Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2003, n. 2637
CASS
Sentenza 21 febbraio 2003

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Il potere del giudice di rilevare d'ufficio l'eventuale nullità (o inesistenza) di un atto negoziale va coordinato con il principio della domanda, fissato negli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.. Ne consegue che soltanto quando la nullità si ponga come ragione di rigetto della pretesa attorea, per essere l'atto elemento costitutivo della domanda, essa può essere rilevata dal giudice in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall'iniziativa delle parti; qualora, invece, sia la parte a chiedere la dichiarazione di invalidità di un atto ad essa pregiudizievole, la pronuncia del giudice deve essere circoscritta alle ragioni di legittimità enunciate dall'interessato e non può fondarsi su elementi rilevati d'ufficio o tardivamente indicati, configurandosi in questa ipotesi la nullità come elemento costitutivo della domanda dell'attore che si pone come limite assoluto alla pronuncia giurisdizionale.

Le memorie consentite dall'art. 378 cod. proc. civ. non possono essere utilizzate per ampliare o integrare il contenuto dell'originario motivo d'impugnazione e neppure per specificare il motivo dedotto in maniera vaga ed indeterminata.

Le domande volte a far valere la nullità di una deliberazione assembleare per illiceità o impossibilità dell'oggetto ("ex" art. 2379 cod. civ.), a differenza di quelle con cui se ne chieda l'annullamento per contrarietà alla legge o all'atto costitutivo ("ex" art. 2377 cod. civ.), non sono soggette a un termine di decadenza; sicché, proposte che esse siano, in qualunque tempo, da parte di chi vi abbia interesse, debbono essere in ogni caso esaminate nel merito, senza che dalla valutazione circa l'esistenza o l'inesistenza in concreto di tali vizi possa farsi discendere la qualificazione del tipo di domanda proposta, ne' quindi il regime di decadenza che, a seconda del tipo di domanda, risulta applicabile, dovendosi distinguere i requisiti di ammissibilità della domanda dalla fondatezza di essa nel merito.

L'interpretazione di una clausola statutaria non può essere censurata in sede di legittimità limitandosi a prospettare una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto vagliati dal giudice di merito.

Il socio di una cooperativa al quale, in applicazione di una clausola statutaria illegittima, non sia stato consentito di partecipare ad un'assemblea in cui siano state adottate deliberazioni idonee a spiegare un qualche effetto nei riguardi di detto socio, è fornito di adeguato interesse a far valere il suaccennato vizio di costituzione dell'assemblea e la conseguente illegittimità delle deliberazioni ivi adottate.

Commentari2

  • 1Contratto, risoluzione, nullità, rilevabilità d'ufficio, ammissibilitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 ottobre 2012

  • 2Cooperative: partecipazione alla assemblea e impugnazione delle delibereAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 2 luglio 2003

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2003, n. 2637
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2637
Data del deposito : 21 febbraio 2003

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