Sentenza 30 maggio 1989
Massime • 2
Il potere gerarchico del datore di lavoro, al quale il dipendente è sottoposto, non si estende anche alle direttive che abbiano ad oggetto comportamenti contra legem perché a tale specie di ordini il lavoratore ha la facoltà, normativamente tutelata, di opporre il suo legittimo rifiuto. (nella specie è stata ritenuta la penale responsabilità, ex art. 659 cod. pen., di lavoratore dipendente il quale aveva eseguito attività rumorose contro le prescrizioni dell'ordinanza sindacale).*
L'ignoranza della legge penale, considerata con riguardo al nuovo testo dell'art. 5 cod. pen., come risulta formulato a seguito della decisione della Corte costituzionale del 24 marzo 1988, n. 364, non può essere invocata da chi, professionalmente inserito in un determinato campo di attività, non si informi sullo stato delle norme che disciplinano il campo stesso e che possono agevolmente essere acquisite alla conoscenza del soggetto. (nella specie è stata esclusa l'applicabilità dell'esimente nei confronti di imputato, chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 659 cod. pen. per avere eseguito quale operaio attività rumorose, con uso di martello pneumatico, contro le prescrizioni della vigente ordinanza sindacale, il quale aveva preteso di essere assolto per errore o ignoranza scusabile in quanto la qualità di dipendente non gli imponeva di rendersi edotto delle prescrizioni delle autorità in materia). ( V mass n 178593).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/05/1989, n. 2530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2530 |
| Data del deposito : | 30 maggio 1989 |
Testo completo
M SUPRA CASAZIONE
L 2530 UFFICIO COPE
Richiesta copia do dal g PAVESI FEB 2010 REPUBBLICA ITALIANA per qui
--
Udienza pubblica
IL CANCELLIERK IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 30/5/1989 del
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE 1° PENALE SENTENZA
750 Composta dagli Ill.mi Sigg.: N.
.
Dott. Giuseppe Sorrentino Presidente 1. Dott. Mario. Pompa Consigliere REGISTRO GENERALE
08749/89 N.2. Pasquale La Cava
3. >> Lorenzo Carinci >> CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
+. Antonio La Penna >>
Rilasciata copia studio ha pronunciato la seguente
SENTENZA 2000 SIG per diritti 8-9.90 IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da
:
AL IC, nato il [...] ad [...]
UFFICIO COPIE Ascoli Piceno
Rilasciata copia studio
SERENL al
L. 2000.per diritt i
|| 29 GEN. 1991.
IL CANCELLIERE
avverso la sentenza del OR di Ripartransone in da- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
OFFICIO COPIE ta 3 febbraio 1989
studio ASPiRodit Rilasciata C
L e: L. Josa per diritti L.
RE Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod 82
A. Spinost - Roma
PIO COPIE
copia studio ᏒᎥ . INDICITALIA al
2002 per giritti
* 28 AGU 1993
IL CANCELLIERE
dr. Carinci
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dr. Ciampani
che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udit i difensor
Fatto
Con sentenza del 3 febbraio 1989, il Preto-
re di Ripatransone riconosceva AL IC
colpevole del reato di cui all'art. 659 comma 2°
c.p. per avere, svolgendo lavori, eseguito atti- 3
tività rumorose con uso di martello pneumatico,
contro le prescrizioni della vigente ordinanza sin-
dacale.
Con la stessa sentenza, per avvenuta oblazio-
veniva dichiarato estinto il reato di cui al- ne,
l'art. 659 comma 2° C.P. ascritto a ZZ
MA che aveva impartito l'ordine di esecuzione dei lavori svolti dal AL, suo dipendente.
Il OR disattendeva la tesi difensiva dell'imputato che aveva prospettato la esimente della ignoranza della legge.
Ricorre per cassazione il AL.
Deduce: a) che avrebbe dovuto essere assolto,
giusto quanto aveva stabilito la Corte costituzio-
nale in ordine alla norma di cui all'art. 5 c. p.,
per errore o ignoranza scusabile;
b) che, essendo egli semplicemente un dipendente del ZZ,
in tale qualità non poteva essere considerato de-
stinatario della norma penale;
c) che la stessa qualità di dipendente non gli imponeva di rendersi edotto dalle prescrizioni delle autorità in mate-
ria.
Diritto
I l ricorso è infondato.
Le prescrizioni delle autorità, in tema di ༈
ረ
esercizio che all'attività rumorose, si inserisco- no nel precetto di cui all'art. 659 comma 2° c
.p.
completandone la descrizione e, pertanto, non SO->
no di natura extrapenale.
La ignoranza di dette prescrizioni si tradu-
ce conseguentemente in ignoranza della legge pe-
nale.
L'ignoranza della legge penale, considerata con riguardo al nuovo testo dell'art.5 c. p., come risulta formulato a seguito della decisione della
Corte Costituzionale del 23 maggio 1988 n.364, non può essere invocata da chi, professionalmente inserito in un determinato campo di attività, non s'informa sullo stato delle norme che disciplina-
no il campo stesso e che possono agevolmente es-
sere acquisite alla conoscenza del soggetto.
Correttamente, pertanto, il OR ha esclu-
so l'applicabilità della esimente considerando che l'imputato era nelle condizioni soggettive di percepire il senso delle prescrizioni e che, es- erito sendo insert te come operaio nell'attività di e-
sercizio, aveva l'obbligo di uniformarsi sui li-
miti che l'autorità aveva imposto allo svolgimen-
to dell'attività stessa.
Alla posizione soggettiva derivante dalla 5
qualità di lavoratore dipendente del AL non
possono riconoscersi gli effetti asseriti nel ri-
corso.
Detta posizione non ha idoneità a vanifica-
re le capacità di valutazione e le possibilità di conoscenza dell'interessato, al quale, anche se lavoratore subordinato, incombe da determinare la propria condotta secondo i precetti imposti dalla legge.
Il potere gerarchico del datore di lavoro,
infine, al quale il dipendente è sottoposto non si estende anche alle direttive che abbiano ad og-
getto comportamenti contra legem perchè a tale spe-
cie di ordini il lavoratore ha la facoltà, norma-
tivamente tutelata, di apporre il suo legittimo rifiuto.
Al rigetto del ricorso conseguone le condanne di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condan-
na il ricorrente al pagamento delle spese del pro-
cedimento e al versamento della somma di lire 300.
000 alla Cassa delle ammende.
Roma, 30 maggio 1989
Il Presidente 6
Suiseffe fomentin (Mr. Giuseppe Sorrentino)
Il Consigliere Estensore
(dr. Lorenzo Carinci) lar IL CANCELLIERE
(Dott G Macaluso)
MICELLERIA
22 FEB 1990
IL ANCELLIERE celline
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