norma, la circostanza che un interrogatorio sia stato espletato anche dal giudice incompetente. Nel caso di specie si è in presenza dell'emissione di una misura cautelare emessa da un altro giudice successivamente alla perdita di efficacia di quella emessa dal primo giudice, dichiarato incompetente. Tale misura appare legittima, a norma dell'art. 302 c.p.p., sotto il profilo che non si è formato il giudicato cautelare relativamente alla originaria misura, in quanto la liberazione dell'imputato è avvenuta per motivi formali, quale la cessazione dell'efficacia della misura stessa per il decorso del termine stabilito dall'art. 27 c.p.p. Non appare rilevante il fatto che, a differenza di quanto normalmente accade, l'emissione della nuova misura sia avvenuta a notevole distanza dai fatti, dopo che le indagini preliminari si sono chiuse, l'imputato è stato sottoposto a un primo giudizio e in sede di appello è stata dichiarata la nullità dei precedenti atti per incompetenza territoriale. La situazione, infatti, si pone ontologicamente negli stessi termini, in quanto la decisione di incompetenza fa retroagire il procedimento alla fase delle indagini preliminari, e non si discosta pertanto da quella in cui un P.M. trasmette gli atti ad altro P.M. competente, dopo che l'arresto è stato convalidato, l'imputato è stato interrogato e la misura cautelare è stata emessa, ma è stata successivamente dichiarata inefficace per violazione dell'art. 27 c.p.p. Questa Suprema Corte (Sez. un., 18.6.1993, Silvano e altri RV 194.315) pronunciando in un caso del tutto analogo a quello in questione (perdita di efficacia della misura cautelare emessa dal giudice divenuto incompetente - riemissione della misura cautelare da parte del giudice competente senza nuovo interrogatorio di garanzia) ha evidenziato che il giudice competente, a seguito della trasmissione degli atti, ha facoltà di emettere il provvedimento cautelare, il quale si caratterizza per la completa autonomia rispetto al precedente e, quindi, non può essere definito di "conferma" o di "reiterazione" di quello precedente ad effetti interinali, in quanto appunto emesso da altro giudice sulla base di un'autonoma valutazione delle stesse condizioni legittimanti, ancorché desunte dagli stessi fatti. L'autonoma valutazione critica degli elementi e delle condizioni legittimanti l'esercizio del potere, trasfusa nell'ordinanza cautelare, definisce in termini originali i parametri di esercizio del potere relativo, suscettibili di verifica in sede di impugnazione a garanzia dei diritti dell'indagato e dell'imputato.
Questa Corte ritiene che l'orientamento ora ricordato non possa essere disatteso in vista delle finalità proprie dell'interrogatorio di garanzia, stabilite dal c. 3 dell'art. 294 c.p.p., secondo cui "mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangano le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli artt. 273, 274, 275". Di fronte ad una misura cautelare divenuta inefficace per motivi formali, il giudice che intende emettere la misura cautelare sulla base dei medesimi presupposti non può esimersi dalla valutazione Preliminare della sua legittimazione ai sensi degli artt. 273, 274 e 275, stante il perentorio dettato dall'art. 302 c.p.p., in base al quale "dopo la liberazione (conseguente alla perdita di efficacia per mancato interrogatorio nei termini di legge) la misura può essere nuovamente disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, Previo interrogatorio". La disposizione non appare superabile nel suo preciso significato letterale attraverso una interpretazione restrittiva che limiti la sua portata garantista. Infatti, ove si parla di una misura Il nuovamente" disposta dal giudice, non si può intendere l'avverbio come indicativo di mera "reiterazione", "conferma" o "ripetizione" del precedente provvedimento caducato, ma come rinnovazione", ossia come pronuncia ex novo di un autonomo provvedimento le cui condizioni di legittimità devono essere valutate non sulla base di un criterio ex ante, ma sulla base della attualità della situazione successiva alla caducazione del precedente provvedimento.
Per le ragioni ora esposte deve essere annullata senza rinvio l'impugnata ordinanza e quella da quest'ultima confermata (Tribunale di Milano 11.6.1999), per sopravvenuta inefficacia della misura, con il conseguente ordine di liberazione immediata di RI ER, se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e quella in data 11.6.1999 del tribunale di Milano per sopravvenuta inefficacia della misura e ordina l'immediata liberazione di RI ER se non detenuto per altra causa;
dispone che a cura della Cancelleria sia dato immediata comunicazione del dispositivo della presente sentenza al P.M. in sede agli effetti di cui all'art. 626 c.p.p., nonché alla Segreteria del P.M. presso il Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2000