Cass. pen., sez. I, sentenza 30/05/1989, n. 2530
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Sentenza 30 maggio 1989

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Il potere gerarchico del datore di lavoro, al quale il dipendente è sottoposto, non si estende anche alle direttive che abbiano ad oggetto comportamenti contra legem perché a tale specie di ordini il lavoratore ha la facoltà, normativamente tutelata, di opporre il suo legittimo rifiuto. (nella specie è stata ritenuta la penale responsabilità, ex art. 659 cod. pen., di lavoratore dipendente il quale aveva eseguito attività rumorose contro le prescrizioni dell'ordinanza sindacale).*

L'ignoranza della legge penale, considerata con riguardo al nuovo testo dell'art. 5 cod. pen., come risulta formulato a seguito della decisione della Corte costituzionale del 24 marzo 1988, n. 364, non può essere invocata da chi, professionalmente inserito in un determinato campo di attività, non si informi sullo stato delle norme che disciplinano il campo stesso e che possono agevolmente essere acquisite alla conoscenza del soggetto. (nella specie è stata esclusa l'applicabilità dell'esimente nei confronti di imputato, chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 659 cod. pen. per avere eseguito quale operaio attività rumorose, con uso di martello pneumatico, contro le prescrizioni della vigente ordinanza sindacale, il quale aveva preteso di essere assolto per errore o ignoranza scusabile in quanto la qualità di dipendente non gli imponeva di rendersi edotto delle prescrizioni delle autorità in materia). ( V mass n 178593).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 30/05/1989, n. 2530
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2530
    Data del deposito : 30 maggio 1989

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